Pensioni

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Secondo fonti vicino al Ministero del Lavoro Poletti pubblicherà il decreto di sostegno del reddito per le mensilità residue relative all'anno 2014. 

Nelle prossime settimane dovrebbero esserci dei passi avanti relativamente alla pubblicazione della seconda parte del terzo decreto che ha concesso l'assegno di sostegno al reddito per l'anno 2013 per i lavoratori indicati dell'articolo 12, comma-5 bis del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010.

Il decreto numero 76353 del 16 ottobre 2013 era infatti nato con un problema di fondo. Aveva sì concesso la proroga del sostegno del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei soggetti per i quali la vecchia finestra di decorrenza era collocata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, ma il prolungamento, in considerazione delle scarse risorse finanziarie reperibili all'epoca, aveva coperto solo una parte del periodo di slittamento della finestra, quello sino al 31 dicembre 2013. Erano rimasti in questo modo prive di copertura le mensilità di slittamento che si collocavano nel nuovo anno, il 2014.

Ora sotto la guida del nuovo ministro, Giuliano Poletti, i tecnici del ministero di via Veneto hanno predisposto la "seconda parte" del decreto interministeriale con il quale sarà concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori già beneficiari della tutela di cui al Dm 76353 limitatamente, questa volta, alle mensilità residue dell'anno 2014 che non erano state coperte con il citato decreto. Con la pubblicazione della seconda parte di questo decreto l'Inps sarà autorizzata pertanto ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei soggetti individuati dal decreto 76353 per le mensilità residue del 2014

Altra questione sul tavolo del Ministro è quella relativa all'interpretazione dell'articolo 12 comma 5 bis lettera a) del Dl 78/2010 che secondo espressa ammissione dello stesso ministero non si presta ad una interpretazione univoca. Il problema è noto e ruota intorno al significato della disposizione che ammette al beneficio della proroga del sostegno al reddito quei "lavoratori le cui imprese abbiano siglato accordi sindacali per il collocamento in mobilità ordinaria o lunga entro il 30 aprile 2010".

I decreti attuativi della citata disposizione (Dm 63655, Dm 68225, Dm 76353) hanno infatti interpretato la stessa in maniera non omogenea indicando che alla data del 30 Aprile 2010 il lavoratore debba (come ulteriore condizione) aver cessato l'attività lavorativa. In tal modo è stato ristretto il campo di reale operatività della disposizione posto che non tutti i lavoratori le cui imprese abbiano stipulato accordi entro il 30 Aprile 2010 hanno necessariamente cessato l'attività lavorativa alla predetta data. La questione era stata piu' volte sollevata dai sindacati che avevano rappresentato "come al 30 Aprile 2010 i lavoratori in questione potessero non aver ancora cessato l'attività lavorativa" ma per ben due anni la questione non è stata raccolta dal Dicastero.

Il Ministero del Lavoro ha avviato di recente un approfondimento sulla reale portata della norma e sulle diverse implicazioni che ne possono conseguire aprendo dunque alla possibilità di un chiarimento e di un allargamento della platea in oggetto.

Il Pd rispolvera la proposta Damiano per introdurre premialità e penalità per i lavoratori tra i 62 e i 70 anni di età.

Tra le varie riforme in materia previdenziale che potrebbero nei prossimi tempi vedere la luce verde c'è quella legata all'introduzione dei cosidetti pensionamenti flessibili. La riforma si basa sulla proposta di legge presentata il 30 aprile 2013 alla Camera dei Deputati firmata, tra l'altro, dagli onorevoli Damiano, Baretta e Gnecchi e viene oggi riproposta dal Partito Democratico al governo Renzi come base per un intervento volto a risolvere i nodi della Riforma Fornero del 2011. Vediamo più da vicino di che cosa si tratta.

In pensione a 62 anni e 35 di contributi - La proposta di legge prevede che, a partire dal 1° gennaio 2014, le lavoratrici e lavoratori (pubblici, privati ed autonomi) che hanno raggiunto i 62 anni di età che abbiano maturato un' anzianità contributiva di almeno 35 anni, possono accedere a forme di pensionamento flessibili sempre che l'importo dell'assegno pensionistico, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, sia pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. 

Nel documento si specifica anche che per la determinazione dell'importo della pensione si consideri l'importo massimo conseguibile, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, e si applichi una riduzione o una maggiorazione sulla quota di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo a seconda che l'età del pensionando sia inferiore o superiore ai 66 anni (ed in funzione dei contributi versati). 

Le penalità e la premiazione - In pratica viene previsto un sistema di penalizzazioni e di premialità a seconda se il lavoratore scelga di cessare l'attività lavorativa prima dei 66 anni o dopo 66 anni entro comunque un range che va dai 62 anni ai 70 anni. Il taglio massimo sull'importo pensionistico è pari all'8% per cento per i lavoratori che decidono di uscire con 62 anni e 35 di contributi e man mano si riduce del 2 % l'anno fino ad annullarsi all'età di 66 anni. Analogamente, qualora il lavoratore decidesse di rimanere sul posto di lavoro oltre i 66 anni subirebbe un incremento dell'assegno pensionistico del 2% l'anno sino ai 70 anni. Pertanto il beneficio massimo conseguibile sarà dell' 8% per cento in corrispondenza dei settant'anni. 
Le penalizzazioni e le premialità si applicano sulle anzianità maturate con il sistema retributivo (dunque sulle anzianità maturate sino al 31.12.2011 per chi era nel sistema misto o sino al 31.12.95 per chi ne era rimasto escluso).

In pensione con 41 anni di contributi - Inoltre per le lavoratrici e lavoratori che abbiano maturato almeno 41 anni di anzianità contributiva viene concessa la possibilità di accedere alla pensione anticipata a prescindere dall'età anagrafica e senza incorrere in penalizzazioni. 

Stima di Vita - La proposta congela inoltre, almeno per un anno, il prossimo scatto della stima di vita (pari a 4 mesi) previsto dal prossimo 1° Gennaio 2016. Nel documento si specifica infatti che fino al 31 dicembre 2016 l'incremento delle pensionistica dovuto all'allungamento della speranza di vita sia determinato nella misura di 3 mesi complessivi.

La proposta Damiano è stata tuttavia bocciata lo scorso anno per ragioni di copertura finanziaria. Ora però con il nuovo governo Renzi i firmatari dell'originario progetto di legge sono tornati alla carica e hanno chiesto al Premier di ritararla fuori dal cassetto.

23 mila lavoratori attendono la pubblicazione del quinto decreto di salvaguardia in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 147/2013

I lavoratori salvaguardati ai sensi dell'ultimo intervento contenuto nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 191 e ss. della legge 147/2013) attendono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo. Il decreto è stato già firmato dall'ex ministro del lavoro Enrico Giovannini. Il provvedimento dovrà specificare le regole per la fruizione del beneficio ed indicare, termini e modalità per presentare la domanda.

Le misure contenute nella quinta salvaguardia concederanno la possibilità di mantenere salve le regole pensionistiche vigenti prima dell'entrata in vigore della Riforma Fornero (Dl 201/2011) a 23 mila soggetti individuabili in due macro-categorie. 

Da un lato viene infatti ampliato, con il comma 191 dell'articolo 1 della legge 147/2013, di 6mila unità il contingente dei prosecutori volontari salvaguardati ai sensi della lettera b) dell'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012. Si tratta degli autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicem­bre 2011, con almeno un contributo vo­lontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche che abbiano lavorato (purchè non con contratti a tempo indeterminato e con un reddito massimo lordo annuo di 7.500 euro) che maturano la decorrenza della pen­sione entro il 6 gennaio 2015. Con questo intervento il contingente passa dunque dalle originarie 1.590 unità (come individuate dal Dm 22 Aprile 2013) a 7.590 unità.

Il secondo fronte invece, riguardante 17mila persone, è quello piu' importante perchè aggiunge nuove fattispecie di lavoratori ammessi in salvaguardia (art. 1, commi 194-198, legge 147/2013); si tratta evidentemente di soggetti che per via dei precedenti paletti non hanno potuto accedervi. 

L'intervento del legislatore è stato caratterizzato - in questa salvaguardia - dalla circostanza di aver eliminato il limite reddituale di 7.500 euro - per i prosecutori volontari, cessati dal servizio con accordi e lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - e nell'aver aperto alla possibilità - per i lavoratori in mobilità ordinaria che non riescono a perfezionare i requisiti per la pensione entro la fruizione della relativa indennità - di mantenere la salvaguardia qualora entro sei mesi dal termine dell'indennità di mobilità riescano a perfezionare, tramite contribuzione volontaria, i requisiti per la pensione. In ogni caso tuttavia resta la condizione - per essere ammessi al beneficio - che la decorrenza della prestazione pensionistica avvenga entro il 6.1.2015 e viene questa volta specificato che il primo pagamento della pensione non potrà avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014 (comma 195).

Nello specifico i lavoratori che potranno fruire della quinta salvaguardia sono:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Nel decalogo che raccoglie le osservazioni degli esponenti del partito democratico tra cui l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano, si chiede all'esecutivo di accelerare sull'introduzione dei pensionamenti flessibili.

Nel Jobs Act non si parla di previdenza. Così ammette, forse disarmando molti lettori, il decalogo che raccoglie le osservazioni di una vasta schiera di esponenti del partito democratico, tra cui l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano, per migliorare ed integrare il Jobs Act promosso dal neo-premier Matteo Renzi. Documento le cui prime misure dovrebbero già cominciare ad intravedersi nel Cdm previsto questa settimana ma che non conterranno novità per il fronte previdenziale.

I firmatari del Decalogo osservano che il governo non ha una linea chiara sul fronte previdenza e chiedono l'apertura di un cantiere per affrontare i principali temi ad oggi irrisolti. Ai primi punti c'è l'introduzione di una maggiore flessibilità in uscita dal lavoro: "Il governo presenterà una propria proposta basata sul disegno di legge C.857" si legge nel documento.

Si tratta della proposta di legge presentata l'anno scorso da Damiano che prevede l'introduzione della possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia già a 62 anni (con almeno 35 anni di contributi) con una penalizzazione graduata sulla base dell'età del pensionando. La proposta si è "arenata" con il governo Letta dopo che il MEF ha posto problemi di copertura finanziaria; il Ministro Giovannini stava quindi lavorando ad un piano alternativo basato sull'idea di un prestito pensionistico che il pensionato avrebbe poi restituito una volta conseguita la pensione. Ora il nuovo governo dovrebbe indicare che strada seguire.

Nel decalogo si chiede anche la soluzione del problema delle ricongiunzioni onerose e la definizione di alcuni meccanismi che garantiscano una pensione adeguata e dignitosa per le giovani generazioni. Qui l'idea è quella di garantire con un trattamento economico minimo al di sotto del quale non è possibile scendere in modo da mettere al riparo chi in futuro non riesca, con il sistema contributivo, ad ottenere un assegno "dignitoso" per la vecchiaia. 

Nel documento si chiede anche l'apertura di un tavolo di concertazione tra governo e parti sociali finalizzato a rivedere il meccanismo di indicizzazione delle pensioni medio basse e quello riguardante l'esclusione "anacronistica" dei lavoratori parasubordinati dall'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ed assistenziali prevista per i lavoratori dipendenti.

Su quest'ultima questione i firmatari della proposta chiedono l'estensione anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, della regola secondo la quale sono dovute al lavoratore dipendente le prestazioni previdenziali ed assistenziali anche qualora l'imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi dovuti alle gestioni previdenziali.

L'istutito di previdenza nazionale conferma la deroga per i non lavoratori vedenti iscritti alla gestione Ex-Inpdap.

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L'Inps ha precisato con il messaggio 3116/2014 la normativa applicabile per il conseguimento della pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori non vedenti iscritti alla gestione pubblica ex Inpdap
L'istituto previdenziale ha confermato, dopo i dubbi sollevati da alcuni operatori del settore, che per il conseguimento della pensione di vecchiaia nulla è stato innovato e, pertanto, restano in vigore i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore della Riforma Fornero.

"Anche successivamente all'approvazione del decreto legge 201/2011 che ha modificato le regole di accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, per il diritto alla pensione di vecchiaia vengono confermate le disposizioni già in vigore alla data del 31 dicembre 1992 sia per quanto riguarda il requisito anagrafico sia per quanto riguarda il requisito contributivo cioè i 15 anni". 

L'Inps ribadisce tuttavia che ai lavoratori in questione vanno applicati gli adeguamenti alla speranza di vita Istat a decorrere dal 1º gennaio 2013 (3 mesi) e la finestra mobile come prevista dall'articolo 12, commi 1 e 2 del Dl 78/2010.

Con riguardo alle modalità di accesso alla pensione anticipata l'istituto ricorda che si applicano i requisiti validi per la generalità dei lavoratori dipendenti. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per il ritiro indipendentemente dall’età anagrafica saranno necessari 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne.

A Poletti i sindacati chiedono un tavolo di confronto per risolvere le principali questioni del sistema previdenziale e degli esodati.

Completata la formazione del nuovo governo, Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro urgente al ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. I sindacati vogliono porre innanzi al Ministero le principali questioni che riguardano il sistema previdenziale italiano. Sul tavolo l'introduzione di nuovi pensionamenti flessibili, la soluzione della questione esodati, lo stanziamento delle risorse per gli ammortizzatori sociali e correzioni al sistema della previdenza complementare.
È quanto ha affermato una nota congiunta dei segretari confederali di Cgil, Cisl, Uil. 

Critica nei confronti del nuovo governo soprattutto la Cgil che ha accusato Renzi di non aver inserito nel suo programma una riforma pensionistica in grado di affrontare quelle problematiche che ancora oggi attendono una risposta efficace.
Nell'incontro i sindacati chiedono anche di accelerare la riforma del modello di governance degli enti previdenziali e assicurativi avviata dal precedente ministro del Lavoro Enrico Giovannini.

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