Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

I tecnici del Ministero dell'Economia lavorano ad un primo decreto delegato che riscrive le accise sulle sigarette per riequilibrare il mercato e i punti di maggiore criticità.

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Con la delega fiscale potrebbe arrivare anche una rivisitazione della normativa fiscale sui tabacchi e prodotti derivati. I tecnici del Ministero dell'Economia stanno infatti lavorando ad un primo decreto delegato che riscrive le accise sulle sigarette per riequilibrare il mercato e i punti di maggiore criticità. A causa della crisi dei consumi e del calo del consumo di tabacco tra le nuove generazioni il settore ha fatto registrare 600 milioni in meno di entrate per la Casse dello stato rispetto al 2012. 

Il Governo è intenzionato ad introdurre il cd. onere fiscale minimo, un prelievo che sarà chiamato a sostituire l'accisa minima con una percentuale (tra il 90 e il 100%) dell'imposta che colpisce il prezzo medio ponderato delle sigarette. L' onere fiscale minimo sarà determinato non più sul prezzo del prodotto più venduto sul mercato ma in percentuale sul prezzo medio ponderato determinato sulla base delle analisi dell'andamento del mercato dell'anno precedente. La misura allo studio del Governo dovrebbe, dunque, innescare un aumento dei prezzi delle sigarette del segmento più basso, che oggi si attesta tra 3,8 e 4 euro.

Per quanto riguarda la cd. "specifica", peraltro già aumentata da marzo 2014 dal 6% al 7,5% in base alle normative Ue, il governo potrebbe lasciarla al livello attualmente in vigore dal marzo scorso, anche se la media Ue sulla "specifica" è del 42 per cento. Novità potrebbero arrivare anche sulla tassazione delle sigarette elettroniche e l'esclusione degli apparati elettronici (cavi usb, batterie).

Potrebbe arrivare la tanto attesa sanatoria per gli inquilini che hanno denunciato gli affitti in nero imposti dai proprietari conseguendo un canone ridotto per quattro anni.  E' questa la novità contenuta negli emendamenti al Decreto Legge 63/2014 all'esame delle Commissioni Lavori Publici del Senato che dovrebbe arrivare oggi in Aula.

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Con gli emendamenti presentati si fanno salvi, fino alla data del 30 giugno 2014, tutti i rapporti giuridici generati dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 del Dlgs 23/2011, norma poi bocciata dalla Consulta con la sentenza 50/2014; la novità consentirebbe in pratica fermare le eventuali rivalse da parte dei proprietari che erano stati denunciati dagli inquilini, e si erano visti imporre per quattro anni l'adozione di canoni non superiori al triplo della rendita catastale con uno sconto fino all'80% rispetto agli affitti di mercato, e che la Consulta ha cancellato per «eccesso di delega» perché contenuta in uno dei decreti attuativi del federalismo fiscale. 

Negli emendamenti c'è anche un rilancio dell'Imu fissa al 4 per mille per il 2014 sugli immobili concessi in locazione a canone concordato.

L'Acconto sulla Tasi sarà impossibile per gli immobili locati nei comuni che approveranno il regolamento dopo il 16 giugno. È una delle conseguenze della complessità delle norme che disciplinano il nuovo tributo comunale sui servizi indivisibili.

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Com'è noto, la Tasi dovrà essere pagata in due rate con le stesse scadenze dell'Imu (16 giugno e 16 dicembre). In generale l'acconto dovrà essere versato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi precedenti, con obbligo di conguaglio in sede di saldo. Ma per il solo 2014, essendo il primo anno di applicazione del tributo, sono dettate regole diverse a seconda se si tratta di prime case o altri immobili. Infatti le prime case pagheranno tutto in un'unica rata entro il 16 dicembre, salvo il caso in cui la deliberazione del comune che fissa l'aliquota sia pubblicata sul sito del Mef entro il 31 maggio.

Sugli immobili diversi dall'abitazione principale, invece, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio, la prima rata andrà versata applicando l'aliquota standard che chiede l'1 per mille e a dicembre si pagherà l'eventuale conguaglio. Già questa divergenza rischia di causare diversi problemi per i contribuenti e per i Caf che dovranno rapidamente, salvo slittamenti dell'ultima ora, verificare in 10 giorni tutte le aliquote pubblicate ed effettuare i pagamenti per conto dei proprietari. Ma non è finita qui.

Ai sensi della legge 147/2013, per gli immobili locati la Tasi deve essere ripartita tra proprietari ed inquilini. In pratica a pagare la Tasi saranno chiamati sia i proprietari (che dovranno sborsare da un minimo del 70 a un massimo del 90% del tributo complessivo) che i locatari (per la differenza). A suddividere il carico fra le due categorie dovranno essere i comuni con una propria delibera comunale. E' evidente che se il regolamento comunale sulla Tasi venga approvato dopo la scadenza per il versamento della prima rata (il comune ha sino al 31 luglio per decidere) i contribuenti si troveranno di fronte ad un rebus dato che non conosceranno come ripartirsi il pagamento del tributo. E considerando che gli immobili locati non possono essere considerati abitazioni principali, il pagamento non potrà slittare al 16 Dicembre come accade per le prime case. 

Si auspica pertanto che il MEF chiarisca con una nota informativa come dovranno comportarsi i contribuenti nel caso in questione magari facendo slittare il pagamento del tributo a Dicembre come accade per le prime case nei comuni che non deliberano in tempo.

La Legge di conversione del DL 16/2014 riporta a galla il problema della tassazione delle superfici produttive di rifiuti assimilati avviati al recupero, oggetto da diversi mesi di una lunga diatriba. Una norma che interessa da vicino migliaia di imprese che non hanno ancora ben chiaro, dopo tutte le modifiche e dietrofront, le modalità di applicazione dell'esenzione per i rifiuti speciali.

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Ora la normativa in questione viene nuovamente modificata reintroducendo la riduzione della quota variabile del Tributo per le superfici che producono rifiuti assimilati avviati al riciclo. La nuova versione precisa che la riduzione è obbligatoria (non più facoltativa) e fa riferimento al riciclo del rifiuto anziché al recupero. La legge di conversione del DL 16/2014 chiede inoltre ai Comuni l'individuazione delle «aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione». In pratica il Comune dovrà stabilire l'esonero dalla Tari per depositi e magazzini delle attività produttive.

La Tari - Ha sostituito la Tares, che ha avuto vita breve ed è dovuta per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati su tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani ad eccezione delle superfici che producono rifiuti speciali. Sono inoltre esenti le aree scoperte pertinenziali.

L'imposta è composta da una quota fissa e da una variabile: la prima a copertura dei costi fissi del servizio, la seconda per la fruizione del servizio da parte del contribuente.

Le utenze domestiche pagano in funzione dei metri quadrati e del numero dei componenti il nucleo familiare; le altre utenze pagano in funzione dei metri quadrati e degli indici medi di produttività dei rifiuti. La Tari si paga alle scadenze stabilite dal Comune che deve assicurare almeno due rate semestrali; entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell'Ambiente dovrebbe approvare un nuovo regolamento per determinare le nuove tariffe della Tari.

Se il rapporto di lavoro è stato interrotto prima di maggio, il lavoratore potrà ottenere il bonus richiedendolo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.

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Non serve alcuna domanda e sarà automaticamente erogato nella busta paga in arrivo a fine maggio. La scorsa settimana la circolare 8/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate ha riassunto le istruzioni per applicare il credito introdotto dal Decreto Irpef del 18 aprile. Il bonus sarà erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti casi in cui l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

La circolare chiarisce anche cosa bisogna fare nel caso il rapporto di lavoro sia stato interrotto prima di maggio. In assenza di un datore di lavoro, che funga da sostituto d'imposta, infatti sarà possibile ottenere il bonus richiedendolo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.

I beneficiari sono contribuenti che quest'anno percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati), al netto del reddito da abitazione principale, fino a 26 mila euro a condizione che l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta anche se l'imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, come quelle relative a carichi di famiglia.

In totale il beneficio massimo conseguibile nell'anno è pari a 640 euro, e dunque 80 euro al mese a partire da maggio (per tutti i redditi fino a 24 mila euro). Per i redditi superiori il bonus si riduce con gradualità fino ad azzerarsi a quota 26 mila euro.

Il bonus è inoltre rapportato al periodo di lavoro nell'anno in cui dovrà essere erogato e dunque sarà calcolato in base alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni effettivamente lavorati nel 2014. Tra i beneficiari del credito in busta paga ci sono anche i sacerdoti, i lavoratori socialmente utili, i tirocinanti e percettori di borse di studio.

 Sono esclusi invece i Percettori di indennità, Gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato - dalle Regioni - dalle Province - dai Comuni per l'esercizio di Pubbliche Funzioni; i compensi corrisposti ai Membri delle Commissioni Tributarie - ai Giudici di pace - agli esperti del Tribunale di sorveglianza.

Per quanto riguarda l'applicazione del bonus, la circolare delle Entrate chiarisce che i sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate a maggio. Secondo le Entrate esiste anche l'eventualità (per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi), che il bonus non arrivi a fine maggio. In tale evenienza  i Sostituti riconosceranno il credito a partire da giugno.

La circolare chiarisce anche che il bonus va anche ai contribuenti senza Sostituto d'Imposta e a tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima di maggio. In queste situazioni il bonus potrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi, utilizzandolo in compensazione, oppure a rimborso.

La circolare individua poi, anche i casi in cui il credito deve essere restituito per superamento del reddito massimo agevolabile. Infatti nei casi di credito non spettante (ad esempio se il reddito complessivo supera i 26 mila euro per via di altri redditi oltre a quelli erogati dal Sostituto d'Imposta), gli interessati sono chiamati a comunicarlo al Sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga, oppure dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi.

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