Stagionali, Nel 2021 più facile l'accesso alla prestazione integrativa della Naspi

Bernardo Diaz Giovedì, 01 Aprile 2021
Per i dipendenti di aziende che aderiscono al Fondo di Solidarietà del Trentino. In considerazione dell'emergenza sanitaria la prestazione integrativa della Naspi potrà essere concessa in deroga ai requisiti ordinari.
Più facile l'accesso alla prestazione integrativa della naspi per gli stagionali dipendenti di aziende che aderiscono al Fondo di Solidarietà del Trentino (cioè coloro che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento). Almeno sino al 31 dicembre 2021 in considerazione della grave crisi del settore dovuta al dilagare della pandemia da COVID-19 e delle chiusure degli impianti turistici ordinate dalla normativa anticovid. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 1360/2021 in cui illustra i termini della deliberazione n. 16017/2021 del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del Trentino.

Prestazione integrativa

Come noto il Fondo di solidarietà del Trentino così come integrato dal recente DM n. 103593 del 9 agosto 2019 prevede, tra l'altro, la corresponsione di una prestazione economica integrativa dell'indennità di disoccupazione Naspi, coperta da contribuzione figurativa, ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata e che hanno lavorato con la qualifica di stagionali nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune, per un periodo non inferiore a 26 settimane, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la domanda di accesso alla prestazione integrativa, e per i quali la durata della NASpI non supera i quattro mesi. La prestazione integrativa ha una durata pari alla differenza tra 4 mesi e la durata della NASpI, in ogni caso non superiore a un mese, e d’importo pari all’ultima NASpI percepita (art. 8, co. 3 del DM citato).

Norma transitoria sino al 31 dicembre 2021

In considerazione delle restrizioni imposte dalla pandemia il Comitato amministratore del Fondo ha disposto, in via transitoria sino al 31 dicembre 2021, alcune deroghe ai requisiti di accesso alla prestazione integrativa (deliberazione n. 16017/2021). In particolare: 

1) il requisito dell’anzianità lavorativa minima di 26 settimane anche non continuative, sopra descritto, si matura considerando il periodo dal 10 agosto 2018 alla data della domanda, anche cumulando periodi lavorati presso diversi datori di lavoro purché appartenenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune;

2) i periodi di anzianità lavorativa utili alla maturazione del requisito che dà accesso alla prestazione delle tutele integrative delle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro vengono neutralizzati al fine di successive domande.

In assenza della modifica, infatti, la maggior parte dei lavoratori del settore non avrebbe potuto maturare i requisiti per la prestazione integrativa della Naspi a causa della scarsità di lavoro in questi ultimi mesi. La novella, invece, consente di retrodatare ed ampliare il periodo temporale di ricerca dei requisiti di anzianità richiesti dalla norma.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Messaggio Inps 1360/2021

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati