Riforma Pensioni, ecco l'ABC delle modifiche approvate alla Camera

Giovedì, 27 Novembre 2014
Arriva lo stop alle penalizzazioni per i lavoratori precoci. La misura si applicherà dal 1° gennaio 2015 sino al 2017. Il Governo ha detto no ai quota 96 della scuola, ai ferrovieri e alla proroga dell'opzione donna.

Sono confermate tutte le novità anticipate da pensionioggi.it nella giornata di ieri in materia previdenziale. La Commissione Bilancio di Montecitorio ha approvato, in particolare, due proposte emendative alla Riforma Fornero del 2011 che ora passeranno all'esame dell'Aula per ottenere il primo via libera (la prima sulle pensioni d'oro, l'altra in favore dei lavoratori che accedono alla pensione prima di aver compiuto i 62 anni). Poi saranno necessarie almeno altre due votazioni (perchè al Senato il Governo intende presentare diverse modifiche e quindi richiederanno un nuovo passaggio a Montecitorio).

Kamsin In primo luogo arriva lo stop al cumulo dei vantaggi tra il sistema retributivo e contributivo dei "grand commis" di stato. La proposta, come già anticipato, mira ad impedire la possibilità di maturare una pensione superiore all'80% dell'ultima busta paga, limite previsto originariamente dalla Riforma Dini (legge 335/1995), per coloro che erano nel sistema retributivo ed hanno scelto di proseguire l'attività lavorativa anche dopo l'introduzione della Legge Fornero. Secondo le stime si tratta di circa 160 mila lavoratori che, grazie a stipendi particolarmente elevati e a coefficienti di trasformazione alti dovuti all'età avanzata, con il sistema contributivo possono ora accedere a prestazioni anche complessivamente superiori al 110-115% dell’ultimo stipendio.

Le economie derivanti dalla misura affluiranno in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.»
  2. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni ,dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento ad età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del predetto articolo 3.
  3. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

Il limite di cui al comma 1 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.

 Zedde


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