Lavoro, Bonus Genitori esteso anche ai professionisti

Fabrizio Galbani Domenica, 22 Maggio 2016
L'incentivo pari a 5mila euro previsto in favore delle imprese che assumono giovani genitori di età non superiore a 35 anni è accessibile anche dagli studi professionali.
Il bonus per l’assunzione di giovani genitori è applicabile anche agli studi professionali. L’assunzione di un papà o mamma di figlio minore, avente età non superiore a 35 anni, pertanto, fa ottenere al professionista un bonus di 5mila euro. Lo precisa il ministero del lavoro nell’interpello pubblicato l'altro giorno. Il chiarimento è giunto a risposta del quesito del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro che aveva appunto chiesto di sapere se l’incentivo c.d. giovani genitori, fosse applicabile anche agli studi professionali.

Secondo il Decreto ministeriale 19 novembre 2010 l'incentivo viene riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative che assumano giovani genitori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se part-time, per un importo massimo di 5 mila euro per ogni assunzione e fino al limite di cinque per singola impresa o società cooperativa. Per aver diritto al bonus, l’assunzione deve riguardare soggetti d’età non superiore a 35 anni, genitori di figli minori, rispetto ai quali risulti in corso oppure cessato un rapporto a termine, in somministrazione, intermittente, ripartito, di inserimento, accessorio ovvero una (ormai ex) collaborazione a progetto, nonché coordinata e continuativa. I genitori in possesso dei requisiti devono iscriversi a una specifica banca dati presso l’Inps che l’istituto ha riattivato dallo scorso mese di dicembre, in seguito alle modiche delle linee guida sul bonus.

Secondo il Ministero del Lavoro relativamente all’individuazione dei datori di lavoro beneficiari del bonus, tenuto conto della finalità dell’incentivo (che è quella di assicurare un’occupazione stabile ai giovani genitori), nonché dei vincoli Ue esistenti in materia di definizione di impresa, è possibile aderire a una interpretazione estensiva della locuzione «imprese private», contenuta nel decreto di disciplina del bonus (art. 2 del dm 19 novembre 2010), superando quindi quello stretto perimetro che, finora, ha qualificato l’imprenditore. Peraltro, a sostegno della tesi, il ministero richiama la posizione del Consiglio di stato che, sulla stessa linea, riconosce la differenza esistente tra la definizione di «imprenditore» di derivazione comunitaria e quella desumibile dal codice civile, evidenziando in riferimento a quest’ultima «i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro» (Cds, ordinanza n. 1108/2015 e sentenza n. 3897/2009). In conclusione, secondo il Dicastero di Via Veneto è possibile utilizzare una nozione di imprenditore/datore di lavoro in senso ampio, ovvero connessa a «qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato», a prescindere dalla forma giuridica assunta, così includendo anche gli studi professionali tra i possibili beneficiari del bonus giovani genitori.

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Documenti: L'interpello del Ministero del Lavoro

 

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