Marittimi, La Cassa Integrazione la paga il Fondo SOLIMARE

Giovedì, 28 Settembre 2023
Chiarimento Inps dopo l’adeguamento del Fondo Solimare alla legge n. 234/2021 in materia di ammortizzatori sociali. Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo anche per le aziende che impiegano meno di cinque dipendenti.

Il Fondo Solimare subentra al FIS nell’erogazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria nelle aziende del settore che impiegano fino a cinque dipendenti. Dalla competenza di ottobre 2023, pertanto, anche questi datori di lavoro dovranno contribuire al Fondo versando il contributo ordinario dello 0,30% (0,20% a carico del datore e 0,10% trattenuto sulla busta paga del lavoratore). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3378/2023 pubblicato ieri.

La novità segue la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro contenuta nella legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021). La riforma, tra l’altro, ha esteso dal 1° gennaio 2022 le tutele della cassa integrazione ordinaria e straordinaria a favore di tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dai requisiti dimensionali dell’azienda. Nei settori presso cui erano stati istituiti fondi di solidarietà bilaterali la tutela è stata assicurata, nelle more dell’adeguamento degli stessi, dal Fondo di integrazione salariale gestito dall’INPS.

Tutele estese

Con il decreto interministeriale Lavoro-Economia dell’8 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2023 il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE è stato adeguato alla legge n. 234/2021. Di conseguenza anche le imprese armatoriali che impiegano un numero di dipendenti inferiore a cinque, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 22 settembre 2023, possono fruire dell’«Asi», l’assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie e non sono più soggetti al Fis. Dal 7 Ottobre (cioè decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del decreto) le domande in questione andranno presentate al medesimo Fondo con le modalità telematiche in uso e non più al FIS.

Dalla mensilità di «competenza ottobre 2023» i datori di lavoro in questione saranno, inoltre, tenuti a versare al Fondo SOLIMARE il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il restante personale dipendente dalle imprese armatoriali per il quale sussiste l’obbligo contributivo, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

Solidarietà

L’Inps spiega, infine, che tutti i datori di lavoro afferenti al Fondo SOLIMARE possono presentare dal 7 ottobre 2023 istanze di Assegno di integrazione salariale in ordine alla causale “contratto di solidarietà”, nonché alle durate garantite dal Fondo stesso, con particolare riferimento alle durate della prestazione richiesta per causali straordinarie, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 22 settembre 2023.

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