Pensioni, Scade il 16 Settembre il termine per gli ammalati da amianto

Bernardo Diaz Domenica, 03 Settembre 2017
Le domande per l'ammissione alla speciale pensione di inabilita' con requisiti agevolati. Previsto un vincolo annuo di risorse ed una procedura di monitoraggio delle istanze presentate. 
Scadranno il prossimo 16 settembre 2017 le domande per l'accesso alla pensione di inabilità speciale per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate. Si tratta di un beneficio da tenere in considerazione, frutto dell'ultima legge di bilancio, che consente ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetti da patologie asbesto correlate (mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio di ottenere una prestazione pensionistica con requisiti agevolati. 

I predetti soggetti possono conseguire una pensione di inabilità, a prescindere dall'età anagrafica, ancorché non si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a condizione di avere 5 anni di contributi nella vita lavorativa. In sostanza, a differenza dei requisiti per la concessione della normale pensione di inabilità di cui alla legge 222/1984, la prestazione in parola è sganciata dall'accertamento dell'assoluta e permanente impossibilità a qualsiasi attività lavorativa e può essere concessa anche in assenza di almeno tre anni di contribuzione nel quinquennio antecedente alla domanda.

Il beneficio è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. E' prevista, inoltre, una particolare procedura di monitoraggio con una doppia domanda, un pò come per il conseguimento dell'APe sociale. Gli interessati devono, infatti, presentare una domanda volta all'accertamento delle condizioni entro il 16 settembre 2017 e, successivamente, la domanda volta al conseguimento della prestazione vera e propria (domanda di pensione); a partire dal 2018 la domanda volta all'accertamento dei requisiti dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie indicate il riconoscimento del trattamento pensionistico viene differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse finanziarie. 

La produzione delle domande

Entrambe le domande devono essere prodotte esclusivamente tramite il canale online dell'Inps (applicativo webdom). Per la domanda diretta al riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio occorre allegare alla domanda la seguente documentazione: 1) per i lavoratori dipendenti, la certificazione rilasciata dall’INAIL ovvero una dichiarazione dell’interessato che attesti il possesso dei requisiti della causa professionale della malattia, nonché l’eventuale percezione della rendita diretta erogata dall’INAIL, in relazione allo stesso evento invalidante. Le ultime due condizioni saranno verificate dall’ INAIL; 2) per gli assicurati della gestione pubblica, per i quali è previsto l’istituto dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, la certificazione rilasciata da altre commissioni competenti (Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate o Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il MEF).

Il vantaggio non sarà cumulabile con gli altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di amianto. Al pari di quanto previsto in materia di pensione di inabilità, il titolare della prestazione, non potrà svolgere alcuna attività lavorativa nè dipendente nè autonoma nè potrà cumulare la prestazione con la rendita Inail concessa per il medesimo evento invalidante.

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Documenti: Decreto del Ministero del Lavoro 31 Maggio 2017 ; Messaggio inps 3249/2017

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