Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

L'Agenzia delle Entrate fissa i nuovi codici tributo per Tasi e Tari per il pagamento degli acconti da effettuarsi entro il prossimo 16 Giugno.

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L'agenzia delle entrate ha diffuso i codici tributo per Tari e Tasi, che consentiranno il pagamento degli acconti in programma per il prossimo 16 giugno.
Per quanto riguarda la Tari  ai Comuni che non decidono in tempo valori e regolamenti viene concessa la possibilità di chiedere acconti calcolati in percentuale in base alle regole applicate per Tares, Tarsu o Tia nel 2013. Per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa corrispettiva in luogo della Tari (articolo 1, comma 668 legge 147/2013). 

Per la Tasi, nei Comuni che non approveranno le aliquote entro fine maggio gli acconti dovranno essere richiesti sulla base dei parametri standard (aliquota all'1 per mille) con il rischio di dover restituire il tributo per tutti gli immobili che con le regole locali saranno esentati dal tributo. Ciò dovrebbe incentivare i comuni a determinare in tempo utile le aliquote sulla Tasi.

Codici tributo per la Tari
Codice per il tributo: 3944
Codice per gli interessi: 3945
Codice per le sanzioni: 3946

Codici della Tariffa corrispettiva (comma 668)
Codice per il tributo: 3950
Codice per gli interessi: 3951
Codice per le sanzioni: 3952

Codici della Tasi
Codice per il tributo sull'abitazione principale e le pertinenze: 3958
Codice per il tributo sui fabbricati rurali strumentali: 3959
Codice per il tributo sulle aree fabbricabili: 3960
Codice per il tributo sugli altri fabbricati 3961
Codice per gli interessi: 3962
Codice per le sanzioni: 3963

Il Decreto Irpef dispone anche l'abrogazione definitiva della nuova ritenuta d'ingresso del 20% sui flussi finanziari provenienti dall'estero, la cui entrata in vigore era stata sospesa e contestualmente differita al 1° luglio 2014.

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Il decreto Irpef conferma l'aumento dell'aliquota sui redditi di natura finanziaria. Le aliquote attualmente fissate al 20% saliranno dal 1° luglio al 26%, ferme restando le aliquote diverse attualmente in essere per gli interessi e i capital gain sui titoli pubblici italiani ed esteri white list (12,5%) e su alcune altre tipologie di redditi. E passa dal 20% al 12,5% l'aliquota sugli interessi e sui capital gain dei titoli degli enti territoriali di Stati esteri white list.

L'articolo 4 del decreto Irpef prevede anche l'abrogazione definitiva della nuova ritenuta d'ingresso del 20% sui flussi finanziari provenienti dall'estero, la cui entrata in vigore era stata sospesa e differita al 1° luglio 2014. Il provvedimento rappresenta una semplificazione sia per gli intermediari finanziari che per i contribuenti, che non dovranno più compilare alcuna autocertificazione per evitare l'applicazione della ritenuta. La ritenuta era ormai considerata superata dal mutato contesto internazionale caratterizzato da una rete sempre più fitta di strumenti multilaterali che prevedono lo scambio automatico di informazioni. 

In tabella sono esposte le variazioni che avranno effetto dal prossimo 1° luglio

  Fino al 30 Giugno 2014 Dal 1° Luglio 2014
Interessi su conti correnti, certificati deposito Ritenuta 20% Ritenuta 26%
Interessi su titoli di stato ed equiparati, titoli di stato white list Imposta sostitutiva 12,5% Imposta sostitutiva 12,5%
Interessi su titoli di enti territoriali di stati esteri white-list Imposta sostitutiva 20% Imposta sostitutiva 12,5%
Interessi su titoli obbligazionari italiani ed esteri Imposta sostitutiva 20%  Imposta sostitutiva 26% 
Dividendi non qualificati non provenienti da società localizzate in paradisi fiscali Ritenuta / Imposta Sostitutiva 20% Ritenuta / Imposta Sostitutiva 26% 
Proventi dei fondi comuni di investimento italiani o Ue  Ritenuta Imposta 20% Ritenuta Imposta 26%
Altri proventi da fondi comuni diversi  Ritenuta Acconto 20% Ritenuta Acconto 26%
Fondi Pensione Imposta sostitutiva 11%  Imposta sostitutiva 11% 
Polizze Vita  Imposta sostitutiva 20%  Imposta sostitutiva 26% 
Capital Gain su titoli di Stato ed equiparati, sui titoli di stati esteri white list Imposta sostitutiva 12,5%  Imposta sostitutiva 12,5% 
Capital Gain sui titoli di enti territoriali di stati esteri white list Imposta sostitutiva 20%   Imposta sostitutiva 12,5%
Capital Gain su altri strumenti finanziari diversi da partecipazioni qualificate Imposta sostitutiva 20%  Imposta sostitutiva 26%
Proventi dal Risparmio Gestito Imposta sostitutiva 12,5% Imposta sostitutiva 26%
Bonus pieno per i redditi compresi tra 8 e 24 mila euro. Cala progressivamente sopra i 24 mila per azzerarsi a 26mila. Esclusi gli incapienti. La distribuzione del bonus è articolata in otto mesi, da maggio a dicembre, ma il diritto si matura in dodici.

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Il decreto Irpef conferma un «bonus» di 640 euro per tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori «assimilati» che hanno un reddito compreso fra 8mila e 24mila euro all'anno; una piccola somma discendente viene anche corrisposta al crescere del reddito a chi si attesta nella fascia 24-26mila euro.

In pratica al di sopra della soglia dei 24mila euro, calano progressivamente gli sconti fino ad azzerarsi a quota 26mila. Esclusi quindi dal beneficio gli incapienti, cioè quei lavoratori con redditi fino a 8mila euro che non pagano l'Irpef grazie alle detrazioni già in vigore.

Qualora invece il lavoratore abbia un reddito superiore agli 8mila euro ma riesca ad abbattere l'Irpef grazie alle detrazioni per lavoro dipendente (come ad esempio coniuge a carico), godrà comunque dei 640 euro annui.  

Il bonus inoltre sarà rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Ciò significa che il bonus sarà "massimo" per chi lavora per tutto il periodo  Maggio/Dicembre 2014 (640 euro) mentre, dovrà essere rapportato al numero di mesi lavorati negli altri casi (es. chi lavora 6 mesi avrà diritto al 50% del bonus, cioè 320 euro). In pratica, la distribuzione del bonus è articolata in otto mesi da maggio a dicembre, ma il diritto si matura in dodici.

Ecco come funziona il bonus previsto dal decreto Irpef approvato dal governo di Matteo Renzi.

Fascia di Reddito
Bonus
Aumento del reddito Disponibile
9.000


640 euro










7,3%
10.000 6,7%
11.000 6.3%
12.000 5,9%
13.000 5,5%
14.000 5,2%
15.000 4,9%
16.000 4,6%
17.000 4,4%
18.000 4,2%
19.000 4,0%
20.000 3,9%
21.000 3,7%
22.000 3,6%
23.000 3,4%
24.000 640 euro 3,3%
24.500 480 euro 2,4%
25.000 320 euro 1,6%
25.500 160 euro 0,8%
26.000 0 0%
Un decreto ridefinirà la mappa dei terreni con esenzione Imu. Nel mirino ci sono i terreni agricoli di collina e di montagna che saranno tassati per recuperare un maggior gettito di imposta municipale a favore dei comuni.

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L'articolo 22 del decreto Irpef, attribuisce una delega ad un decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con le Politiche Agricole e l'Interno per delimitare i comuni montani nei quali si applica l'esclusione dall'Imu per i terreni agricoli. La norma chiede che l'elenco dei comuni esenti da Imu deve essere predisposto a decorrere dal periodo di imposta 2014 e che la delimitazione dei territori esenti deve generare un maggior gettito non inferiore a 350 milioni di euro.

L'individuazione dei comuni dovrà essere effettuata sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco predisposto dall'Istat. Ciò comporterà  verosimilmente, la perdita dell'esenzione da Imu dal 2014 per i terreni di collina che finora usufruivano invece dell'agevolazione e che non potranno risultare nell'elenco.

Si tratta nella stragrande maggioranza dei casi, di beni produttivi adibiti a coltivazioni di vigneti che rischiano quindi di dover contribuire al bilancio dei comuni.

La norma tuttavia conferma il trattamento di riguardo per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella gestione Inps; soggetti, questi, che beneficiano già oggi di due disposizioni di favore: un coefficiente di determinazione della base imponibile Imu per i terreni pari a 75 volte il reddito dominicale rivalutato, in luogo di 135;  un diverso sistema di calcolo della base imponibile che, in presenza di aree edificabili destinate alla coltivazione agricola, viene assunta in base al valore catastale e non di mercato come avviene per gli altri contribuenti.

In sostanza quindi il Ministero dell'Economia, sulla base dei territori montani rilevati dagli elenchi Istat, dovrà stabilire quelli per i quali continuerà ad applicarsi l'esenzione da Imu. Si ritiene che l'asticella verrà alzata o abbassata in relazione al raggiungimento del gettito fissato dalla norma.

L'INPS, con il messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni, di natura contributiva, previsti dal decreto legge n. 34/2014.

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L'istituto di previdenza pubblica ha precisato, alcune disposizioni in materia contributiva prevista dal decreto legge n. 34/2014.

Contratto a tempo determinato -  Con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, va considerata la portata della norma riguardo al contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (articolo 2, c. 28, della legge n. 92/2012), nonché al regime agevolato per le aziende con meno di 20 dipendenti, che assumono personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, che hanno uno sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro (articolo 4 del D.L.vo n. 151/2001).

Nel primo caso, il datore di lavoro dovrà continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva. Ne consegue che, per quanto sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato, ove quest’ultimo venga stipulato in relazione a una sostituzione, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico, valorizzando l’elemento <Qualifica3> con il previsto codice A.

Nel secondo caso, ai fini dell’accesso e della fruizione dell’agevolazione spettante, i datori di lavoro interessati dovranno continuare ad utilizzare la prassi in uso.

In merito alla Restituzione del contributo addizionale ASpI nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato o di successiva riassunzione a tempo indeterminato di un lavoratore a termine nell'arco di 6 mesi dalla cessazione, l'Istituto ha dichiarato l'ammissibilità della restituzione del contributo anche qualora la trasformazione o la successiva assunzione a tempo indeterminato sia effettuata con un rapporto di apprendistato.

 Apprendistato -  L’Istituto chiarisce che l'abrogazione dell'istituto della stabilizzazione riguarda sia quella legale che quella contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva.

Dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre: 

- il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto; 

- nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalle Regioni;    

- nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo.

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