Mobilità in deroga, Stop alle riduzioni per le aree di crisi complessa

Nicola Colapinto Venerdì, 22 Ottobre 2021
Chiarimento INPS in merito al beneficio riconosciuto dal dl n. 73/2021 a favore di chi ha beneficiato della terza e quarta proroga del trattamento. Niente riduzioni nel periodo temporale tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 dicembre 2021

Stop alle riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei confronti dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa. Lo rende noto l'Istituto di Previdenza con la Circolare n. 158/2021 in cui spiega che ne beneficeranno i lavoratori che hanno ottenuto la terza e quarta proroga del trattamento e riguarderà comunque il solo periodo temporale tra il 1° febbraio ed il 31 dicembre 2021.

Aree di Crisi Complessa

Come noto l'articolo 1, co. 289 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha prorogato anche nel 2021 il trattamento di mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di mobilita' in deroga ai sensi dell'articolo 53-ter del dl n. 50/2017 convertito dalla legge n. 96/2017. Il rinnovo della misura avviene a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Stop alle riduzioni

La misura dei trattamenti, tuttavia, è soggetta ad una riduzione del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive alla seconda ai sensi dell’articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L'articolo 38, co. 2-bis del dl n. 73/2021 convertito con legge n. 106/2021 (cd. decreto sostegni bis) ha previsto che tali riduzioni non si applichino per il periodo temporale tra il 1° febbraio ed il 31 dicembre 2021 se trattasi della terza e quarta proroga.

Pertanto l'INPS spiega che nel lasso temporale predetto non opererà l'abbattimento del 40% ai trattamenti di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga. Continuano, invece, a trovare applicazione, rispettivamente, le riduzioni del 10 per cento e del 30 per cento previste nei casi di prima e seconda proroga. L’Istituto applicherà d’ufficio il beneficio, senza necessità di una domanda da parte degli interessati.

Documenti: Circolare Inps 158/2021

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