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cumulo casse professionali
- cochise
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13/10/2017 20:01#42614
da cochise
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Risposta da cochise al topic cumulo casse professionali
Concordo con Nicolett quando afferma che
.......ma parliamo sempre di una cosa NON ATTINENTE al calcolo dei 18 anni ante '96....in una parola...non c'azzecca niente!.
Premetto che non ho analizzato la questione da un punto di vista normativo perchè ritengo che siete in tanti interessati ad averla sviscerata, ma intendo dare un contributo per spiegare un pò il modus operandi della triplice legislatore/ministero lavoro/inps che ho metabolizzato nei circa 7 anni che mi occupo delle problematiche previdenziale ed in particolare dei calcoli.
Solitamente il legislatore scrive la legge con gli elementi corporali che utilizza meglio (i piedi), il ministero lavoro deve poi dare delle interpretazioni alla legge e poi arriva il braccio armato (inps) che dovrebbe costituire solo l'elemento attuativo ma ritiene di avere dei premi nobel inespressi al suo interno e quindi di dover "pensare" a correggere quanto deciso da chi sarebbe (condizionale d'obbligo) tenuto a pensare.
Io sono convinto che, oltre alla confusione generata da improvvisazione e mancanza di professionalità , esiste anche la confusione voluta (premeditata) grazie alla quale la triplice raggiunge, alla fine, quanto si prefiggeva.
Basta prendere a riferimento:
1) la problematica dell'opzione donna, limitata in un primo momento da inps, solo alle donne che raggiungevano decorrenza entro il 31/12/2015 e poi estesa (dopo aspra battaglia) alle donne con raggiungimento requisito ( e non decorrenza) entro il 31/12/2015. Perchè è stata ampliata la platea, semplice perchè i costi iniziali sarebbero stati ampiamente compensati dall'applicazione della tagliola o meglio ghigliottina del calcolo contributivo ibrido (bastardo) previsto per le truffate. In pratica il discorso è sempre lo stesso, vuoi andare in pensione prima, allora paghi pegno (e che pegno), vedasi anche l'ape volontario, altra forma di rapina.
2) la problematica relativa alla rivalutazione delle retribuzioni figurative dei periodi di mobilità che è stata risolta solo dopo un'aspra battaglia dopo che per cinque anni e mezzo inps non applicava una legge dello stato (questa era chiara e trasparente e scritta con la testa ed esplicata da circolari anch'esse chiare). Ebbene, nonostante l'istituto si fosse impegnanto al ricalcolo d'ufficio di quanto indebitamente ed illegalmente sottratto, oggi ( a distanza di tre anni dalla normalizzazione) riscontro ancora rivalutazioni mai applicate. In questo c'è anche da considerare l'aspetto che ogni singola sede inps o meglio ogni luminare inps, crede di essere il padrone del vapore e quindi, non sempre legge le circolari della DC e, se anche lo fa, non sempre le applica.
Potrei continuare su altri aspetti, ma veniamo al caso in esame.
Da quanto ho letto sembra che ci sia stata la solita tagliola ma stavolta credo (mia interpretazione) che il legislatore volesse solo consentire l'accesso al cumulo per il diritto anche a coloro che hanno contribuzione da casse professionali.
Questa mia convinzione nasce dal fatto che siamo in presenza di un costo aggiuntivo che graverebbe solo sulle casse inps e, considerando la platea di soggetti interessati ed il singolo beneficio, stimabile a spanne a circa 300 € lordi per una pensione media di circa 3.000 € (parliamo di professionisti con retribuzioni non certo da operai, credo che si tratti di un costo certamente non messo a bilancio.
Certo l'errore c'è stato e stanno cercando di correre ai ripari, prevedere cosa succederà è materia da Sciamani che hanno assunto dosi di peyote mostruose però, non volendo fare il gufo, resto abastanza scettico sulla soluzione positiva della questione.
Basta porsi la domanda:
Cosa succederà qualora la corte costituzionale dichiarasse illegittima l'elemosina fatta ai pensionati in chiaro dispregio della sentenza 70/2015 (blocco perequazione automatica)?
Io credo che poichè l'eventuale rettifica riguarderà , probabilmente, solo icoloro che hanno fatto ricorso nominativo, l'eventuale sanatoria totale o parziale dipenderà dal quantum in gioco, cioè se elevato non ci sarà "chiu pilu per tutti".
Mi scuso in anticipo per la visione poco ottimistica ma conosco bene le bilance truccate dei lunghi coltelli.
La battaglia dovrà certamente essere fatta ma con la consapevolezza che loro hanno le canne tonanti.
.......ma parliamo sempre di una cosa NON ATTINENTE al calcolo dei 18 anni ante '96....in una parola...non c'azzecca niente!.
Premetto che non ho analizzato la questione da un punto di vista normativo perchè ritengo che siete in tanti interessati ad averla sviscerata, ma intendo dare un contributo per spiegare un pò il modus operandi della triplice legislatore/ministero lavoro/inps che ho metabolizzato nei circa 7 anni che mi occupo delle problematiche previdenziale ed in particolare dei calcoli.
Solitamente il legislatore scrive la legge con gli elementi corporali che utilizza meglio (i piedi), il ministero lavoro deve poi dare delle interpretazioni alla legge e poi arriva il braccio armato (inps) che dovrebbe costituire solo l'elemento attuativo ma ritiene di avere dei premi nobel inespressi al suo interno e quindi di dover "pensare" a correggere quanto deciso da chi sarebbe (condizionale d'obbligo) tenuto a pensare.
Io sono convinto che, oltre alla confusione generata da improvvisazione e mancanza di professionalità , esiste anche la confusione voluta (premeditata) grazie alla quale la triplice raggiunge, alla fine, quanto si prefiggeva.
Basta prendere a riferimento:
1) la problematica dell'opzione donna, limitata in un primo momento da inps, solo alle donne che raggiungevano decorrenza entro il 31/12/2015 e poi estesa (dopo aspra battaglia) alle donne con raggiungimento requisito ( e non decorrenza) entro il 31/12/2015. Perchè è stata ampliata la platea, semplice perchè i costi iniziali sarebbero stati ampiamente compensati dall'applicazione della tagliola o meglio ghigliottina del calcolo contributivo ibrido (bastardo) previsto per le truffate. In pratica il discorso è sempre lo stesso, vuoi andare in pensione prima, allora paghi pegno (e che pegno), vedasi anche l'ape volontario, altra forma di rapina.
2) la problematica relativa alla rivalutazione delle retribuzioni figurative dei periodi di mobilità che è stata risolta solo dopo un'aspra battaglia dopo che per cinque anni e mezzo inps non applicava una legge dello stato (questa era chiara e trasparente e scritta con la testa ed esplicata da circolari anch'esse chiare). Ebbene, nonostante l'istituto si fosse impegnanto al ricalcolo d'ufficio di quanto indebitamente ed illegalmente sottratto, oggi ( a distanza di tre anni dalla normalizzazione) riscontro ancora rivalutazioni mai applicate. In questo c'è anche da considerare l'aspetto che ogni singola sede inps o meglio ogni luminare inps, crede di essere il padrone del vapore e quindi, non sempre legge le circolari della DC e, se anche lo fa, non sempre le applica.
Potrei continuare su altri aspetti, ma veniamo al caso in esame.
Da quanto ho letto sembra che ci sia stata la solita tagliola ma stavolta credo (mia interpretazione) che il legislatore volesse solo consentire l'accesso al cumulo per il diritto anche a coloro che hanno contribuzione da casse professionali.
Questa mia convinzione nasce dal fatto che siamo in presenza di un costo aggiuntivo che graverebbe solo sulle casse inps e, considerando la platea di soggetti interessati ed il singolo beneficio, stimabile a spanne a circa 300 € lordi per una pensione media di circa 3.000 € (parliamo di professionisti con retribuzioni non certo da operai, credo che si tratti di un costo certamente non messo a bilancio.
Certo l'errore c'è stato e stanno cercando di correre ai ripari, prevedere cosa succederà è materia da Sciamani che hanno assunto dosi di peyote mostruose però, non volendo fare il gufo, resto abastanza scettico sulla soluzione positiva della questione.
Basta porsi la domanda:
Cosa succederà qualora la corte costituzionale dichiarasse illegittima l'elemosina fatta ai pensionati in chiaro dispregio della sentenza 70/2015 (blocco perequazione automatica)?
Io credo che poichè l'eventuale rettifica riguarderà , probabilmente, solo icoloro che hanno fatto ricorso nominativo, l'eventuale sanatoria totale o parziale dipenderà dal quantum in gioco, cioè se elevato non ci sarà "chiu pilu per tutti".
Mi scuso in anticipo per la visione poco ottimistica ma conosco bene le bilance truccate dei lunghi coltelli.
La battaglia dovrà certamente essere fatta ma con la consapevolezza che loro hanno le canne tonanti.
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Ringraziano per il messaggio: strangel, Nicolett
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- jerry51
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13/10/2017 19:47#42612
da jerry51
Risposta da jerry51 al topic INPS Circ 140 del 12/10/2017 art. 3 comma 2
Io sono arcivonvinto che la circolare contrasti con quanto previsto dalla norma che prevede che tutti i contributi, compresi quelli presenti nelle casse professionali, siano da considerare per raggiungere i 18 anni al 31.12.1995, e quindi applicare il calcolo retributivo della pensione sino a tutto il 2011: sono stato chiaro, farma 53?
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- Nicolett
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13/10/2017 19:40#42611
da Nicolett
Risposta da Nicolett al topic INPS Circ 140 del 12/10/2017 art. 3 comma 2
ciò che scrive l'Inps nella circolare non ha il potere di modificare, nè tantomeno cassare una norma vigente....e il comma 246 non è stato mai modificato nè abrogato...è tuttora vigente...nè Boeri, o Lamonica, o la De Michele hanno questo potere...ricorreremo alle aule giudiziarie se necessarie..
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- Farma53
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13/10/2017 19:38#42610
da Farma53
Risposta da Farma53 al topic INPS Circ 140 del 12/10/2017 art. 3 comma 2
Eh ma che ti devo correggere , non credo, io avevo scritto sotto e ti avevo chiesto se la intendevi cosi anche tu solo per capirci un pò di più; io in queste cose non mi ero mai avventurata ma ci si può provare a a capire se no la laurea cosa l'abbiamo presa a fare..)
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- jerry51
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13/10/2017 19:38#42609
da jerry51
Risposta da jerry51 al topic cumulo casse professionali
Hai ragione, chiedo scusa farma53, mi riferivo a quanto scritto da docap
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- Nicolett
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13/10/2017 19:31#42608
da Nicolett
Risposta da Nicolett al topic INPS Circ 140 del 12/10/2017 art. 3 comma 2
Scusate, eh...ma io non sono l'oracolo il dubbio me lo avete fatto venire e sono andato a rileggermi il 246...se questo comma è collegato al 239 e quest'ultimo viene modificato dal 195, nel senso di estendere il campo applicativo anche alle casse professionali, queste ultime (per la proprietà transitiva) vengono certamente coinvolte nella determinazione del sistema di calcolo per i famosi 18 anni...vi prego di correggermi se dico una fesseria....kiss
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