Lavoro, Per i professionisti spese di formazione deducibili sino a 10mila euro

Valerio Damiani Domenica, 21 Maggio 2017
La misura è prevista nel disegno di legge sul lavoro autonomo approvato in via definitiva dal Parlamento. Per i professionisti arriva anche lo sportello per il lavoro autonomo presso i centri per l'impiego. 
Le spese per i corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonchè per l'iscrizione a master, a convegni o a congressi saranno interamente deducibili dal reddito nel limite massimo di 10mila euro all'anno. Lo prevede l'articolo 8 del disegno di legge sul lavoro autonomo approvato in via definitiva dal Senato la scorsa settimana nel tentativo di ridare fiato al settore. Sale dunque la deducibilità di tali spese atteso che la normativa attuale ne prevede la deducibilità entro un massimo del 50% della spesa sostenuta e solo se riferita alla partecipazione di convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento. Non sono state, invece, modificate le spese di viaggio e soggiorno che restano, pertanto, deducibili dal reddito Irpef rispettivamente nella misura del 75% e del 50% dopo la novella introdotta dall'articolo 7-quater, co. 5 del Dl 193/2016 che ha elevato, a partire dal 2017, quelle per i soli viaggi e i trasporti.

La misura fa coppia con la integrale deducibilità, entro il limite di 5.000 euro all'anno, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati alle condizioni del mercato di lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.  Si tratta, in particolare, delle spese sostenute per il pagamento di servizi specialistici per il lavoro e le politiche attive del lavoro offerti dai soggetti accreditati di cui al D.Lgs. n. 150 del 2015 (agenzie del lavoro) e consistenti nell’assistenza prestata al lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. Infine, si rendono integralmente deducibili i costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. In modo da incentivare la stipula di apposite polizze assicurative contro il mancato pagamento dei clienti.

Lo sportello per il lavoro autonomo

Altra novità per rafforzare le occasioni di crescita della professione prevede che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo con l'obiettivo di raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l'accesso alle relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta; fornire indicazioni sulle procedure per l'avvio di attività autonome, per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici e fornire informazioni relative alle opportunità di credito ed alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

Lo sportello del lavoro autonomo potrà essere costituito anche attraverso la stipula di convenzioni non onerose con gli ordini professionali, con le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e le associazioni che rappresentano forme aggregative delle suddette associazioni, con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi (ivi compresi i lavoratori autonomi appartenenti a categorie non organizzate mediante albi professionali). L'elenco dei soggetti convenzionati sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Semplificazioni in materia di sicurezza e tutela della salute

In un'ottica di semplificazione dell'attività c'è poi una delega al Governo, da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali. L'articolo 10 del provvedimento prevede, tra i criteri direttivi, che debbano essere individuate in primis le misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali (con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte un mestiere o una professione); la determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali e una semplificazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale.

La delega potrà anche procedere ad una riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale (per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali), avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

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