Lavoro, Come funziona il contratto di rioccupazione

Valerio Damiani Martedì, 03 Agosto 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS. Sgravio del 100% della contribuzione datoriale del settore privato entro un massimo di 500 euro mensili per sei mesi per i rapporti instaurati dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.

Uno sgravio contributivo del 100% per sei mesi entro un massimo di 500 euro mensili a favore dei datori di lavoro del settore privato (sono inclusi agli gli studi e associazioni) che stipulino il contratto di rioccupazione ai sensi dell'articolo 41 del dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis). I chiarimenti li fornisce l'INPS nella Circolare n. 115/2021 pubblicata ieri in cui anticipa i dettagli in attesa del rilascio delle istruzioni per la fruizione della misura attese per l'inizio del prossimo mese.

Contratto di rioccupazione

L'articolo 41 del dl n. 73/2021 convertito con legge n. 106/2021 ha introdotto, tra le misure per rilanciare il mercato del lavoro dopo l'emergenza pandemica, il "contratto di rioccupazione", destinato a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori privi di occupazione con l'abbinamento di una fase formativa, elemento qualificante del rapporto.

Il contratto rappresenta un genus speciale di rapporto subordinato a tempo indeterminato anche part-time (non può realizzarsi tramite un contratto di apprendistato né con la trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato). Può essere stipulato nel periodo temporale tra il 1° luglio ed il 31 ottobre 2021 da tutti i datori del settore privato (con esclusione del settore agricolo e domestico) anche privi della qualifica di imprenditore (sono inclusi studi ed associazioni) purché non dalle imprese del settore finanziari ed ha una una durata massima di sei mesi dall'assunzione.

Assetto dell'incentivo

Il ricorso al contratto di rioccupazione è incentivato dall'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico della parte datoriale, con esclusione dei premi e contributi Inail. Ciò per un periodo massimo di sei mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (quindi massimo 500 euro mensili). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori agevolati. Nelle ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale il massimale viene proporzionalmente ridotto.

Progetto di inserimento

Come accennato il nucleo centrale del contratto è rappresentato dal "progetto individuale di inserimento" finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. La fase formativa regolata con il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, al termine dei quali le parti possono recedere anche senza specificare il motivo, con la sola concessione del preavviso, decorrente dalla fine del semestre di inserimento formativo (tuttavia se è il datore di lavoro a recedere deve restituire lo sgravio fruito). In caso contrario il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al momento in cui si scrive restano, tuttavia, ancora da definire i canoni di adeguatezza del progetto formativo rispetto al nuovo contesto di impiego del lavoratore. 

Lavoratori Destinatari

Al momento dell'assunzione il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015. La norma, pertanto, agevola la "rioccupazione" esclusivamente dei soggetti privi di occupazione alla data della nuova assunzione che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). Non sono, quindi, agevolabili i soggetti che hanno un rapporto di lavoro subordinato da cui derivi un reddito inferiore a 8.145€ annui (si pensi, tra l'altro, ai soggetti in cassa integrazione).

Natura

La fruizione dell'esonero contributivo è informata ai principi generali di fruizione degli incentivi, fissati dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 150/15 (regolarità contributiva, rispetto della norme sulla sicurezza del lavoro e dei CCNL), purché i datori di lavoro interessati, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva. Da segnalare che la specialità del contratto di rioccupazione consente la fruizione dell'incentivo anche se l'assunzione a tempo indeterminato costituisca un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto (es. per assumere disabili, per la successione di contratti a tempo determinato nella stessa azienda eccetera).

Vicende dell'incentivo

L'esonero è revocato, e la fruizione recuperata, se il datore di lavoro procede al licenziamento durante o al termine del periodo di inserimento, o al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore i quali possono, pertanto, fruire dell'esonero per i mesi residui spettanti. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Cumulabilità dell'incentivo

L'incentivo è cumulabile con altri esoneri contributivi. Tuttavia, spiega l'INPS, gli altri esoneri troveranno concreta applicazione solo per il periodo temporale residuo alla scadenza del contratto di rioccupazione. Ciò in ragione del fatto che l'incentivo in trattazione è pari al 100% della contribuzione datoriale e quindi assorbe le prime sei mensilità di altri incentivi. Così, ad esempio, se spetta anche l'incentivo per l'assunzione di giovani quest'ultimo avrà durata di 30 mesi o 42 mesi (anziché 36/48 mesi). Idem se si fruisce della decontribuzione sud o dell'incentivo all'assunzione delle donne svantaggiate, misure entrambe introdotte con la legge di bilancio 2021.

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Documenti: Circolare Inps 115/2021

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