Pensioni, Salvaguardia più conveniente della quota 41

Franco Rossini Lunedì, 09 Gennaio 2017

sono nato nel 1956 e secondo l'Inps sono risultato destinatario della settima salvaguardia nel profilo mobilità ordinaria. Data di decorrenza della pensione 1° gennaio 2019 e sto pagando i contributi volontari per raggiungere i 40 anni di contributi (li raggiungo il 20.9.2017 come confermato anche dal vostro utilissimo calcolatore). La mobilità è scaduta a dicembre 2016. Vorrei sapere se posso optare per l'uscita a 41 anni di contributi dal 1° ottobre 2018 attraverso la nuova agevolazione per i lavoratori precociNon si comprende il beneficio di una simile operazione avendo il lettore già ricevuto la conferma di poter fruire delle vecchie regole di pensionamento in virtu' della settima salvaguardia. Infatti con la salvaguardia potrà arrestare il versamento della contribuzione volontaria al perfezionamento di 40 anni di contributi mentre, se dovesse, per ipotesi, pensionarsi con la quota 41, dovrebbe versare un anno in più di contributi. Un esborso economico non indifferente a fronte di un anticipo di soli tre mesi di pensione dovuto alla possibilità di aggirare le finestre mobili previste nella vecchia normativa. In sostanza il gioco difficilmente vale la candela. Si rammenta che il beneficio della quota 41 è riservato solo che possono vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età condizione che potrebbe non essere soddisfatte dal lettore. Kamsin Ad avviso dello scrivente, inoltre, la normativa introdotta dalla legge di bilancio e, nello specifico caso quella relativa all'agevolazione previdenziale per i cd. lavoratori precoci, potrebbe non trovare applicazione nei confronti dei salvaguardati, ovvero dei soggetti che già abbiano avuto conferma di risultare derogati dalla Legge Fornero. Sul punto si attendono le istruzioni attuative per una conferma. Pertanto nel caso di specie si ritiene che il lettore avrà convenienza ad andare in pensione secondo quanto già comunicato dall'Inps nella lettera di certificazione della salvaguardia 

nato nel 1958 ho iniziato a lavorare il 4 agosto 1975 mi trovo da 4 anni con la salvaguardia settore banche dalla lettera che ho firmato per aderire alla salvaguardia sarei dovuto andare in pensione da luglio 2020 al compimento dei 62 anni di età ( perchè nel frattempo era subentrata la legge fornero ) ora vorrei sapere se con le nuove riforme essendo anche lavoratore precoce se devo aspettare il compimento dei 42 anni e 10 mesi che raggiungerò maggio 2018 e andare senza penalizzazioni in pensione o rientro in qualche modo nei 41 visto che li ho compiuti a luglio 2016. Se potete darmi una risposta vi ringrazio anticipatamente. Dal quesito non si comprende esattamente la posizione del lettore. Ad ogni modo la quota 41 sarà disponibile, tra l'altro, dal 1° maggio 2017 ai lavoratori che sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi a condizione che risultino lavorati almeno 12 mesi prima del 19° anno di età. Queste condizioni appaiono non rispettate dal lettore che ha aderito, da quanto si comprende, all'assegno straordinario di solidarietà erogato dal fondo di solidarietà settoriale la cui scadenza è prevista al compimento di 42 anni e 10 mesi di contributi. Pertanto la data di uscita resta quella comunicata al momento di accesso alla prestazione di solidarietà. 

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