Pubblico impiego, Le visite fiscali passano all'Inps. Ecco cosa cambia

Bernardo Diaz Venerdì, 01 Settembre 2017
Al via dal 1° settembre il passaggio del testimone in materia di visite fiscali dalle Asl all'Inps. Coinvolti tutti i dipendenti pubblici ad eccezione delpersonale del comparto difesa e sicurezza ed i Vigili del Fuoco.
Decolla ufficialmente il Polo unico per le Visite Mediche. Da oggi l'Inps sarà competente in via esclusiva ad effettuare le visite fiscali per tutti i lavoratori del pubblico impiego assenti per malattia a seguito di apposita richiesta da parte dell'amministrazione pubblica oppure d’ufficio. Lo rende noto l'Istituto di Previdenza in un Comunicato Stampa. Nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale che armonizzerà le fasce di reperibilità tra pubblico e privato, per i dipendenti pubblici le fasce di reperibilità rimangono quelle sinora vigenti: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

I soggetti interessati

Nello specifico l'Inps sarà competente agli accertamenti medico fiscali sulle assenze dal servizio per malattia, con riguardo ai dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 

L'Inps effettuerà i controlli anche con riferimento ai dipendenti di Regioni e Province a statuto speciale, inclusa la Regione siciliana nonchè il Personale della carriera prefettizia e diplomatica; Magistrati di tutte le magistrature, ordinarie e speciali; Avvocati e Procuratori dello Stato; Docenti e ricercatori universitari; Personale della carriera dirigenziale penitenziaria; Personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nonchè i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute. 

Soggetti esclusi

Esclusi dalla novità il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuocoNello specifico si tratta del personale di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare; Corpi di polizia ad ordinamento militare (Guardia di Finanza e Carabinieri); Corpi di polizia ad ordinamento civile (Polizia dello Stato e Polizia Penitenziaria) e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (escluso il personale volontario). Restano inoltre esclusi dalla applicazione della normativa i dipendenti di enti pubblici economici, gli enti morali, le aziende speciali nonchè gli accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto la valutazione di tali eventi è demandata in via esclusiva all'Inail.

Gli effetti dell'assenza al domicilio

Qualora il lavoratore non venga trovato al domicilio dal medico fiscale, verrà invitato a presentarsi a visita ambulatoriale presso la struttura INPS territorialmente competente. In tale sede il medico INPS valuterà l’effettiva sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro e la relativa prognosi, nonché gli eventuali documenti, solo se di tipo medico-sanitario, prodotti dal lavoratore a giustificazione dell’assenza a visita nelle fasce di reperibilità. Le valutazioni delle giustificazioni non aventi carattere medico-sanitario resteranno, invece, di competenza del datore di lavoro pubblico al quale il lavoratore sarà tenuto a fornirle.

A differenza di quanto avviene nel settore privato, infatti, non competerà all’Istituto istruire, esaminare e valutare la giustificabilità di assenza a domicilio, o di mancata presentazione a visita ambulatoriale, circostanze che invece saranno comunicate ai datori di lavoro per le valutazioni di loro competenza. Inoltre il dipendente pubblico sarà tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad informare l’Inps. Anche eventuali cambi del domicilio di reperibilità indicato nel certificato telematico di malattia dovranno essere preventivamente comunicati al proprio datore di lavoro pubblico. Nel rispetto della normativa sulla privacy e il trattamento di dati sensibili, le informazioni e i giudizi medico legali – anche qualora conseguenti a visite disposte su iniziativa dell’Istituto - saranno messi a disposizione del datore di lavoro pubblico, comprese le assenze al domicilio, la mancata presentazione a visita ambulatoriale nonché il giudizio medico sulle giustificazioni di assenza per motivazioni medico-sanitarie.

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Documenti: Messaggio Inps 3265/2017

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