Amianto, Ok alla Pensione anticipata per gli ex lavoratori coinvolti in attività di bonifica

Davide Grasso Lunedì, 13 Giugno 2016
Gli interessati dovranno produrre domanda di accesso al beneficio entro il prossimo 30 Giugno. La decorrenza della pensione non potrà essere successiva al 31 dicembre 2018.
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro che consente la salvaguardia delle vecchie regole pensionistiche sino al 2018 per gli ex lavoratori che abbiano svolto attività di scoibentazione e bonifica il cui rapporto lavorativo sia cessato per chiusura, dismissione o fallimento di impresa.

Il decreto, previsto in forza all'articolo 1, comma 276 della legge 208/2015, reca le modalità attuative del Fondo destinato ad accompagnare alla pensione tra il 2016 ed il 2018 i lavoratori che non sono riusciti a godere del beneficio previsto dall’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, numero 190 in quanto la decorrenza della pensione, con le vecchie regole pensionistiche, è risultata successiva al 2015.

Interessati alla disposizione sono, in sostanza, gli ex lavoratori che abbiano svolto attività di scoibentazione e bonifica e il cui rapporto lavorativo sia cessato per chiusura, dismissione o fallimento di impresa (quest’ultima comunque interessata da un piano di bonifica da parte di un ente territoriale), ma che non abbiano ancora maturato il diritto a pensione con le regole attuali. Ebbene costoro potranno accedere al trattamento pensionistico sulla base della normativa precedente la riforma Fornero qualora maturino il diritto a pensione, con le vecchie regole, tra il 2016 ed il 2018 (ovvero le quote o 40 anni di contributi o età di vecchiaia ed applicazione delle finestre).

Ai fini della maturazione del diritto a pensione i lavoratori possono far valere anche le maggiorazioni contributive recate dall'articolo 13, comma 2 della legge 257/1992 che riconosce a coloro che possiedono nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva una contribuzione figurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne. 

Per l'accesso al beneficio gli interessati dovranno comunque dimostrare di aver la patologia di asbesto correlata, accertata e riconosciuta in base all’art. 13, comma 7 della L. n. 257/1992; inoltre bisogna produrre domanda all'Inps entro il prossimo 30 giugno. Essendoci un vincolo di risorse, 2 milioni di euro annui, l'Inps dovrà effettuare un monitoraggio delle domande pervenute in base alla decorrenza della pensione di anzianità, tenendo conto anche dei predetti benefici figurativi. 

Nel decreto si precisa che l'accesso al beneficio è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivita' lavorativa. In caso di ripresa di attivita' lavorativa gli interessati devono darne tempestiva comunicazione all'INPS. Da segnalare, infine, che i medesimi soggetti possono altresi' beneficiare, nei limiti di spesa annuale previsti dall'art. 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e fino alla prima decorrenza utile della pensione di anzianita' di un sussidio per l'accompagnamento alla pensione, pari all'importo dell'assegno sociale (circa 448 euro al mese). 

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Documenti: Il decreto del Ministero del Lavoro 29 Aprile 2016 

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