Gestione Separata, Maternità più lunga in caso di adozione o affidamento

Valerio Damiani Mercoledì, 20 Aprile 2016
Il Ministero del Lavoro modifica il Decreto 4 aprile 2002 in materia di indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata adeguando le previsioni ivi contenute alla novità introdotta dal D.Lgs n. 80/2015.
E' in vigore da oggi il decreto ministeriale, previsto in attuazione del Jobs Act, che elimina il limite dei 6 anni di età del minore, nei casi di adozioni/affidamenti preadottivi nazionali, e introduce, per i casi di adozione/affidamenti preadottivi internazionali, la possibilità di fruire del congedo di maternità/paternità anche per periodi di permanenza all'estero, analogamente a quanto previsto per i genitori lavoratori dipendenti.

L'adempimento, previsto dall'articolo 13 del Dlgs 80/2015, supera la differenza di trattamento previsto per la tutela della maternità/paternità tra parasubordinate e altre lavoratrici dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza numero 257 del 2012, aveva dichiarato illegittima la norma secondo cui la libera professionista che adotta o riceve in affido un bambino di nazionalità italiana sopra i sei anni non ha diritto all'indennità di maternità. Il legislatore ha dunque posto rimedio a questa discriminazione con il Dlgs 80/2015, con il quale ha equiparato il periodo per il congedo di maternità delle parasubordinate a quello delle lavoratrici dipendenti (cinque mesi), ma aveva lasciato in vigore il limite di età di sei anni per le adozioni.

Ora, con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 24 febbraio 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si abroga l’art.2 del DM del 4 Aprile 2002 che fissava il limite di 6 anni per le adozioni nazionali estendendo fino ai 18 anni il diritto alle adozioni nazionali per le lavoratrici, e i lavoratori parasubordinati, come per tutte le altre tipologie di lavoratrici, dipendenti, autonome, libere professioniste. Si completa in questo modo il recepimento della sentenza della Corte Costituzionale del 2012. Per le adozioni internazionali, viene rafforzato il ruolo dell’Ente autorizzato, che riceve l’incarico di curare la procedura di adozione internazionale, il quale deve certificare la data di ingresso del minore e l’avvio presso il Tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell’adozione o di riconoscimento dell’affidamento preadottivo.

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