APe sociale, per i disoccupati serve la lettera di licenziamento

Franco Rossini Mercoledì, 07 Giugno 2017

Buongiorno, sono nato a fine marzo del 1954 e la mia contribuzione si è fermata a settembre 2016 con poco più di 35 anni. A novembre del 2009 si sono formalizzate le mie dimissioni incentivate regolate da un accordo sottoscritto da entrambe le parti. Nello stesso mese mi sono iscritto presso il centro per l'impiego, chiesto ed ottenuto la contribuzione volontaria di cui ho pagato alcuni contributi per il 2009 e 2010. A maggio 2011 ho aperto una partita Iva come commerciante poi cessata a dicembre 2013 versando i relativi contributi e quindi iscritto nuovamente al centro per l'impiego nelle categorie protette essendo nel frattempo stato riconosciuto invalido civile al 50% Dall' Aprile 2015 e sino a tutto Agosto 2016 ho avuto un contratto indeterminato part time regolato dal job act ma per solo 8 ore la settimana. Contratto cessato con mie dimissioni in prospettiva di una nuova opportunità poi fallita causa un incidente stradale e nuovamente inscritto al centro per l' impiego. Dal 2010 a tutt' oggi non ho mai avuto redditi oltre la soglia tassabile. Data la mia situazione penso di non avere i requisiti per l' Ape Social ma solo per quella Volontaria ? Nel caso avrei potuto utilizzare l'ottava salvaguardia, ormai svanita, o no?  Il lettore ha inquadrato in modo corretto la questione. Il rapporto di lavoro è stato risolto a seguito di dimissioni con incentivo all'esodo e, pertanto, non ha diritto all'APE sociale che interessa solo i soggetti che hanno risolto il rapporto di lavoro a seguito di licenziamento o di dimissioni per giusta causa. Tanto è vero che i lavoratori dovranno allegare alla domanda per l'accertamento delle condizioni la lettera di licenziamento o quella di dimissioni per giusta causa. Nè può fare domanda nel profilo dedicato agli invalidi in quanto non ha una invalidità civile pari almeno al 74%. A questo punto l'alternativa è accedere all'ape volontario, quello di mercato, interamente finanziato da un prestito bancario da restituire nei successivi 20 anni. Per accedere è sufficiente avere 20 anni di contributi, un'età non inferiore a 63 anni e trovarsi a non più di 3 anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia. Quanto alla salvaguardia pensionistica si ritiene che il lettore non ne avrebbe potuto fare parte in quanto ha attivato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2012. 

Sono medico ed ho compiuto 62 anni ad Aprile 2017. Dal 1981 e fino a tutt'ora sto versando contributi ENPAM (solo quota A). Dal 1/7/1990 sono dipendente pubblico (dirigente medico presso ASL) versando contributi, inizialmente INPDAP (cassa CPS), poi confluiti per legge nell’INPS (al momento sono ancora in servizio). Ho già completato il pagamento all’INPS del riscatto dei 6 anni del corso di laurea. Nel 2010, ho fatto domanda di riscatto della specializzazione (3 anni dal 1981 al 1984) alla quale, al momento, l'INPS non ha ancora risposto. Per maturare il diritto alla pensione anticipata presso l'INPS, potrei utilizzare il cumulo gratuito (ai sensi della L. 232/16) presso l'INPS dei periodi non coincidenti dei contributi versati all'ENPAM (in tale modo raggiungerei 42 anni e 10 mesi di contributi il 31/10/2017). Però, al momento mancano i decreti attuativi per i contributi delle Casse Professionali e, di conseguenza, sul sito dell'INPS manca il modulo per poter presentare on-line la domanda di pensione (in barba alla circolare n.60/2017 emanata dalla stessa INPS). Vengo alle domande: 1. Ipotizzando che i decreti attuativi non verranno mai emanati nel corso di tutto il 2017, che cosa si potrebbe fare ? E' ipotizzabile, a suo parere, una azione legale contro l'INPS perchè, di fatto, non mi consentirà di esercitare un mio diritto ? 2. Se proprio venisse meno la possibilità del cumulo gratuito (mettiamo che la nuova finanziaria farà dei passi indietro), al momento in quali altri modi (ricongiunzione, totalizzazione, contribuzione volontaria, ecc. ) potrei utilizzare i contributi versati nelle due gestioni, sempre al fine di ottenere la pensione anticipata (diciamo nel corso del 2017 o, al massimo, nel 2018) ? 3. Quale sarebbe la modalità meno penalizzante (tenendo presente eventuali costi) sulla misura della pensione ? In realtà in questo caso l'Inps c'entra poco. Per una volta tanto la responsabilità dei ritardi pare sia più attribuibile al ministero del lavoro e alle casse professionali che mostrano alcune resistenze nell'estendere il cumulo ai propri rapporti assicurativi. Le resistenze sono dovute all'impossibilità di comprendere gli effetti della disposizione sui conti delle stesse Casse che ne potrebbero mettere a rischio la sostenibilità finanziaria a fatica raggiunta in questi anni di riforme. Si tratta comunque di considerazioni che non possono danneggiare l'utente finale. 

Gli altri strumenti per mettere assieme la contribuzione sono la ricongiunzione onerosa (legge 45/90) o la totalizzazione nazionale. La risposta sarà deludente ma è impossibile dire a priori quale sia lo strumento migliore senza aver visionato l'estratto conto contributivo e la storia contributiva individuale (la convenienza dipende da fattori diversi). Ciò che può essere conveniente per un lavoratore può, infatti, non esserlo per un altro. Si rammenta che la ricongiunzione prevede il pagamento di un onere economico che, nel caso di specie, verrebbe bilanciato da un incremento della misura della pensione (in particolare della quota A, riferita alle anzianità contributive sino al 1992) mentre la totalizzazione è gratuita ma prevede il calcolo contributivo su tutte le anzianità maturate. Ad avviso dello scrivente, tuttavia, entro la fine dell'anno il cumulo sarà reso pienamente operativo anche con riguardo alle casse professionali. 

Seguifb 

Zedde

nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobili o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dellarticolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dallattivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, lamministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dallattività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobili o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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