Si tratta di una delle varie iniziative promosse dalla Commissione Lavoro della Camera in materia pensionistica che potrebbe vedere la luce entro la fine dell'anno. Attualmente, come noto, la stessa Commissione sta lavorando in sede di comitato ristretto all'elaborazione di una proposta unitaria in materia di pensionamenti flessibili sulla base del ddl 857, presentato nel 2013 sempre dall'ex Ministro del Lavoro Cesare Damiano. Da ricordare che all'esame della Commissione c'è poi il disegno legge delega sul contrasto alla povertà trasmesso dal Governo lo scorso Gennaio, i disegni di legge sulla revisione della pensione di reversibilità e quelli sulle pensioni d'oro il cui esito, almeno per quest'ultimo, appare tuttavia abbastanza scontato. Nelle prossime settimane dovrebbe aggiungersi anche un disegno di legge in materia di ottava salvaguardia.
Per quanto riguarda il ddl sui lavori usuranti le modifiche proposte intendono inserire nell'ambito delle attività usuranti ulteriori categorie di lavoratori come gli operai del comparto edile e i cosiddetti lavori in altezza, cioè quei lavori svolti su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall’addetto alla costruzione di camini e dal copritetto. Se il ddl andasse in porto, in sostanza, anche a questi due comparti sarebbe garantito il pensionamento con le cd. quote a partire da un minimo di 61 anni e 7 mesi unitamente a 36 anni di contributi oppure con 62 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi (quorum 97,3). Come accade attualmente per i lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti. Una modifica tutto sommato leggera rispetto al ben più corposo pacchetto di misure sulla flessibilità in uscita che tuttavia, proprio per questa ragione, potrebbe avere più facilmente il disco verde del Governo.
Anche perchè per la copertura degli oneri provvederebbe lo stesso Fondo per i lavori usuranti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007 con un meccanismo di monitoraggio, però, più stringente rispetto al passato. Per evitare le risorse del Fondo usuranti vengano distratte per altri fini come accaduto più volte in questi anni. Si prevede, infatti, che l'INPS e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmettano alle Camere una relazione sull'attuazione del provvedimento, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati e agli oneri previdenziali conseguenti. Qualora da tale attività di monitoraggio risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo le risorse non utilizzate dovranno essere destinate a interventi con finalità analoghe.
Documenti: Il testo del disegno di legge presentato alla Camera