Stop alla «CO» via email dei lavoratori occasionali

Lunedì, 23 Maggio 2022
Lo prevede un passaggio della legge di conversione del dl n. 21/2022 che contiene, peraltro, anche la deroga all'obbligo per le «attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali».

Stop al rischio di duplicazione della «CO» per i rider. Per assolvere all’obbligo, infatti, i datori di lavoro dovranno seguire la specifica disciplina per le «CO» delle prestazioni intermediate dalle piattaforme digitali, in vigore dallo scorso 14 aprile 2022, e non quella preventiva prevista per il lavoro autonomo occasionale. Lo prevede l’articolo 12-bis della legge n. 51/2022 introdotto in sede di conversione in legge del dl n. 21/2022 (cd. «decreto Ucraina»).

La «CO» nel lavoro occasionale

Dal 21 dicembre, la «CO» è obbligatoria anche per i «lavoratori autonomi occasionali». L'obbligo riguarda i committenti che operano in qualità d'imprenditori, per cui sono esclusi pubbliche amministrazioni; datori di lavoro domestico; soggetti «privati» (cioè senza partita Iva); enti non profit; professionisti. L'obbligo va assolto solo per i «lavoratori autonomi occasionali»: sono quelli inquadrabili all'art. 2222 del codice civile. La «CO», peraltro, va fatta prima dell'inizio della prestazione come si desume dalla lettera d'incarico. Si ricorda che la sanzione prevista varia da 500 a 2.500 euro per lavoratore (senza diffida).

Stop ai rider occasionali

Dal 14 aprile 2022, tuttavia, è entrata in vigore una specifica disciplina per le «CO»  delle prestazioni intermediate dalle piattaforme digitali con due diverse tempistiche a seconda del rapporto di lavoro: la «CO» per il lavoro subordinato e in forma coordinata e continuativa va inviata preventivamente, entro il giorno antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro; quella per prestazioni autonome, anche occasionali, entro il giorno 20 del mese successivo a quello durante il quale c'è stata l'instaurazione del rapporto di lavoro autonomo. Evidentemente in quest’ultimo caso la «CO» si sovrappone a quella prevista per le prestazioni di lavoro occasionale. La legge di conversione corregge, quindi, l’anomalia mantenendo valida, in questo caso, solo quella specifica dei rider.

Solo online

La seconda novità modifica le modalità di trasmissione della «CO» per lavoro occasionale. Finora l’Inl ha mantenuto la possibilità di assolverla tramite posta elettronica accanto al canale di trasmissione telematica avvisando tuttavia che, in tal caso, l’Inl avrebbe dato priorità nelle verifiche in materia di sicurezza sul lavoro ai committenti che ne avessero fatto ricorso. Con la conversione in legge del dl n. 21/2022 la «CO» per lavoro occasionale andrà fatta «mediante modalità informatiche», cioè con l'applicativo online preferito dall'Inl.

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