Ok alla convenzione quadro per il pagamento dei trattamenti di politica attiva

Nicola Colapinto Venerdì, 26 Gennaio 2018
Le regioni potranno utilizzare i fondi stanziati per gli ammortizzatori in deroga anche per politiche attive del lavoro, ma soltanto quando saranno esaurite le procedure di sostegno al reddito.
Al via la convenzione quadro tra Inps e Regioni per l'erogazione dei trattamenti economici di politica attiva del lavoro finanziati con le risorse non utilizzate dalle Regioni per gli ammortizzatori sociali in deroga. Lo spiega l'Inps nella Circolare numero 6 dello scorso 18 in cui l'istituto illustra l'approvazione dello schema di convenzione finalizzato all’erogazione, da parte dell’Istituto, di trattamenti economici di politica attiva del lavoro.

Come noto l'articolo 44, co. 6-bis del Dlgs 145/2015 aggiunto dal Dlgs 185/2016 (il cd. decreto correttivo al Jobs Act) ha previsto la facoltà per le Regioni di utilizzare, tra l'altro, le risorse stanziate - in deroga ai criteri concessori previsti dal DM 83473 del 1° agosto 2014 - per l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga per azioni di politica attiva del lavoro. Tale norma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province autonome. La stipula della convenzione quadro consentirà alle Regioni concretamente di erogare - tramite l'Inps - il trattamento economico ai lavoratori che sono risultati destinatari degli interventi in questione.

A tal fine la Regione dovrà comunicare all'Inps l'elenco dei beneficiari dei trattamenti economici in parola manlevando l'ente da eventuali responsabilità per pagamenti erroneamente effettuati dietro indicazione della regione. Avendo l'Inps il solo ruolo di pagatore la convenzione precisa espressamente che l'Istituto:  non assume nessuna responsabilità per eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte della Regione/Provincia autonoma non conforme nei dati e nelle modalità a quanto stabilito dall’Istituto; non svolgerà attività di recupero degli eventuali indebiti né assumerà responsabilità alcuna in presenza di contenzioso amministrativo o giudiziario. Tali attività sono di esclusiva competenza della Regione/Provincia autonoma; non effettuerà alcun controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l’erogazione dell’importo concesso, fatta eccezione per l’esistenza in vita del beneficiario

La quantificazione delle risorse disponibili
Dato che le risorse disponibili per il pagamento di tali trattamenti dipendono dalla differenza tra lo stanziato ministeriale e l’importo che la Regione o Provincia autonoma ha impegnato con i decreti di concessione dell’ammortizzatore sociale in deroga, l’INPS informa che, per poter quantificare l’ammontare delle risorse finanziarie residue, ancora a disposizione delle singole Regioni e Province autonome, le Regioni dovranno produrre all'Istituto una dichiarazione che attesti l’invio, con esito positivo, di tutti i decreti relativi alla concessione di integrazioni salariali in deroga e di mobilità in deroga relative agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 con la quantificazione delle risorse impiegate per il pagamento dei predetti ammortizzatori sociali.

Ove la Regione abbia motivo di ritenere uno scostamento tra le risorse assegnate nei decreti di concessione e quelle poi effettivamente spese l'Ente locale può chiedere che le risorse a disposizione per le politiche attive siano quantificate sulla base di quanto effettivamente speso. Molte Regioni, infatti, hanno lamentato come tale metodo di calcolo risulti penalizzante in quanto non tiene conto della differenza tra quanto previsto dalle determine di autorizzazione e l'effettivo utilizzo delle risorse da parte dei destinatari e chiedono, pertanto, che la quantificazione delle risorse residue avvenga sulla base della spesa reale corrispondente ai trattamenti in deroga effettivamente usufruiti.

Per poter quantificare in misura diversa le risorse disponibili, comunica l'Inps nel messaggio 347 del 24 Gennaio 2018, è tuttavia necessario che, prima, la Regione, con proprio atto dispositivo, dandone la massima pubblicità anche mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, revochi ufficialmente gli effetti finanziari dei propri decreti di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, dando mandato all'Istituto di non procedere con ulteriori pagamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga, sollevando lo stesso ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da ogni responsabilità in ordine alle pretese economiche dei lavoratori che potenzialmente, in virtu' del decreto di concessione, ne avrebbero avuto diritto. Per le Regioni che assumano tali atti, l’Istituto provvederà a quantificare i residui disponibili tenendo conto della spesa effettivamente sostenuta.



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