Le maggiorazioni convenzionali dell'anzianità contributiva sono particolari agevolazioni sul piano contributivo correlate al lavoro svolto che consentono l'accreditamento di un ulteriore periodo contributivo che si somma a quello già versato. 

Le maggiorazioni contributive

In alcuni casi l’effettuazione di attività lavorative in particolari condizioni comporta una copertura assicurativa potenziata: il contributo previdenziale corrispondente a tali periodi, che sarebbe spettato in condizioni normali, viene moltiplicato per determinati coefficienti di maggiorazione. Si determina, così, un'anzianità contributiva convenzionale che si somma a quella effettiva e dalla quale viene attribuita validità, in alcuni casi, ai fini della maturazione del solo diritto a pensione, ed in altri anche o solo ai fini della misura dello stesso trattamento di pensione. Si tratta in genere di periodi di attività effettuata in condizioni meritevoli di particolare tutela da parte dell'ordinamento. Ai lavoratori che abbiano svolto determinate attività il legislatore riconosce, in sostanza, la possibilità di accedere prima alla pensione e/o di incrementare il trattamento di quiescenza per compensare il maggior dispendio di energia fisica e psichica necessaria per l’effettuazione dell’attività.

Una delle prime maggiorazioni contributive di questo tipo è prevista per i lavoratori che hanno prestato la loro opera in miniere, cave e torbiere svolgendo mansioni di lavoro sotterraneo. L'articolo 18 della legge 153 del 1969 prevede, infatti, che nei confronti dei soggetti che abbiano prestato lavoro sotterraneo per almeno 15 anni, anche discontinui, hanno diritto, a domanda ad avere applicata una maggiorazione sia dei requisiti di assicurazione che di contribuzione per un periodo massimo di cinque anni. Una facilitazione contributiva assai più nota è prevista per i lavoratori non vedenti. Costoro possono ottenere 4 mesi per ogni anno di lavoro effettivo svolto, utile ai fini del diritto e della misura della pensione. Tale agevolazione, originariamente era attribuita, dall'articolo 9 della legge 113 del 1985 nei solo confronti dei centralinisti non vedenti occupati in base alle norme del loro collocamento obbligatorio. Legge 120 del 1991 ha successivamente esteso il beneficio a tutti i lavoratori privi della vista che ne facciano richiesta.

Numerose maggiorazioni convenzionali dell'anzianità contributiva sono riconosciute al personale militare o dello stato che ha svolto periodi di lavoro in sedi o condizioni disagiate o che siano stati esposti a particolari rischi (es. servizio all'estero, servizio di confine, di volo, di navigazione, campagne di guerra, servizio operativo, servizio di istituto eccetera). Al riguardo una particolare forma di maggiorazione della pensione è stata prevista dalla legge 336/1970 in favore dei dipendenti civili dello Stato che potessero far valere la qualifica di ex combattenti ed assimilati. Si trattava di persone che, in quanto militari, avessero partecipato in modo diretto e immediato allo svolgimento di operazioni di guerra nonchè i partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace. La maggiorazione comportava, in particolare, un incremento dell'anzianità contributiva utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione da 7 ai 10 anni rispetto a quella spettante in funzione del servizio utile. Il suddetto beneficio è stato esteso dall'articolo 6 della legge 140/1985 anche nei confronti della generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi in misura però in questo caso fissa (pari ad una maggiorazione di 30.000 lire mensili ovvero 15,49 euro).

I periodi di esposizione all'amianto
Analoga maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva, degna di nota, è prevista per i lavoratori che abbiano svolto attività in ambienti in cui vi è presenza di amianto. La prima misura in tal senso è stata introdotta dall'articolo 13 della legge 257 del 1992 che aveva attribuito una maggiorazione figurativa in misura pari al 50% della contribuzione effettivamente versata relativa ai periodi di lavoro svolto dai lavoratori nelle miniere e nelle cave di amianto. Questa disposizione attribuiva la facilitazione anche lavoratori che avessero contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto per il periodo di provata esposizione, nonché ai lavoratori che fossero stati esposto alla sostanza dannosa per un periodo superiore a 10 anni. Maggiorazione che poteva essere fatta valere sia ai fini del diritto che della misura della pensione. L'articolo 47 della legge 269 2003 la quale, pur lasciando invariati i periodi per i quali è possibile attribuire l'agevolazione, ha previsto che a decorrere dal 2 ottobre 2003 il coefficiente di maggiorazione la contribuzione per i periodi di lavoro svolto in esposizione all'amianto sia ridotto dal 50 al 25%. Inoltre, con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore deve trovare applicazione ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non più ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione.

Invalidi e Vittime del Terrorismo
L'articolo 80 comma 3 della legge 388/2000 riconosce a decorrere dal 1° gennaio 2002 ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Dpr 915/1978, a loro richiesta, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione utile ai soli fini del diritto alla pensione (anche ai fini della misura ma solo per le anzianità soggette al calcolo retributivo) entro un tetto massimo di 5 anni di contribuzione.

L'ultima maggiorazione in ordine di tempo introdotta nel nostro ordinamento è prevista a favore delle vittime di atti di terrorismo e loro familiari. La legge 206/2004 ha previsto che a tutti coloro che hanno subito una invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da un atto di terrorismo e delle stragi di tale matrice, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, è riconosciuto un aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata,  la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto e gli altri trattamenti equipollenti. Questi benefici vengono riconosciuti, anche al coniuge ed ai figli, anche maggiorenni, dei soggetti rimasti invalidi. In mancanza di coniuge e figli il beneficio viene attribuito ai genitori. La tavola sottostante mostra le principali attività lavorative che danno titolo ad una supervalutazione del periodo (cfr: Informativa Inpdap 14/2002)

Maggiorazioni Convenzionali dell'anzianità contributiva
Evento Lavoratori Entita Diritto Misura Fonte Normativa
servizio prestato a bordo di navi - anche in riserva - dai militari della marina e servizio di navigazione compiuto dai carabinieri, dalla guardia di finanza, dalle guardie di pubblica sicurezza, dagli agenti di custodia, dai vigili del fuoco, dagli ufficiali della marina imbarcati come medici e dal personale civile imbarcato su navi militari Cassa Stato 1/3 del periodo x x Art. 19 Dpr 1092/1973
servizio prestato a bordo di navi militari da militari dell’Esercito e dell’Aeronautica Cassa Stato 1/2 del periodo x x Art. 19 Dpr 1092/1973
servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine Cassa Stato 1/5 del periodo x x Art. 19 Dpr 1092/1973
Servizio di volo Cassa Stato 1/3 del periodo x x Art. 20 Dpr 1092/1973
servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del corpo della guardia di finanza Cassa Stato 1/2 del periodo per i primi due anni; 1/3 per i successivi x x Art. 21 Dpr 1092/1973
servizio prestato dal personale dell’Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate* o particolarmente disagiate** (compreso il periodo di viaggio tra una sede e l’altra) Cassa Stato 1/2 del periodo prestato in zone disagiate; 3/4 del periodo prestato in zone fortemente disagiate x x Art. 23 Dpr 1092/1973
servizi prestati nelle scuole e in altre istituzioni educative e culturali italiane all’estero Cassa Stato 1/2 del periodo per i primi due anni; 1/3 per i successivi x x Art. 24 Dpr 1092/1973
servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell’Azienda di Stato per i servizi di telefonia Cassa Stato 1/3 del periodo x x Art. 50 Dpr 1092/1973
Campagne di guerra Cassa Stato un anno ogni campagna x x Art. 18 Dpr 1092/1973
servizi prestati nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena Cassa Stato 1/5 del periodo x x Art. 22 Dpr 1092/1973
operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici Cassa Stato 1/4 del periodo x x Art. 24 Dpr 1092/1973
personale direttivo, docente ed assistente educatore della scuola ed istituzioni statali aventi particolari finalità Cassa Stato 1/3 del periodo x x Art. 63 legge 312/1980
Esposizione ad Amianto Dipendenti 1/2 del periodo (sino al 1.10.2003) x x Art. 13, co. 7, legge 257/1992
Dipendenti 1/4 del periodo (dal 2.10.2003)   x Art. 47 Dl 269/04
Malattia professionale da Amianto Dipendenti 1/2 del periodo x x Legge 257/1992
Lavoro svolto da persone non vedenti Dipendenti 1/3 del periodo x x Legge 113/1985 e legge 120/1991
Lavoro svolto da persone in minore età (solo sistema contributivo) Dipendenti ed Autonomi 1/2 del periodo x   Art. 1, co. 7, legge 335/1995
lavoro svolto da sordomuti e invalidi con grado di invalidità non inferiore al 74% Dipendenti 1/6 del periodo x x Art. 80, legge 388/2000
ex combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte Dipendenti ed Autonomi Variabile a seconda del tipo di lavoratore   x Art. 2, legge 336/1970; Art. 6 legge 140/1985
lavoro in sottosuolo in miniere, cave o torbiere che hanno cessato l’attività Dipendenti da 1/5 ad un 1/4 del periodo a seconda della durata x x Art. 78, co. 23, legge 388/2000
lavoro in sottosuolo in miniere, cave o torbiere Dipendenti Entro un massimo di 5 anni x x Art. 18, legge 153/1969
Servizio in colonia ed in territorio somalo Cassa Stato 1/2 del periodo per i primi due anni; 1/3 per i successivi x x Art. 26 Dpr 1092/1973
servizio in zona di armistizio Cassa Stato 1/2 del periodo per i primi due anni; 1/3 per i successivi x x Art. 27 Dpr 1092/1973
percezione dell'indennità per servizio d'istituto o, dal 25 aprile 1981, funzioni di polizia espletate da dipendenti della Polizia di Stato e Prefetti Cassa Stato 1/5 del periodo x x Art. 3, legge 284/1977
impiego operativo di campagna per militari Esercito, marina, Aviazione Cassa Stato 1/5 del periodo x x Art. 17, legge 187/1976
impiego operativo per reparti di truppe alpine Cassa Stato 1/5 del periodo x x Art. 18, legge 78/1983
navigazione mercantile Cassa Stato 1/2 del periodo x x Art. 31 Dpr 1092/1973
imbarco su mezzi di superficie Cassa Stato 1/3 del periodo (misura 3,5%) x x Art. 18 legge 78/1983
imbarco su sommergibili Cassa Stato 1/3 del periodo (misura 6%) x x Art. 18 legge 78/1983
controllo spazio aereo di I, II e III livello Cassa Stato 1/3 del periodo x x Art. 18 legge 78/1983
servizio all’estero con compiti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo in sedi disagiate* e particolarmente disagiate** Cassa Stato 1/2 del periodo prestato in zone disagiate; 3/4 del periodo prestato in zone fortemente disagiate x x Art. 23, legge 49/1987
vittime di atti di terrorismo che abbiano subito invalidità permanente di qualsiasi entità e grado e loro familiari Dipendenti ed Autonomi 10 anni x x Art. 3, legge 206/2004
Note: Dal 1998 il riconoscimento delle maggiorazioni legate allo svolgimento di particolari attività professionali non può eccedere i 5 anni (art. 59, co. 1, legge 449/1997). Restano invece computabili anche oltre i 5 anni le maggiorazioni riconosciute in funzione della condizione del soggetto che svolge l'attività (es. lavoratori non vedenti, vittime del terrorismo, benefici amianto, eccetera). Dal 2012 con il passaggio al sistema contributivo le maggiorazioni non assumono più rilevanza ai fini della determinazione della misura della pensione a meno che la modalità di attribuzione della stessa non preveda uno specifico meccanismo di incremento (es. aumento del coeff. di trasformazione).
PensioniOggi.it

Utilizzo e limiti delle maggiorazioni convenzionali
Dal 1° gennaio 1998 il complesso dei periodi contributivi dovuti a maggiorazione di qualsiasi tipo per “particolari attività professionali” non può superare il limite di 5 anni, fermo rimanendo il diritto ai periodi di maggiorazione già maturati a tale data che, se di durata oltre i 5 anni, rimangono cristallizzati e non possono crescere ulteriormente (art. 59, comma 1, lettera a, della legge 449/97). Non è soggetta a questa limitazione la specifica maggiorazione dei periodi di lavoro svolti da non vedenti (art. 9 L 113/1985 e successive modificazioni e integrazioni) nè quella prevista per le vittime del terrorismo, in quanto riferita alle condizioni del soggetto che effettua l’attività e non alle particolarità dell’attività professionale stessa. Si rammenta che nelle quote di pensione calcolate con il sistema contributivo le maggiorazioni sopra indicate sono utili solo ai fini del diritto e non anche della misura della pensione (cfr: messaggio inps 219/2013). A meno che le modalità stesse dell'accredito della maggiorazione non dispongano l'accredito figurativo di contributi sul conto dell'assicurato che facciano incrementare il montante contributivo e, quindi, l'importo della pensione.

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Approfondimenti: Calcola le maggiorazioni contributive 

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