Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Si avvicina la scadenza per il versamento della Tasi. Le aliquote che i Comuni applicheranno confermano un conto piu' salato rispetto all'Imu nella maggior parte dei casi. 

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Stanno prendendo forma le imposte sulla Tasi che i Comuni chiederanno ai contribuenti nelle prossime settimane. Dalle decisioni dei primi cittadini emerge che l'aliquota Tasi standard dell'1 per mille, su cui erano stati condotti tutti i calcoli ufficiali a fine 2013, per l'abitazione principale non viene introdotta praticamente in nessuna delle principali città italiane; le detrazioni, che a differenza di quanto accadeva con l'Imu nel 2012, oggi sono facoltative e rimesse alla volontà dei sindaci e nella maggior parte dei casi non sono sufficienti a contenere gli aumenti sulle abitazioni principali. Inoltre pare confermato che le risorse per le detrazioni per le abitazioni principali sono poste a carico delle seconde case, immobili e negozi che vedono quindi un incremento delle aliquote.

Per chi non ha ben chiara la normativa è utile fare un breve riepilogo per comprendere il calcolo della Tasi dopo tutte le modifiche che si sono susseguite negli ultimi mesi.

Le regole di calcolo sono identiche a quelle previste per l'Imu. Il primo passo per determinare la Tasi è quindi quello di recuperare la rendita catastale dell’Immobile su cui si pagherà il tributo; il dato si trova sull’atto di proprietà dell’immobile oppure consultando il servizio di Visure Catastali dell’Agenzia delle Entrate che è gratuito per gli Immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare. 

Il valore della rendita catastale deve essere quindi moltiplicato per un valore fisso pari a 168 (valido per le abitazioni civili; il valore è determinato dalla rivalutazione della rendita catastale del 5% e dall'applicazione del coefficiente previsto per tali tipologie di abitazioni pari a 160) ottenendo in questo modo la base imponibile. L’ultimo passaggio quello fondamentale, è il calcolo del corrispettivo da pagare; la cifra è il risultato del prodotto della base imponibile per l’aliquota Tasi stabilita dal Comune. Su questo valore sarà poi possibile applicare le detrazioni se previste dal Comune e se l'immobile in questione è adibito ad abitazione principale.

Ai Comuni viene riconosciuta la possibilità di variare l’aliquota, sia in diminuzione che in aumento. Nel primo caso possono decidere anche di azzerarla, nel secondo caso l’aumento non può avvenire a condizione che la somma delle aliquote IMU e TASI non superi il 10,6 per mille (aliquota massima IMU e aliquota base TASI).

Di recente, con il Dl 16/2014 si è stabilito che i Sindaci possono far crescere il tributo sui servizi indivisibili dello 0,8 per mille sopra i tetti massimi (2,5 per mille sull'abitazione principale, e 10,6 per mille nella somma di Imu e Tasi sugli altri immobili) proprio per finanziare le detrazioni sulle prime case: detrazioni che però rimangono facoltative e possono anche valere meno degli aumenti introdotti per finanziarle.

Ecco qui di seguito un esempio del Calcolo della Tasi su una abitazione principale.

Parametri Valori Calcoli Importi
Rendita Catastale                1.000,00    
Rivalutazione  5% 1000 x 1,05 =               1.050,00
Coefficiente 160 1.050 x 160 =          168.000,00
Aliquota Comunale* 2,5 per mille 168.000 x 2,5 / 1000 =                  420,00
Detrazioni*                   200,00 420 - 200 =                  220,00
Totale Tasi 2014                220,00
*L'esempio mostra il calcolo della Tasi su una abitazione principale con rendita castale di mille euro ed aliquota comunale del 2,5 per mille. Si immagina altresì che il Comune abbia introdotto detrazioni per l'immobile in oggetto. Si ricorda che l'aliquota comunale e le detrazioni sono fissate dai comuni. La legge indica che la Tasi per le abitazioni principali non può superare il 2,5 per mille (3,3 per mille se l'extra-gettito finanzia le detrazioni sull'abitazione principale).  

Roma ad esempio dovrebbe essere una delle prime città a portare l'aliquota sulle seconde case ai massimi. L'aliquota aggiuntiva dovrebbe colpire seconde case, negozi e capannoni, facendo salire il conto dal 10,6 all'11,4 per mille.Per le abitazioni principali si dovrebbe vedere un'aliquota massima al 2,5 per mille con detrazioni variabili.

Stessa situazione a Milano dove si prevede un aumento sugli altri Immobili e aliquota al 2,5 per mille con detrazioni per le prime case.

Gli sconti tuttavia secondo la proposta della Giunta, riguarderanno solo una parte dei proprietari perché sopra i 350 euro di rendita catastale (valore molto basso) si applicheranno solo a chi ha un reddito fino a 21mila euro all'anno. 

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che tra gli aventi diritto figurano anche co.co.co.sacerdoti e lavoratori socialmente utili. E precisa che chi non ha un datore di lavoro obbligato a fare da sostituto d’imposta, come i lavoratori domestici, potrà fruire dei 640 euro annui solo con la dichiarazione del 2015.

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L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, ha fornito alcune indicazioni in merito al riconoscimento del bonus contenuto nel decreto Irpef per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente entro i 26 mila euro annui.

L'Agenzia delle Entrate conferma che per aver diritto al bonus dovranno essere valutati la tipologia del reddito, il suo importo e la teorica “incapienza” rispetto alla detrazione per lavoro dipendente. Oltre ai dipendenti in senso stretto si vedranno riconoscere il credito d’imposta quei lavoratori il cui reddito è considerato assimilato: collaboratori coordinati e continuativi, borsisti, sacerdoti, soci di cooperative, lavoratori socialmente utili. Non avrà diritto però chi supera i 26 mila euro l’anno, mentre l’ importo sarà proporzionalmente ridotto a partire dai 24 mila. La verifica va fatta senza considerare il reddito dell’abitazione principale.

Il termine di maggio per l'erogazione del bonus è perentorio: lo slittamento a giugno sarà possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni. Un'indicazione, questa, che secondo il presidente di Assosoftware, Bonfiglio Mariotti, «viene incontro agli operatori, dal momento che per tutte le aziende che pagano lo stipendio il mese successivo a quello di riferimento non c'è il tempo fisico per erogare il prossimo mese lo stipendio di aprile, mentre sarà possibile farlo i primi di giugno per le paghe di maggio».

Nel documento l'Agenzia ricorda che sono esclusi dal bonus chi vanta retribuzioni e/o compensi sino a 8.145,32 euro, i cd. incapienti. Il bonus spetta invece se l'imposta viene azzerata dall'applicazione di altre detrazioni (come quelle previste per i familiari a carico).  Se i beneficiari lavoreranno l'intero anno, riceveranno il bonus completo di 640 euro, suddiviso in otto quote mensili da maggio a dicembre 2014. Nel caso di lavoratori assunti e cessati in corso d'anno, invece, il credito verrà rapportato alla minore durata del rapporto di lavoro sulla base del numero di giorni lavorati nell'anno.

I sostituti d'imposta - Per quanto riguarda i sostituti d’imposta, le Entrate chiariscono che lo sconto sarà riconosciuto automaticamente agli interessati dai datori di lavoro, non servirà quindi alcuna richiesta da parte dei dipendenti: la somma di 640 euro sarà suddivisa tra le residue otto mensilità del 2014, dunque con un importo di 80 euro mensili. Chi però non ha un sostituto d’imposta (tipicamente colf e badanti che lavorano presso famiglie, oppure i disoccupati che hanno lavorato nei mesi precedenti) dovrà attendere la dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Infine va anche considerato che nel corso dell’anno non è noto l’esatto reddito finale. Per questo il credito d’imposta sarà riconosciuto in base a quello “previsionale”: chi ha redditi diversi dovrà comunicarlo al datore di lavoro che provvederà a riprendere il bonus entro il conguaglio di fine anno. Lo stesso avverrà in caso di variazioni rilevanti della retribuzione.

Il sostituto dovrà dare indicazione nel Cud e nel 770 del credito riconosciuto e della compensazione eseguita, secondo modalità da definire. Inoltre se le ritenute risultano insufficienti, nel caso di un ulteriore credito, il sostituto potrà utilizzare anche i contributi previdenziali (che non dovranno essere versati).

Entro il 30 aprile dovranno consegnare la dichiarazione dei redditi i contribuenti che fanno riferimento direttamente al proprio datore di lavoro o ente pensionistico che agisce come sostituto d'imposta.

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Il 30 aprile 2014 scade il termine per consegnare al datore di lavoro che presta l'assistenza fiscale il modello 730-2014; per quanto riguarda la presentazione del modello 730 a un Caf c'è tempo, salvo proroghe dell'ultima ora, sino al 31 maggio 2014 (ma visto che questo cade di sabato e che il 2 giugno è Festa Nazionale si arriva sino al 3 giugno.)

Entro il 30 aprile dovranno quindi consegnare la dichiarazione dei redditi i contribuenti che fanno riferimento direttamente al proprio datore di lavoro o ente pensionistico (sostituto d'imposta). Alla dichiarazione possono allegare le sole schede per scegliere i destinatari dell'8 e del 5 per mille, senza bisogno di allegare altri documenti.

Da quest'anno ci sono interessanti novità e conferme. Ad esempio arriva la possibilità di presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio (ad esempio dal corrente anno tutte le Colf potranno presentare il modello 730).

Novità anche per quanto riguarda le detrazioni per il risparmio energetico. Nel modello sono contenute le modifiche che si sono succedute nel 2013 in tema di detrazioni sulle spese per ristrutturazioni e risparmio energetico. In materia spicca la proroga fino al 31 dicembre 2013 della maggiore detrazione pari al 50%, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, l'introduzione della detrazione d'imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, l'introduzione per i contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, di una detrazione d'imposta del 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Sulle detrazioni per i familiari a carico si ricorda che la legge di Stabilità per il 2013 ha modificato gli importi delle detrazioni per figli a carico e a partire dal 2013 è stato elevato l'importo delle detrazioni con le seguenti modalità: da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni; da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni ed inoltre, è stato elevato da 220 a 400 euro l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio disabile.

 Da quest'anno inoltre è possibile utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione in compensazione per pagare non solo l'Imu dovuta per l'anno 2014 ma anche le altre imposte non comprese nel modello 730 (ad esempio la Tares) che possono essere versate con il modello F24. Sempre da quest'anno le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle onlus e alle erogazioni a favore di partiti e movimenti politici sono state elevate dal 19 al 24%.

Novità anche sulla cedolare secca. Nel caso di opzione per la cedolare secca, è stata ridotta dal 19 al 15% la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa. Invece, per coloro che non hanno optato per la tassa piatta è stata ridotta dal 15 al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione.

Alcune novità hanno interessato anche i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni: l'importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è sceso a 630 euro dai 1.291 euro dello scorso anno.

Il reddito degli immobili a uso abitativo non locati assoggettati a Imu situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. Infine nel modello è stata introdotta una nuova scheda attraverso la quale i contribuenti potranno destinare il 2 per mille delle imposte pagate ad un movimento politico.

Cambia il regime fiscale applicabile a partire dal prossimo 1° luglio 2014 ai redditi di capitale e diversi percepiti dalle Casse di previdenza dei professionisti. La tassazione passerà al 26%.

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Il decreto Irpef colpisce anche la tassazione dei rendimenti di natura finanziaria dei fondi pensione. Se infatti fino al 30 giugno 2014 i redditi di capitale e diversi percepiti dagli enti previdenziali dei professionisti saranno tassati nella misura del 12,5% se riferiti a titoli di Stato, e al  20% negli altri casi, dal 1° luglio, le plusvalenze e i redditi di capitale relativi a tale categoria di titoli subiranno un prelievo pari al 26% del loro ammontare.

«Le Casse previdenziali – spiega un comunicato dell'Adepp, l'associazione nazionale degli enti previdenziali privati – vengono trattate alla stregua di fondi speculativi, quando invece il nostro compito è quello di creare e far rendere la pensione di due milioni di professionisti. L’attuale tassazione delle rendite del 20% costa alla previdenza privata circa 450 milioni di euro, che si traduce in una riduzione delle future pensioni, già molto basse, di circa l’8%, con l’aliquota al 26% si sale a circa il 12% delle prestazioni attese”.

“Con la  tassazione al 26% anche per le Casse, si mette in atto una gravissima lesione del diritto, per gli iscritti, a essere considerati uguali agli altri cittadini italiani ed europei, dato che chi versa all’Inps non è soggetto ad alcuna tassazione, mentre in Europa chi è iscritto alle Casse private ha una tassazione compresa tra lo zero e il tre per cento”.

L'aggravio secondo l'Adepp inciderà ovviamente sia sulla sostenibilità delle prestazioni attualmente erogate dalle Casse, che sulle future pensioni che verranno erogate ai professionisti in attività. Sul fronte delle prestazioni pensionistiche erogate, continua a essere agevolata la tassazione delle prestazioni erogate dai fondi pensione appartenenti alla previdenza complementare in quanto alla rendita erogata agli iscritti viene applicata un'aliquota massima del 15% al netto della parte derivante dai rendimenti già tassati in capo al Fondo. Nel caso delle prestazioni erogate dagli enti previdenziali dei professionisti, le prestazioni sono totalmente assoggettate a Irpef, senza tener conto dei rendimenti già tassati in capo alle Casse.

Agli iscritti agli enti previdenziali dei professionisti resta il fatto che non vi è alcun limite alla deducibilità Irpef dei contributi ivi versati, mentre per quelli versati alle forme di previdenza complementare è in vigore un limite massimo di deducibilità pari a 5.164,57 euro.

Il decreto Renzi è legge. Conferma il bonus a 10 milioni di lavoratori dipendenti e provvedere al taglio lineare dell'Irap. Ma il beneficio rischia di essere assorbito dall'aumento di altre voci. Per le imprese niente più rateazione sul pagamento dell'imposta sulla rivalutazione dei beni.

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Il testo definitivo del decreto Irpef (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 95/14) conferma quasi tutte le anticipazioni, con diverse novità. Destinatari del nuovo credito introdotto dal comma 1 bis dell'articolo 13 del Tuir, sono, con riferimento alla tipologia del reddito, tutti coloro che percepiranno nel 2014 redditi di lavoro dipendente e alcune categorie di redditi assimilati al lavoratore dipendente. Ne rimangono esclusi i pensionati e le partite Iva. Un beneficio che pesa 640 euro all'anno per i redditi sino a 24 mila euro per poi azzerarsi a quota 26 mila. Il testo, infatti, non indica un valore mensile, ma un valore annuo pari a 640 euro, per l'appunto, riferito all'intero periodo d'imposta. Questo significa che un lavoratore che lavora da gennaio a dicembre riceverà, con riferimento a ciascuno dei dodici mesi in cui ha prodotto reddito di lavoro dipendente 53,33 euro (640 / 12).

L'intervento è coperto inoltre solo per i prossimi mesi del 2014 anche se il governo si è impegnato a renderlo strutturale per il futuro con la prossima legge di stabilità.

Bene anche l'intervento sull'Irap che, seppur timido, è comunque un buon segnale. Qui il taglio è a due velocità per le cinque aliquote Irap: per quest'anno imprese e autonomi dovranno calcolare gli acconti con il metodo previsionale utilizzando le aliquote Irap oggi in vigore ridotte del 4%. L'aliquota ordinaria che dovranno utilizzare a fine novembre imprese e autonomi sarà pari al 3,75%. L'aliquota si riduce poi del 10% (sarà pari al 3,5%) a partire dai versamenti 2015.

Le famiglie tuttavia si troveranno dal prossimo 1° luglio una brutta sorpresa: l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie. L'incremento dell'aliquota passa infatti dal 20 al 26%, e colpirà, ad eccezione dei titoli di Stato, gli investimenti in titoli azionari e obbligazioni e, soprattutto, gli interessi su conti correnti postali e/o bancari e depositi. Secondo le elaborazioni del MEF emerge che l'aumento del prelievo su conti correnti, depositi, titoli, obbligazioni e altri strumenti finanziari alla fine peserà per non più di 200 milioni su circa il 45% delle famiglie con redditi bassi. 

Per i contribuenti alle prese con il monitoraggio fiscale dei beni posseduti oltre confine (quadro RW di Unico) il decreto irpef cancella inoltre la ritenuta di acconto del 20% applicata direttamente dagli intermediari sui bonifici esteri. Viene meno quindi anche l'obbligo dell'autocertificazione che il contribuente era tenuto a presentare nel caso in cui la ritenuta del 20% non era dovuta.

Sul lato imprese il decreto inserisce il pagamento in unica soluzione (non più in tre rate) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni delle società. La nuova norma sulla rivalutazione dei beni d'impresa prevede il versamento delle imposte sostitutive (al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili) in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2014 anziché in tre rate annuali.

Ancora una stretta poi per l'Imu. L'articolo 22 del decreto chiede ai ministeri dell'Economia e dell'Agricoltura di rivedere la mappa dei terreni agricoli di collina e di montagna che potranno beneficiare dell'esenzione dall'imposta municipale propria. L'obiettivo della nuova revisione dell'area di esenzione dovrà assicurare comunque ai comuni un maggior gettito Imu pari a 350 milioni di euro.

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