I Giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato la domanda di pensionamento di un lavoratore part-time che chiedeva il beneficio della cd. Deroga Amato.
La retribuzione pensionabile da assumere come base della maggiorazione contributiva per la pensione di inabilità di un lavoratore a tempo parziale è quella ridotta in funzione del passaggio al tempo parziale.
La Corte di Giustizia Europea ha bocciato una norma spagnola che ancorava la durata della disoccupazione al numero di giorni lavorati nei sei anni antecedenti.
Secondo la Corte di Cassazione il diritto alla fruizione dei tre giorni mensili di permesso di cui all'articolo 33 della legge 104/92 non può essere compresso dalla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time. 
Lo strumento consentiva ai lavoratori prossimi all'età pensionabile di optare per una riduzione dell'orario di lavoro senza penalizzazioni sull'importo della pensione. 
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