Esodati, pubblicato in Gazzetta il decreto sulla quinta salvaguardia

Mercoledì, 16 Aprile 2014
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Interministeriale Economia-Lavoro relativo alle modalità attuative della quinta salvaguardia.

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Il decreto interministeriale 14 Febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 89 del 16 Aprile 2014 indica le modalità attraverso cui 17mila lavoratori potranno fruire della quinta salvaguardia (articolo 1, comma 194 e ss della legge 147/2013).

I lavoratori potenziali interessati dovranno presentare istanza di accesso alle Direzioni Territoriali del Lavoro o all'Inps entro il 15 Giugno 2014 (cioè entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in GU del Dm).

Il testo del Decreto interministeriale 14 Febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 Aprile 2014.

 

DECRETO 14 febbraio 2014: Modalita' di attuazione dei commi 194 e 196 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014). Estensione platea salvaguardati. Quinto contingente.

(GU n.89 del 16-4-2014)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le salvaguardie di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, dell'8 ottobre 2012, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 22 aprile 2013 e di cui agli articoli 11, comma 2, e 11-bis, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento ancorche' successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie: a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle Organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 1 84 del 1997, potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; Visto l'art. 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che le modalita' di attuazione del comma 194 vengano definite, sulla base di quanto stabilito dal comma 197, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima e che pertanto l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico di 17.000 soggetti, connesso ai limiti finanziari massimi stabiliti dal predetto comma 197, non sono prese in considerazione ulteriori domande di pensionamento; Visto l'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2013, n. 17; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2013, n. 123, che ha determinato in diecimilacentotrenta il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni; Visto l'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il beneficio di cui al comma 194 sopra illustrato e' riconosciuto nel limite massimo di euro 203 milioni per l'anno 2014, di euro 250 milioni per l'anno 2015, di euro 197 milioni per l'anno 2016, di euro 110 milioni per l'anno 2017, di euro 83 milioni per l'anno 2018, di euro 81 milioni per l'anno 2019 e di euro 26 milioni per l'anno 2020; Vista la relazione tecnica accompagnatoria delle disposizioni di modifica dell'A.C. 1685, trasfuse nei commi da 194 a 198 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, sulla base delle risorse finanziarie individuate al capoverso precedente, riporta i dati amministrativi dell'INPS in relazione agli effetti finanziari e alla ripartizione del contingente numerico di 17.000 beneficiari complessivi nelle diverse categorie di salvaguardati, di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del predetto art. 1, comma 194; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 4847 del 5 febbraio 2014, in corso di registrazione alla Corte dei conti, in relazione al quale, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano efficaci le disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 del predetto art. 1;

Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, individuando alla tabella di cui al successivo art. 8, il limite massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui al presente decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel limite delle risorse indicate al comma 197 del predetto art. 1. Art. 2 1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, e comunque entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, che versano nelle seguenti condizioni: a) lettera a) del citato articolo 1, comma 194: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; b) lettera b) del citato art. 1, comma 194: lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) lettera c) del citato articolo 1, comma 194: lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato: d) lettera d) del citato art. 1, comma 194: lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; e) lettera e) del citato art. 1, comma 194: lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; f) lettera f) del citato articolo 1, comma 194: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Art. 3 1. In attuazione dell'art. 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori di cui all'art. 2 del presente decreto sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 197 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013, non siano prese in considerazione ulteriori domande. Art. 4 1. I soggetti di cui alle lettere a), e) e f) dell'art. 2 del presente decreto, presentano all'Inps istanza di accesso ai benefici di cui all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Art. 5 1. I lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 del presente decreto presentano istanza di accesso ai benefici all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale alla Direzione territoriale, secondo le seguenti modalita': a) per i lavoratori di cui alle lettere b) e c), la cui istanza e' corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro: 1 ) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti; 2) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato; b) per i lavoratori di cui alla lettera d) l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore. 2. I lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 del presente decreto conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Art. 6 1. Sono competenti all'esame delle istanze di cui all'art. 5 le Commissioni di cui all'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 ottobre 2012 e di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2013. 2. La partecipazione alle Commissioni di cui al comma 1 non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 7 1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto vengono comunicate con tempestivita' all'INPS. anche con modalita' telematica. 2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto l'interessato puo' presentare riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui e' stata presentata l'istanza.

Art. 8 1. I lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, determinati in 17.000 unita' ai sensi del comma 197 del predetto articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono ripartiti come segue: ============================================================= |  Tipologia di soggetti |  Contingente Numerico | +=================================+=========================+ |lavoratori autorizzati alla | | |prosecuzione volontaria della | | |contribuzione anteriormente al 4 | | |dicembre 2011 i quali possano far| | |valere almeno un contributo | | |volontario accreditato o | | |accreditabile alla data del 6 | | |dicembre 2011, anche se hanno | | |svolto, successivamente alla data| | |del 4 dicembre 2011, qualsiasi | | |attivita', non riconducibile a | | |rapporto di lavoro dipendente a | | |tempo indeterminato | 900 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori il cui rapporto di | | |lavoro si e' risolto entro il 30 | | |giugno 2012 in ragione di accordi| | |individuali sottoscritti anche ai| | |sensi degli articoli 410, 411 e | | |412-ter del codice di procedura | | |civile, ovvero in applicazione di| | |accordi collettivi di incentivo | | |all'esodo stipulati dalle | | |organizzazioni comparativamente | | |piu' rappresentative a livello | | |nazionale entro il 31 dicembre | | |2011, anche se hanno svolto, dopo| | |il 30 giugno 2012, qualsiasi | | |attivita' non riconducibile a | | |rapporto di lavoro dipendente a | | |tempo indeterminato |  400 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori il cui rapporto di | | |lavoro si e' risolto dopo il 30 | | |giugno 2012 ed entro il 31 | | |dicembre 2012 in ragione di | | |accordi individuali sottoscritti | | |anche ai sensi degli articoli | | |410, 411 e 412-ter del codice di | | |procedura civile, ovvero in | | |applicazione di accordi | | |collettivi di incentivo all'esodo| | |stipulati dalle organizzazioni | | |comparativamente piu' | | |rappresentative a livello | | |nazionale entro il 31 dicembre | | |2011, anche se hanno svolto, dopo| | |la cessazione, qualsiasi | | |attivita' non riconducibile a | | |rapporto di lavoro dipendente a | | |tempo indeterminato |  500 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori il cui rapporto di | | |lavoro sia cessato per | | |risoluzione unilaterale, nel | | |periodo compreso tra il 1° | | |gennaio 2007 e il 31 dicembre | | |2011, anche se hanno svolto, | | |successivamente alla data di | | |cessazione, qualsiasi attivita' | | |non riconducibile a rapporto di | | |lavoro dipendente a tempo | | |indeterminato |  5.200 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori collocati in mobilita'| | |ordinaria alla data del 4 | | |dicembre 2011 e autorizzati alla | | |prosecuzione volontaria della | | |contribuzione successivamente | | |alla predetta data, che, entro | | |sei mesi dalla fine del periodo | | |di fruizione dell'indennita' di | | |mobilita' di cui all'art. 7, | | |commi 1 e 2, della legge 23 | | |luglio 1991, n. 223, | | |perfezionino, mediante il | | |versamento di contributi | | |volontari, i requisiti vigenti | | |alla data di entrata in vigore | | |del citato decreto-legge n. 201 | | |del 2011. Il versamento | | |volontario di cui alla presente | | |lettera, anche in deroga alle | | |disposizioni di cui all'art. 6, | | |comma 1, del decreto legislativo | | |n. 184 del 1997, potra' | | |riguardare anche periodi | | |eccedenti i sei mesi precedenti | | |la domanda di autorizzazione | | |stessa | 1.000 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori autorizzati alla | | |prosecuzione volontaria della | | |contribuzione anteriormente al 4 | | |dicembre 2011, ancorche' al 6 | | |dicembre 2011 non abbiano un | | |contributo volontario accreditato| | |o accreditabile alla predetta | | |data, a condizione che abbiano | | |almeno un contributo accreditato | | |derivante da effettiva attivita' | | |lavorativa nel periodo compreso | | |tra il 1° gennaio 2007 e il 30 | | |novembre 2013 e che alla data del| | |30 novembre 2013 non svolgano | | |attivita' lavorativa | | |riconducibile a rapporto di | | |lavoro dipendente a tempo | | |indeterminato |  9.000 | +---------------------------------+-------------------------+ | TOTALE |  17.000 | +---------------------------------+-------------------------+ Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2014 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro foglio n. 798

 

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