Pensioni

Pensioni

La pressione congiunta del Parlamento delle forze sociali dovrebbe spingere l'istituto previdenziale ad estendere il regime sperimentale donna previsto dalla legge 243/2004.

Tra pochi giorni sarà l'8 marzo, la giornata internazionale dedicata alla donna. Le lavoratrici hanno tuttavia ben poco da festeggiare in quanto si è ridotta quella concreta opportunità di poter lasciare in anticipo il posto di lavoro per poter dedicarsi alla famiglia oppure all' assistenza dei parenti. 

Come ben sappiamo la riforma Fornero ha lasciato inalterato la possibilità di accedere alla pensione per le lavoratrici che hanno 57 anni di età  (58 le autonome) e 35 anni di contributi a condizione di optare per il calcolo contributivo della pensione, che notoriamente è meno favorevole. Tuttavia l'Inps ha interpretato la norma aggiungendo anche la finestra mobile di 12 o 18 mesi per l'effettivo pensionamento anticipato e la stima di vita istat (3 mesi ulteriori dal 2013). Ciò ha comportato che per rispettare la scadenza dell'opzione fissata per il mese di dicembre 2015 occorre oggi maturare i requisiti di 57 anni e 3 mesi (o 58 anni e 3 mesi) entro il 2014: a maggio se autonome o entro novembre se dipendenti. 

Le richieste da parte delle lavoratrici e dei sindacati hanno tuttavia indotto le Commissioni di Camera e Senato a chiedere all'unisono il ritiro della circolare numero 35/2012. Ancora oggi tuttavia nulla è stato innovato. "Vogliamo che l'istituto previdenziale stabilisca che per l'opzione donna è sufficiente solo la maturazione dei requisiti (e quindi non la decorrenza della prestazione pensionistica) entro il 2015. Siamo convinti che entro quest'anno l'Inps tornerà sui suoi passi" ha affermato Bruno Palmieri del patronato Inca. 

L'opzione inoltre è stata prevista fino al 2015 a titolo sperimentale. Il governo, previa verifica dei risultati, potrebbe pertanto valutare una sua eventuale prosecuzione anche per il 2016 come chiedono i sindacati.

Gli autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 attendono chiarimenti da parte del Ministero dell'Economia.

Tra i vari problemi ancora non risolti dopo l'approvazione della Riforma Fornero del 2011 c'è quello relativo ai lavoratori che sono stati autorizzati alla contribuzione prima del 2007. Un problema che riguarda alcune migliaia di persone, secondo i dati della Cgil, che non è stato sino ad oggi chiarito nè dell'Inps nè dal Ministero del Lavoro.  

Il problema riguarda nello specifico i lavoratori che sono stati autorizzati alla contribuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e che sarebbero dovuti andare in pensione con il requisito di 57 anni e 35 di contributi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 8, della legge 247 del 2007. 

Ne abbiamo parlato noi di PensioniOggi.it con Sergio Rossi, responsabile del settore previdenza della Cgil per fare il punto della situazione.
"Effettivamente sui lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria prima del 2007 non è stata fatta chiarezza" ha detto Rossi. "La legge 247/2007 consente a chi ha conseguito l'autorizzazione entro il 20 luglio 2007 di bloccare la possibilità di andare in pensione di anzianità con i requisiti vigenti all'epoca, cioè 57 anni e 35 di contributi. E ciò indipendentemente da qualsiasi ulteriore condizione. Il problema è che, anche se questa legge non è stata mai formalmente abrogata, l'Inps e il Ministero del Lavoro ne hanno dato una interpretazione restrittiva dopo l'entrata in vigore della Riforma del 2011" ha affermato Rossi.

"L'Inps ha ritenuto infatti decaduta la salvaguardia della 247/07 per tutti quanti coloro che non rispettano i paletti richiesti dai decreti attuativi delle successive salvaguardie varate in applicazione della Riforma Fornero. Ciò significa che per poter fruire della salvaguardia prevista dalla legge 247/07 gli interessati devono, fra l'altro, avere la presenza di almeno un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 e soprattutto rispettare la data di decorrenza del 6 gennaio 2015".

"In pratica solo i lavoratori autorizzati prima del 20 luglio 2007 che rispettano anche i paletti dei decreti attuativi della salvaguardia della legge 214/2011, possono cristallizzare i requisiti di accesso più favorevoli, cioè i vecchi 57 anni e 35 di contributi" ha precisato il rappresentante sindacale.

"Sul punto si sono anche espresse le Commissioni Parlamentari facendo presente al governo che il diritto per gli ante 2007 risulta già finanziato con la medesima legge e pertanto, il riconoscimento della salvaguardia, non comporta ulteriori oneri per lo Stato. Per questo chiediamo che Inps e Ministero del Lavoro ritornino sui loro passi e consentano l'applicazione del beneficio indipendentemente dal rispetto delle ulteriori condizioni richieste dalla legge 214 2011 e successive modifiche" ha detto il sindacalista.

"La pressione ha comunque sortito un primo effetto: l'Inps ha di recente chiesto al Ministero dell'Economia quali direttive da seguire per la risoluzione della questione. Speriamo che ciò possa aprire uno spiraglio nella soluzione del problema." ha concluso Rossi.

Sono molti i quesiti dei lettori in materia di prolungamento del sostegno al reddito che ci pervengono. Franco ad esempio è un esodato del credito che rischia un vuoto economico di alcuni mesi per effetto dell'applicazione della legge 122/2010. Vediamo dunque di fare il punto della situazione.

Il Problema - Nel 2010 il Decreto Legge numero 78 ha cambiato il regime delle decorrenze delle prestazioni pensionistiche introducendo le cd. finestre mobili. La normativa stabilisce che dal 1° Gennaio 2011 l'assegno pensionistico decorre trascorsi 12 mesi (18 se autonomi) dalla data di perfezionamento dei requisiti utili al trattamento di quiescenza. Quindi, ad esempio, se si raggiunge quota 96 nel febbraio 2011 la pensione arriverà il 1° marzo 2012; se si raggiungono i 40 anni di contributi nel dicembre 2011 la pensione decorrerà il 1° Gennaio 2013.

La disciplina previgente, lo si ricorderà, era piu' "docile" e prevedeva date fisse per l'accesso alla pensione. Erano le cd. finestre di accesso che consentivano al lavoratore di andare in pensione al 1° Gennaio o al 1° Luglio. Come si può immaginare le nuove regole hanno comportato uno slittamento variabile di diversi mesi (ad esempio, un lavoratore che maturava i requisiti nell'aprile 2012 con le vecchie regole avrebbe percepito l'assegno dal 1° Gennaio dell'anno successivo, con le nuove dovrà attendere il 1° Maggio.)

Per tutelare da questo slittamento i lavoratori che avevano già firmato accordi per l'uscita basati sulle "vecchie finestre", è prevista nel medesimo provvedimento (articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010) una prima tutela. In particolare è stabilito che un numero fisso pari a 10 mila lavoratori continuino a mantenere le regole di decorrenza vigenti prima dell'entrata in vigore del Dl 78/2010. Sorge spontaneo domandarsi chi sono questi 10mila lavoratori. Ebbene è lo stesso comma 5 a stabilirlo: 

a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) i lavoratori collocati in mobilita'  lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23 dicembre 1996, n. 662.

Naturalmente il numero di 10mila lavoratori è apparso ben presto insufficiente a coprire tutti coloro che avevano già siglato accordi in base alle precedenti lettere. E il legislatore dunque è intervenuto nuovamente. Con la legge 220/2010 ha introdotto l'articolo 12, comma 5-bis al Dl 78/2010 secondo il quale i lavoratori delle predette lettere esclusi dal contingente dei 10mila possono ottenere una proroga del sostegno al reddito per il periodo di "slittamento" della decorrenza.  

Nello specifico il comma 5-bis recita: "con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del  comma  5, ancorché  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011  e  comunque  entro  il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito  di  cui alle medesime lettere, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  del   Fondo   sociale   per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può  disporre,  in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a  quanto  previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento  dell'intervento di  tutela  del  reddito  per  il  periodo  di  tempo  necessario  al raggiungimento della decorrenza del trattamento  pensionistico  sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente  tra  la  data computata con riferimento alle disposizioni in materia di  decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata  in vigore  del  presente  decreto  e  la  data  della   decorrenza   del trattamento pensionistico computata sulla base  di  quanto  stabilito dal presente articolo."

Sulla questione è intervenuto poi il messaggio inps 20062/2011 il quale ha indicato che l'ultimo lavoratore del contingente dei 10 mila ha risolto il rapporto di lavoro il 30 Ottobre 2008; ed ha individuato, pertanto, i lavoratori interessati dalla disposizione di cui al comma 5-bis, in coloro che hanno risolto il rapporto a partire dal 1° novembre 2008

In pratica dunque i lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) che hanno risolto il rapporto entro il 30 Ottobre 2008 possono mantenere le vecchie regole di accesso. Gli altri invece, pur essendo soggetti allo slittamento, vengono tutelati con la proroga dell'assegno di sostegno al reddito (prestazione straordinaria per i lavoratori nei fondi esuberi o indennità di mobilità per gli altri) per il periodo intercorrente tra la vecchia e la nuova data di decorrenza.

Possono quindi godere della proroga del sostegno al reddito:

1) I lavoratori in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010 e con perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità all'interno del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria;

2) I lavoratori in mobilità lunga (legge 296/1996) e lavoratori ultracinquantenni (articolo 1 del decreto legge 68/2006, convertito nella legge 127 del 2006) con data di licenziamento compresa tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010;

3) I lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà con titolarità di assegno straordinario con decorrenza compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010;

Alune ulteriori precisazioni

Le Formalità per la proroga - Nei successivi messaggi attuativi (messaggi 1648/2012 e 17734/2012) l'Inps ha specificato che per ottenere il prolungamento dell'indennità i lavoratori devono presentare domanda di pensione nel rispetto delle decorrenze vigenti antecedentemente al Dl 78/2010 indicando nella stessa "di voler avvalersi della salvaguardia di cui all'articolo 12, comma 5". Adempiuta tale formalità l'erogazione dei fondi sarà automatica da parte dell'Inps sulla base ovviamente delle risorse stanziate dal governo. 

Le mensilità coperte - Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità pari al periodo intercorrente tra la vecchia e la nuova decorrenza risultante dall'applicazione del Dl 78/2010 (l'Inps ha di recente chiarito anche che l'ulteriore "posticipo" di cui alla legge 111/2011 riservato ai lavoratori "quarantisti" - viene coperto dall'intervento in esame). 

La copertura - Lo stanziamento delle risorse viene effettuato di anno in anno con appositi decreti ministeriali. Ad oggi per esempio sono stati pubblicati solo tre decreti a copertura dei lavoratori con apertura della finestra originaria (cioè determinata in base alle regole vigenti prima dello slittamento disposto con il Dl 78/2010) entro il 31.12.2013. Si tratta in particolare del Dm numero 63655 del 5 Gennaio 2012, del Dm numero 68225 del 2 Ottobre 2012 e del DM 76353 del 16 Ottobre 2013. Si attende dunque la pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro di un quarto decreto per l'anno 2014, poi di un altro per il 2015. L'erogazione della prestazione avviene spesso in una unica soluzione successivamente alla pubblicazione del decreto relativo all'anno della finestra dell'interessato. Il ministero ha anche fatto un calcolo del numero delle persone potenzialmente destinatarie dell'intervento in esame di anno di anno. La tabella è allegata al Dm 63655/2012.

Il caso

Sono un ex bancario in esodo dal 1/1/2010, data di decorrenza anche delle prestazioni del Fondo di Solidarietà . Sarei dovuto andare in pensione il 1/7/2014, termine prorogato al 1/3/2015 in seguito alle riforme che si sono succedute. L’INPS, con lettera del 31/1/2014, mi ha comunicato che potrò << accedere alla pensione a decorrere dal 1/3/2015>> e che potrò presentare la domanda di pensione << entro il mese precedente alla data di decorrenza sopra indicata>>, nulla scrivendomi in ordine alle precauzioni da adottare per ottenere il prolungamento dell‘assegno di sostegno del reddito. Ho quindi presentato, per il tramite di un Patronato, domanda di pensione in data 20/2/2014, in cui sono stati indicati i seguenti dettagli: 1) descrizione: pensione di anzianità ex L.122 Mobilità [???]; 2) annotazioni: domanda di pensione per prolungamento pagamento VOCRED; 3) tipologia: M0 - SAA - Deroga ex L. 122 anzianità (automatica); 4) decorrenza presunta 1/3/2014 [???]. La domanda mi è stata respinta con la motivazione che non rientro << nel numero dei beneficiari della salvaguardia prevista dall'art. 10 comma 5 legge 122/2010 [????] (accesso alla pensione con le finestre in vigore prima della legge 122/2010). Si prega di rifare domanda di pensione in prossimità della decorrenza prevista dalla legge 214.>> Ho perciò posto all’INPS un quesito on line , in cui sottolineavo che per ottenere il prolungamento del sostegno del reddito le circolari INPS 1648/2012 e 17734/2012 prevedono che la domanda di pensione debba essere presentata con le decorrenze antecedenti la legge 122/2010 (quindi, nel mio caso, entro il 1/7/2014). Gli uffici INPS della provincia di residenza ( e così il Patronato) mi hanno detto di presentare nuova domanda verso la fine del corrente anno, in quanto un’eventuale domanda presentata a giugno 2014 verrebbe nuovamente respinta. Francamente non riesco a collegare queste ultime indicazioni con il quadro normativo. Potrei aver chiarimenti su cosa dovrei fare per essere sicuro di non perdere il diritto al prolungamento del sostegno al reddito? Franco

Per "prenotare" la proroga del sostegno al reddito per il periodo di slittamento della decorrenza è stato fatto il dovuto. E' infatti sufficiente aver presentato domanda di pensione, entro le decorrenze antecedenti alla 122/2010, con contestuale richiesta di accesso alla salvaguardia ex articolo, 12, comma 5, Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010. Si ritiene che il lettore debba solo ripresentare la domanda il prossimo anno nelle vicinanze della nuova data di decorrenza. 


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I dipendenti statali e pubblici che abbiano raggiunto i requisiti pensionistici entro l'anno 2011 e hanno perfezionato i 65 anni di età, dovranno andare in pensione forzatamente e senza possibilità di ripensamenti salvo che l'amministrazione di appartenenza non gli conceda, ma ormai è solo una remota possibilità, il trattenimento in servizio fino a 67 anni.

Molti alti funzionari e dirigenti vivono infatti pensionamento come un dramma da ritardare il più possibile. Ma tra le varie norme e regole che si sono susseguite in questi ultimi anni chi ha raggiunto i requisiti entro il 2011, ritenuto fortunato da molti altri, si trova obbligato a lasciare il posto di lavoro al raggiungimento dei 65 anni di età. 

"Vittime" della novità sono i dipendenti pubblici uomini e donne che hanno raggiunto, entro il 31 12 2011, la quota 96 (cioè i vecchi 61 anni di età e 35 di contributi o i 60 anni di età e 36 di contributi) oppure 40 anni di contributi; e, solo per le donne, 61 anni di età e 20 di contributi. 

Se non sono stati ancora raggiunti i 65 anni di età si può ancora scegliere se rimanere sul lavoro o andare in pensione. Però una volta raggiunti 65 anni di età l'amministrazione pubblica di appartenenza dovrà porre in quiescenza il dipendente. Sempre però tenendo in considerazione che la percezione della pensione sarà posticipata di 12 mesi dalla data del perfezionamento del requisito (restano infatti in vigore le finestre mobili in quanto i requisiti sono stati perfezionati con la vecchia disciplina). Finestra che dovrà essere tenuta in debita considerazione dalla pubblica amministrazione prima di poter procedere alla risoluzione del rapporto lavorativo.

E' possibile continuare a lavorare fino all'apertura della finestra mobile oppure è necessario dare le dimissioni prima del perfezionamento dei requisiti per accedere alla pensione? 

Sono questi alcuni dei quesiti che ci pongono i nostri lettori. A dire il vero ad oggi con l'entrata in vigore della riforma Fornero i lavoratori che continuano ad avere questo problema sono solo poche categorie. Il DL 201 2011 ha infatti disapplicato il regime delle finestre mobili di accesso con riferimento a tutti coloro che maturano i nuovi requisiti per il diritto a pensione ai sensi della disciplina contenuta nel DL 201. Per chi si trova in questa condizione la pensione decorrerà il primo giorno del mese successivo alla data della maturazione dei requisiti

Solamente alcune categorie di lavoratori subiscono ancora il regime delle finestre mobili pari a 12 o 18 mesi (a seconda se dipendenti o autonomi). Si tratta in particolare delle lavoratrici che scelgono per la liquidazione dell'assegno pensionistico con il sistema di calcolo totalmente contributivo ai sensi della legge 243/2004 e dei lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticosi e usuranti (Dlgs 67 2011), oltre che i lavoratori salvaguardati.

E' bene quindi ricordare che nel periodo di finestra mobile non bisogna necessariamente lavorare. Tuttavia il lavoratore, qualora scelga di dimettersi prima dell'apertura della finestra di decorrenza, rimarrà senza stipendio e senza pensione fino all'apertura della finestra stessa.

L'esempio che può essere fatto è quello di una lavoratrice che ha perfezionato nel dicembre 2013 i 57 anni e 3 mesi di età unitamente a 35 anni di contributi. In tal caso la signora può anche dimettersi dal lavoro senza perciò perdere il diritto a pensione. Tuttavia rimarrà senza stipendio e senza pensione sino all' apertura della sua finestra di decorrenza fissata per il 1° gennaio 2015.

Il riscatto consente di recuperare periodi di vuoto contributo utili per accedere alla pensione con le nuove regole Fornero.

Con il riscatto si possono recuperare diversi vuoti contributivi presenti nella vita lavorativa di chi si accinge ad andare in pensione con le nuove regole. Ad esempio possono essere utilizzati i periodi derivanti da un lavoro svolto all'estero e, soprattutto, i corsi di studi universitari e post-universitari.

Il riscatto è sempre una procedura a titolo oneroso che si perfeziona con il pagamento di un importo pari agli oneri che l'Inps si assume con il riconoscimento di quei periodi in cui la legge consente al lavoratore pensionato di coprire periodi contributivi scoperti. L'onere è tuttavia deducibile fiscalmente dal reddito e ciò contribuisce a rendere maggiormente vantaggiosa la procedura.  

I contributi da Riscatto - I contributi derivanti dal riscatto sono utili sia per il raggiungimento del diritto sia per la determinazione della misura dell'assegno pensionistico. Inoltre essendo la contribuzione da riscatto equiparata a quella effettiva, i contributi in esame possono essere utilizzati anche ai fini dell'accesso alla pensione anticipata. In questo caso, però, non sono utili ad escludere le penalizzazioni per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con meno di 62 anni di età (ad eccezione della contribuzione accreditata ex articolo 13 della legge 1338/62).

La deduzione fiscale - La deducibilità fiscale può essere utilizzabile in sede di dichiarazione dei redditi e può essere fruita attraverso il modello 730 per i lavoratori dipendenti, oppure nel riquadro RP del modello di dichiarazione Unico. Qualora il beneficiario della detrazione fiscale non abbia un reddito personale, come ad esempio nell'ipotesi di giovani privi di occupazione, il contributo può essere detratto in una misura pari al 19 % dai soggetti verso cui il riscattante risulti fiscalmente a carico. 

Il beneficio è utile laddove sia il genitore a pagare, ad esempio, l'onere del riscatto del corso di laurea del figlio privo di redditi personali.

I periodi oggetto di riscatto - Possono essere riscattati diversi vuoti di contribuzione nel corso dell'attività lavorativa. In particolare possono essere riscattati il periodo di lavoro non coperti da contribuzione; i periodi lavorati all'estero (qualora ad esempio non sia possibile ricorrere alla totalizzazione estera); i corsi di laurea o di dottorato di ricerca (ma solo per la durata legale del corso di studi); il congedo parentale; i periodi di sospensione o di interruzione del rapporto lavorativo; i periodi di non lavoro tra un rapporto e l'altro o di formazione e tirocinio; il servizio civile. 

I requisiti - Per conseguire il riscatto l'interessato deve poter far valere almeno un contributo effettivamente versato nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto prima della data della domanda. Per le domande di riscatto della laurea presentate a partire dal 1° gennaio 2008 la facoltà può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. Inoltre i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o da riscatto non solo presso il fondo verso cui è diretta la domanda di riscatto ma anche negli altri regimi previdenziali. 

Il costo - Il costo dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare pari alla retribuzione media dell'interessato degli ultimi 12 mesi antecedenti la domanda moltiplicata per l'aliquota di computo della gestione pensionistica in cui si presenta la domanda. In caso di giovane inoccupato si utilizza il reddito minimo annuo convenzionale pari a 15.516 euro per l'anno 2014 (il livello minimo imponibile annuo per gli artigiani e commercianti).

Tale regola si applica se i periodi da riscattare si collocano successivamente al 31 dicembre 1995: l'importo della somma da versare verrà determinato attraverso il calcolo contributivo. Qualora invece i periodi da riscattare siano temporalmente antecedenti al 31 dicembre 1995, il calcolo dell'onere è effettuato attraverso il sistema retributivo. Ciò comporta un sistema più complesso legato a diversi fattori quali l'età, il sesso, le retribuzioni percepite negli ultimi anni e l'entità del periodo da riscattare. In ogni caso riscattare tali periodi sarà più oneroso per l'interessato.

Dunque, qualora i periodi riscattabili siano successivi al 1996, l'interessato sborsera' una somma inferiore perché basata sulle aliquote contributive vigenti al momento della presentazione della domanda nella gestione da accreditare e sul reddito degli ultimi 12 mesi senza alcun riferimento né all'anzianità contributiva, nè all'età dell'interessato.

Ad esempio per riscattare 4 anni di laurea di un giovane senza occupazione si pagherà 20.481 euro. Il risultato deriva dalla moltiplicazione del reddito minimo annuo convenzionale di 15.516 euro per l'aliquota del 33%. Per un anno di corso l'onere sarà quindi di 5.120,28 euro. Moltiplicati per 4 anni la somma da versare è pari a 20.481,12 euro.

Qualora invece il riscattante sia un lavoratore che ha percepito una retribuzione pari a 24mila euro nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, l'onere salirebbe a 31.680 euro (24mila x 33% x 4 = 31.680).

 

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