Fondo Trasporti, L'Assegno ordinario è utile per anticipare l'uscita

Bruno Franzoni Martedì, 25 Ottobre 2016
Messaggio inps sulle modalità di accredito della contribuzione figurativa versata dal Fondo di Solidarietà di Settore durante l'erogazione dell'assegno ordinario di sostegno al reddito. 
L'Inps precisa la misura dell'accredito figurativo relativo ai lavoratori del comparto trasporti che percepiscono l'assegno ordinario di sostegno al reddito istituito dal Decreto Interministeriale 86985/2015 ed erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Come noto il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso con riferimento alle aziende non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Nel primo caso il Fondo eroga prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione), nel secondo caso eroga prestazioni integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno integrativo) o straordinarie (assegno straordinario in caso di processi di agevolazione all’esodo). Per quanto riguarda la copertura contributiva figurativa del periodo di erogazione dell'assegno ordinario l'Inps comunica che tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la relativa misura e va determinata - secondo i criteri previsti dall’articolo 40, della legge n. 183/2010 -sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore, pro tempore vigente. Pertanto il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Ebbene l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per i lavoratori iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri) con decorrenza anteriore al 1/1/1996 è pari al 33%La medesima misura (33%), ricorda l'Inps, permane, in genere, con riferimento ai lavoratori iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri), con decorrenza successiva al 1/1/1996. Per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale – la cui posizione contributiva è contrassegnata dal codice di autorizzazione “3G” - l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per il personale assunto post 31.12.1995, iscrivibile al FPLD è, invece, pari a 32,65%La stessa aliquota si applica agli iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro CPDEL, CPI, CPS mentre per i lavoratori  iscritti alla gestione CTPS (ossia la Cassa Stato), la misura della contribuzione correlata è quella generale del 33%. 

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Documenti: Circolare Inps 186/2016; Messaggio inps 4270/2016

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