Redazione

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E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 89 del 16 Aprile il Decreto Interministeriale Economia-Lavoro relativo alle modalità attuative della quinta salvaguardia per 17 mila esodati.

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Il decreto interministeriale indica le modalità attraverso cui i 17mila lavoratori potranno fruire della quinta procedura di salvaguardia (articolo 1, comma 194 e ss della legge 147/2013). I lavoratori potenziali interessati dovranno presentare istanza di accesso all'Inps o alle Direzioni Territoriali del Lavoro entro il 15 Giugno 2014 (60 giorni dalla data di pubblicazione in GU del Dm). Qui il testo ufficiale del decreto.

 

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Il ministro del Lavoro Enrico Giovannini ha precisato nel corso del question time di aver firmato il quinto decreto sulla salvaguardia di cui alla legge 147/2013. Il provvedimento è stato inviato al Ministro dell'Economia Saccomanni per acquisirne la controfirma. La pubblicazione del decreto avverrà dunque nelle prossime settimane dopo la registrazione presso la Corte dei Conti.

Si ricorda che il quinto decreto ha per oggetto la tutela di 23mila esodati appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I soggetti in questione possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico - calcolata secondo le regole previgenti al Dl 201/2011 - si apra entro e non oltre il 6.1.2015.

Per i soggetti interessati dalla quinta salvaguardia il trattamento pensionistico non potrà avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.

Il governo dovrà chiedere all'Inps la rimozione dei paletti occultamente imposti all'opzione donna dall'istituto previdenziale nel 2012.

Sul regime sperimentale donna l'Inps potrebbe fare finalmente dietrofront nei prossimi mesi. Il Parlamento ha votato infatti questa settimana una risoluzione, presentata dall'onorevole Maria Luisa Gnecchi in commissione Lavoro alla Camera, che impegna il governo a chiedere all'Inps di rivedere la circolare numero 35/2012, con l'obiettivo di non applicare la finestra mobile, l'aspettativa di vita e ritenere sufficiente la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.

L'ozione donna (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) consente alle lavoratrici di accedere alla pensione sino al 31.12.2015 con 57 anni di età (58 se autonome) e 35 anni di contributi a condizione di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico con il solo calcolo contributivo. La circolare Inps 35/2012 ha precisato però che - ai fini dell'accesso al regime - entro il 31 dicembre 2015 deve verificarsi la decorrenza del trattamento pensionistico e non la maturazione dei requisiti oltre a disporre l'applicazione della stima di vita (con il risultato che i requisiti anagrafici dal 1° gennaio 2013 sono passati a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome).

L'interpretazione restrittiva dell'Inps ha dunque escluso dal beneficio parecchie lavoratrici: tenuto infatti conto che alle donne interessate si applica la finestra di 12 o 18 mesi, rispettivamente per dipendenti o autonome, le lavoratrici in questione sono obbligate a perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi entro novembre di quest'anno se dipendenti o maggio 2014 se autonome. In pratica con un anno di anticipo rispetto a quanto previsto originariamente dalla legge 243/04.

La legge di stabilità 2014 (l.n. 147/2013) reca una norma di interpretazione autentica concernente le gestioni previdenziali obbligatorie facenti capo ad enti previdenziali di diritto privato, al fine di specificare che gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima del 1° gennaio 2007, sono fatti salvi unicamente a condizione che essi siano intesi ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle gestioni previdenziali. 

La legge dunque conferma che, a condizione che siano finalizzati ad as­sicurare l'equilibrio finanziario di lungo ter­mine, tutti gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti e approvati dai Ministeri vigilanti prima del 2007 si intendono legittimi ed effi­caci. Nello specifico la norma concede una in­terpretazione autentica dell'ultimo periodo dell'arti­colo 1, comma 763, della legge 296/2006 secondo la quale gli enti che evidenziano squilibri finanziari possono rivedere le prestazioni garantite in maniera graduale, te­nendo conto del principio del pro rata e nel rispetto dell'equità tra generazioni. L'interpretazione si è resa necessaria per rafforzare la posizione degli enti previdenziali di diritto privato dai contenziosi presentati dagli iscritti che hanno avuto una riduzione delle tutele previdenziali erogate sulla base di atti approvati prima del 2007.

La legge di stabilità interviene anche sulle spese di funzionamento di tali enti, consentendo che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali adempiano gli obblighi di contenimento della spesa a cui sono soggetti sulla base della normativa vigente effettuando, in via sostitutiva, un riversamento in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell’anno 2010.

Sperimentale Donna, è boom di domande

Mercoledì, 15 Gennaio 2014
Sono sempre più le donne che decidono di accedere alla pensione contributiva con l'opzione donna 57 anni di età 58 per l'autonomia e 35 anni di contributi dopo l'entrata in vigore della riforma Fornero.

Secondo i dati dall'Inps le domande per accedere al regime sperimentale donna introdotto nel 2004 hanno registrato negli ultimi 2 anni una forte crescita. Il regime donna, è noto, si tratta purtroppo dell'unica scappatoia attualmente ancora disponibile per poter andare in pensione con un po' di anticipo rispetto alle nuove regole. Un beneficio, se così può essere chiamato, fruibile solo per il gentil sesso a condizione però di avere una pesante penalizzazione dal punto di vista economico. Chi opta per l'opzione donna otterrà infatti la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo che significa, a conti fatti, una decurtazione dell'assegno medio che può toccare anche il 35 per cento.

Nonostante questi risvolti economici negativi lo sperimentale rimane l'unico canale d'uscita anticipato che ha superato indenne le maglie restrittive della Riforma Fornero del Dicembre 2011. E non sorprende quindi il fatto che nei primi due anni dall'introduzione della Riforma, le domande per l'opzione donna hanno subito un vero e proprio boom. Secondo i dati dell'INPS infatti l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 9, della legge 243 del 2004 e' stata scelta da oltre 17.500 donne in tutto con una fortissima accelerazione nello scorso anno quando si è toccata quota 8.846 domande (contro le 5.646 del 2012).

Una vera e propria corsa destinata però a fermarsi in anticipo rispetto a quanto originariamente previsto. Secondo la circolare 35/2012 Inps possono infatti fruire del beneficio solo le donne con 57 anni di età (58 le autonome) e 35 anni di contributi la cui finestra di decorrenza si apra entro il 31 Dicembre 2015 (cioè una volta perfezionati i requisiti bisogna aggiungere il periodo di finestra mobile di 12 o 18 mesi a seconda se trattasi di lavoratrice dipendente o autonoma). Nella legge istitutiva in realtà non si faceva alcun riferimento alla decorrenza lasciando immaginare che il beneficio fosse fruibile a condizione di maturare i soli sopra citati requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2015.

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