Lavori socialmente utili, Contributi Figurativi a carico dell'utilizzatore

Gemma Fabiani Venerdì, 07 Ottobre 2016
L'Inps illustra i requisiti, necessari per consentire l'accredito della contribuzione figurativa per l'accesso alla pensione per chi ha svolto lavori socialmente utili.
L'Inps detta le regole per il riconoscimento della contribuzione figurativa, valida ai soli fini del diritto a pensione, in favore dei Lavoratori Socialmente Utili avviati in progetti finanziati con oneri a totale carico degli Enti utilizzatori (cc.dd. autofinanziati),  anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2000. Lo fa con la Circolare 188/2016 pubblicata oggi con la quale l'istituto illustra le modalità operative per l'accredito figurativo della contribuzione per gli enti non convenzionati con l'Istituto. 

A seguito della Riforma operata dal decreto legislativo 81/2000 che ha fatto venir meno, dallo stesso anno, la possibilità di approvare nuovi progetti di attività socialmente utili, attualmente si possono distinguere due categorie di lavoratori socialmente utili: a) i "transitoristi" ovvero i LSU che avevano maturato 12 mesi di permanenza nelle attività socialmente utili nel biennio 1998-1999 e che continuano le attività con oneri a carico del Fondo sociale occupazione e formazione (ex Fondo per l'Occupazione), categoria ormai in esaurimento; b) i lavoratori cosiddetti "autofinanziati" che svolgono le attività con oneri a totale carico delle Regioni o enti utilizzatori in base ad un progetto approvato dalle Commissioni Regionali per l’Impiego (C.R.I.), anteriormente alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 81/2000.

 In entrambi i casi per lo svolgimento delle attività socialmente utili spetta, mensilmente, l'assegno per attività socialmente utili (ASU) pari a 580,14 euro e l'eventuale assegno al nucleo familiare (ANF). I lavoratori devono essere impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali per i periodi di impegno in attività socialmente utili, per i quali è erogato l'assegno ASU, viene riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa, utile ai soli fini del raggiungimento del requisito assicurativo per il diritto a pensione (e non più per la misura).

Ebbene, con il documento pubblicato oggi l'Inps ricorda che i progetti autofinanziati devono essere ulteriormente distinti a seconda o meno della presenza di una Convenzione tra Inps e enti utilizzatori che preveda il pagamento dei relativi oneri al versamento della contribuzione figurativa. Nel caso in cui sia presente una Convenzione gli oneri derivanti dall’accredito della contribuzione figurativa vengono posti in capo al Fondo previdenziale che erogherà il trattamento pensionistico. Di conseguenza, gli oneri da porre a carico delle Regioni/Enti utilizzatori sono soltanto quelli a copertura degli assegni ASU e dei relativi eventuali assegni al nucleo familiare (ANF), nonché quelli relativi al costo del servizio di pagamento dei predetti assegni svolto dall’INPS. Senza, quindi, che l'ente utilizzatore debba farsi carico del pagamento degli oneri contributivi. 

Negli altri casi l'Inps specifica che l’accredito della contribuzione figurativa deve avvenire su iniziativa degli enti utilizzatori che dovranno provvedere, per singoli periodi annuali o infrannuali, nei quali l’attività sia stata svolta senza soluzione di continuità, ad inviare una specifica richiesta di accredito all’Istituto, attraverso una procedura telematica di prossimo rilascio. Per consentire l'accredito l'Ente dovrà fornire una serie di documenti relativi al progetto, ai lavoratori, alle eventuali proroghe ed alla prova della corresponsione dell’assegno. In particolare occorre che i lavoratori, a seguito dell’approvazione della delibera, siano stati avviati alle attività di lavoro socialmente utile prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2000. Essendo prevista l’emissione del CUD per la certificazione dei compensi erogati per l’attività socialmente utile, l’accreditamento della contribuzione figurativa avverrà esclusivamente per i periodi certificati nel CUD annuale.

L'assegno. Appare utile ricordare anche alcune caratteristiche proprie dei lavori socialmente utili. In particolare l'Assegno è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno mentre è cumulabile con i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo occasionale e di collaborazione continuata e coordinata (svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento) nel limite massimo di 3.718,49 euro lordi. L'assegno è inoltre cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, nei limite di 309,87 euro mensili. 

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Documenti: Circolare Inps 188/2016

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