Come noto l'articolo 44 del Dl 109/2018 ha previsto, per gli anni 2019 e 2020, la proroga, per massimo 12 mesi, della cigs per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con il conseguente riassorbimento occupazionale. La proroga è concessa sulla base di un accordo da stipularsi in sede governativa, presso il ministero del lavoro e con l'intervento del ministero dello sviluppo economico e della regione interessata, secondo le disposizioni del dm 25 marzo 2016.
Durante l'esame alla Camera del Dl 109/2018 è stata aggiunta una nuova disposizione rubricata all'articolo 43-bis che prevede, per gli anni 2020 e 2021, per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali usufruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020 ai sensi del predetto articolo 44, uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS. Lo sgravio consiste nell'esonero sia dal versamento al Fondo di tesoreria dell'INPS delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro dei lavoratori coinvolti nel trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia dal pagamento all'INPS del contributo di cui all'art. 2, commi 31-35, della L. 28 giugno 2012, n. 92 (cioè il contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato).
Anche in questo caso, l'esonero dal contributo di licenziamento viene concesso per gli anni 2020 e 2021 mediante autorizzazione dell'Inps rilasciata a domanda, alle imprese sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano fruito della cigs per crisi aziendale negli anni 2019 e 2020.
Tali benefìci sono concessi nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al fine del rispetto di tale limite, l'Inps è tenuto a monitorare mensilmente la spesa, sulla base delle domande presentate e accolte, bloccando ulteriori richieste dal momento in cui accerti il raggiungimento della spesa. La copertura dell'onere finanziario è posta a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.