Via libera allo sgravio sulla solidarietà 2021

Mercoledì, 12 Aprile 2023
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Operativo il recupero del beneficio a valere sulle risorse stanziate per il 2021. Conguaglio entro il 17 luglio 2023.

Via libera alla fruizione dello sgravio contributivo del 35% sui contratti di solidarietà relativi all'anno 2021. Il disco verde dell’ente di previdenza è contenuto nella circolare 40/2023 e potrà esserci entro il 17 luglio (il 16 è domenica). Come nel passato, lo sgravio si cumula con la decontribuzione sud; pertanto, i datori di lavoro con sede di lavoro nelle zone svantaggiate, fruiscono dello sgravio sulla parte residua di contributi dopo la riduzione del 30% (decontribuzione sud).

Le istruzioni si riferiscono alla fruizione dello sgravio contributivo di cui al Dm numero 2 del 27.9.2017 (con il quale sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva). Si tratta in particolare delle imprese soggette a Cigs, nel caso di stipulazione di contratti di solidarietà difensivi con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20% al fine di evitare licenziamenti. La misura, in vigore dall'anno 2014, per il biennio 2014/2015 è stata disciplinata dal dm n. 83312/2014; per l'anno 2016 dal dm n. 17981/2015; dal 2017 in poi dal dm n. 2/2017.

Lo misura dello sgravio

Lo sgravio spetta per l'intera durata del contratto di solidarietà e vale il 35% dei contributi a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro di misura superiore al 20%. In ogni caso, lo sgravio può essere fruito al massimo per 24 mesi nel quinquennio mobile in relazione alla singola unità produttiva interessata dallo stesso accordo di solidarietà. L'effettiva misura di ciò che è possibile conguagliare è l'importo comunicato alle imprese interessate come limite «massimo» d'incentivo fruibile, fermo restando che possono essere conguagliate solo e soltanto le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle retribuzioni dei lavoratori che, mese per mese, hanno avuto un orario di lavoro ridotto in misura superiore al 20% (nel mese in cui non c'è stata questa riduzione, lo sgravio non spetta).

Lo sgravio, conferma l'Inps, è cumulabile con il beneficio della cd. «Decontribuzione Sud», introdotta per la pandemia Covid-19, a favore dei datori di lavoro con sede di lavoro nelle regioni c.d. svantaggiare: Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. I datori di lavoro con sede di lavoro in una delle zone svantaggiate, pertanto, possono fruire dello sgravio sulla parte residua di contributi dopo la riduzione del 30% (decontribuzione sud).

Conguagli entro il 17 luglio 2023

L'importo fruibile è quello autorizzato dall'Inps per contratti di solidarietà stipulati al 30 novembre 2021 o in corso durante il secondo semestre dell'anno precedente. Spetta alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2022 (l'elenco delle imprese è indicato nell'Allegato n.1 alla Circolare) a valere sulle risorse stanziate per il 2021. Le altre aziende, non indicate nell’elenco allegato, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive comunicazioni. L'applicazione dello sgravio, inoltre, è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006: regolarità contributiva e rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Nello specifico le operazioni di conguaglio dovranno avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del documento, cioè entro il 16 luglio 2023 (domenica, quindi slitta a lunedì 17 luglio) tramite il flusso Uniemens inserendo nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale di nuova istituzione “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”; e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.

Documenti: Circolare Inps 40/2023

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