Fondi di Solidarietà, Così l'Assegno Ordinario per i lavoratori del trasporto pubblico

Bruno Franzoni Venerdì, 30 Settembre 2016
Resta esclusa la possibilità di erogare l'assegno nei casi di sospensioni o riduzioni di attività lavorativa per la causale della crisi aziendale e dei contratti di solidarietà.
L'Inps ha pubblicato la Circolare 186/2016 con la quale detta alcuni chiarimenti a seguito delle modifiche operate dal Dlgs 148/2015 attuativo del Jobs Act in ordine ad alcune prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico istituito dal Decreto Interministeriale 86985/2015.

Come noto il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso con riferimento alle aziende non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Nel primo caso il Fondo eroga prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione), nel secondo caso eroga prestazioni integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno integrativo) o straordinarie (assegno straordinario in caso di processi di agevolazione all’esodo). 

A seguito dell’accordo dello scorso dicembre, di adeguamento della disciplina del Fondo alle disposizioni dell’art. 26, c. 7, del D.lgs 148/2015, gli interventi del Fondo sono rivolti (anche) a favore del personale dipendente delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di cinque dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

Le modalità di accesso all'Assegno Ordinario
Nel documento l'Istituto spiega in particolare le modalità di accesso e di fruizione dell'assegno ordinario che, a
 norma dell’art. 2, co. 4, lett. a) e dell’art. 5, co. 2, del D.I. n. 86985/2015, viene erogato dal Fondo in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta ad eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, situazioni temporanee di mercato ovvero a processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale. Nello specifico l'assegno ordinario, a seguito delle modifiche operate dal Jobs Act, può essere richiesto per: 1) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; 2) situazioni temporanee di mercato; 3) riorganizzazione aziendale. Resta pertanto esclusa, la possibilità di ricorrere alle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa, per la causale della crisi aziendale e dei contratti di solidarietà di cui all’art. 21, lett. b) e lett. c) del D.lgs n. 148/2015.

La misura dell'Assegno Ordinario
La misura dell’assegno ordinario erogato dal Fondo è pari all’importo dell’integrazione salariale, ridotto di un importo corrispondente ai contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ad oggi pari al 5,84%. L’assegno ordinario, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque in misura non superiore ai massimali previsti dall’ art. 3, co. 5, del D.lgs n. 148/2015, che per l’anno 2016, al netto della predetta riduzione del 5,84 percento, è pari a € 914,96 per retribuzioni uguali o inferiori a € 2.102,24 e a € 1.099,70 per retribuzioni superiori a € 2.102,24 (circ. 48/2016). Tali importi, nonché le retribuzioni mensili di riferimento, vengono rivalutati annualmente con le modalità ed i criteri in atto per la CIGO. 

La prestazione è corrisposta per un periodo non superiore a novanta giorni, da computare in un biennio mobile. In casi eccezionali questo periodo può essere prorogato trimestralmente, previa presentazione di una nuova istanza, fino ad un massimo complessivo di dodici mesi in un biennio mobile. La proroga è autorizzata dal Comitato a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di eccezionalità. Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta, per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è già stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Coerentemente con quanto previsto agli articoli 4, commi 1 e 30 del D.lgs n. 148/2015, la durata massima complessiva relativa alla prestazione dell’assegno ordinario non può essere in ogni caso superiore a 24 mesi in un quinquennio mobile.

I periodi di godimento dell'assegno sono utili sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione. Il Fondo versa infatti, alla gestione previdenziale d’iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata computata in base alle normali regole in materia di attribuzione della contribuzione figurativa previste dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Pertanto il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”. 

L'Inps ricorda infine che la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata, esclusivamente on-line, non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa. Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, non è inoltre dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare. Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti, quali ad esempio infortunio sul lavoro, malattia e maternità, etc., si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria. 

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 186/2016

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati