La questione riguarda i termini per la presentazione della domanda di disoccupazione per i soggetti interessati da eventi di malattia o di infortunio dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ed entro i successivi 68 giorni). In tal caso il termine di presentazione della domanda di Naspi è sospeso solo se, in base al relativo contratto di lavoro applicabile e allo stato morboso, l'evento è indennizzabile da parte dell'Inps o dell'Inail anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Eventi tutelati
In particolare nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua. Laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.
Eventi non tutelati
Nel caso, invece, in cui non sia normativamente prevista, per la specifica categoria di lavoratore subordinato, la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, lavoratori a tempo determinato del settore commercio), il termine di presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e pertanto decorre secondo le regole ordinarie. La precisazione vale a chiarire, quindi, che il beneficio della sospensione dei termini non copre gli eventi di malattia o di infortunio non indennizzati/indennizzabili dall'ordinamento previdenziale.
In altre parole una malattia o un infortunio non indennizzato o indennizzabile dall'Inps o dall'Inail ancorché attestato da certificato medico per quanto possa aver reso difficile la presentazione della domanda di Naspi, non consente di "allungare" il termine di sessantotto giorni, previsto a pena di decadenza per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione. In questi casi, pertanto, l'inazione del lavoratore determina la perdita assoluta del diritto alla percezione della Naspi.
Documenti: Messaggio inps 4211/2019