Riforma Pa, il Senato conferma l'abolizione dei segretari comunali

Davide Grasso Giovedì, 02 Aprile 2015
Lo prevede un emendamento approvato ieri in Commissione Affari Costituzionali al disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione.

Kamsin I dirigenti pubblici potranno essere licenziati dallo Stato e ci saranno nuovi tetti sulle retribuzioni. Via anche i segretari comunali anche se solo dopo un periodo transitorio di tre anni. Sono queste le novità più importanti dopo il definitivo via libera della commissione Affari costituzionali del Senato che ieri ha concluso l'esame e approvato il testo della legge delega di Riforma della Pubblica Amministrazione. La discussione in aula inizierà oggi subito e il presidente del Senato Pietro Grasso ha fissato per mercoledì 8 aprile il termine per gli emendamenti alla delega. Non passano specifiche modifiche in materia pensionistica dopo la bocciatura di tutti gli emendamenti presentati in Commissione.

L'articolo dieci del ddl 1577 (così è enumerato il provvedimento), prevede che la dirigenza sarà articolata in ruoli unificati, con piena mobilità con la definitiva soppressione della tradizionale distinzione in due fasce.  Ci sarà quindi un unico ruolo dove finiranno tutti i dirigenti, quelli dei ministeri, del Fisco, dell'Inps, anche dell'Istat e degli enti di ricerca. Il principio più volte espresso dal ministro Marianna Madia è che i dirigenti saranno della Repubblica e non proprietà privata delle singole amministrazioni.

Si potrà, anzi probabilmente si dovrà, passare da un'amministrazione all'altra. E la carriera dei dirigenti pubblici non si baserà più sugli automatismi ma sarà valutato in base ai risultati ottenuti ( si precisa infatti il superamento degli automatismi nel percorso di carriere che saranno calcolate solo «in funzione degli esiti della valutazione). Inoltre, è stato stabilito, gli incarichi dirigenziali avranno una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta senza ripassare per un bando e una selezione.

L'accesso alla Dirigenza. Alla dirigenza pubblica si accederà solo poi in due modi: per corso-concorso o per concorso pubblico. Nel primo caso si entrerà nell'amministrazione come funzionari, poi dopo quattro anni e dopo un esame, si potrà diventare dirigenti. Chi invece entrerà per concorso sarà assunto a tempo determinato. Dopo tre anni potrà sostenere un esame per essere stabilizzato. Per quanto riguarda la retribuzione la riforma prevede la «definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo». Un tetto, come detto, già esiste: è quello dei 240 mila euro. I decreti attuativi della delega, dunque, dovranno indicare nuovi tetti, presumibilmente più bassi di quello a 240 mila, a seconda della tipologia di incarico.

I segretari comunali saranno aboliti, ma solo al termine di una fase transitoria di 3 anni durante la quale le funzioni verranno affidate ai dirigenti del ruolo unico provenienti dall'albo dei segretari comunali. I Comuni Capoluogo di Provincia e i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, in assenza di specifiche professionalità interne all'Ente, potranno reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, "purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali" (si veda in calce all'articolo l'emendamento approvato).

La riforma prevede poi che da cinque corpi nazionali si passi a quattro (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Penitenziaria). Resta invece da decidere il destino della polizia provinciale per la quale si prevede solo un "riordino".

Quanto ai licenziamenti nel pubblico impiego, quando scatta un'azione disciplinare contro un dipendente non potranno più passare 100 giorni, e soprattutto l'istruttoria non si potrà più concludere con un nulla di fatto, altrimenti a rimetterci sarà il dirigente responsabile. Il procedimento dovrà essere condotto fino in fondo senza escludere il licenziamento. Per centrare l'obiettivo le funzioni di controllo e le relative risorse vengono trasferite dalle Asl all'Inps.

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4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale,  specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicalecon compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all' articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica);  in  assenza di specifiche professionalità interne all'Ente, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia e per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;

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