Bonus 80 euro, Ammessi anche i beneficiari di Naspi e Cassa Integrazione

Bernardo Diaz Lunedì, 05 Dicembre 2016
Il credito d'imposta sino a 960 euro all'anno è stato stabilizzato dalla legge di stabilita' per il 2015 e viene erogato anche nei confronti dei lavoratori che beneficiano della disoccupazione indennizzata o delle integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro.  
Anche il prossimo anno i lavoratori che percepiscono i trattamenti di disoccupazione indennizzata, come la Naspi, l'indennità di mobilità ordinaria, il trattamento speciale edile, o le integrazioni salariali a sostegno del reddito come la cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga avranno diritto alla corresponsione del credito d'imposta previsto dall'articolo 1 del decreto legge 66/2014. La misura è stata infatti stabilizzata dall'articolo 1, comma 12-15 della legge 190/2014 a partire dall'anno d'imposta 2015 nei confronti della generalità dei lavoratori dipendenti e prevede l'attribuzione di una somma di 80 euro erogata direttamente in busta paga dal sostituto d'imposta ogni mese. 

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nella normativa del bonus anche i percettori di prestazioni a sostegno del reddito in quanto considerati redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Dunque anche i lavoratori che percepiscono l'Aspi (ora Naspi), l'indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati (Dis Coll), l'indennità di mobilità ordinaria, lo speciale trattamento edile, oppure la cassa integrazione guadagni, la malattia o la maternità hanno diritto al bonus.

Le regole di determinazione del credito sono più o meno le stesse di quelle che sarebbero applicate in un normale rapporto di lavoro dipendente. Il credito, pari a 960 euro annui, spetta in relazione ai soli giorni indennizzati (ad esempio, per l’ indennità di disoccupazione, il credito spetta con riferimento ai giorni di erogazione della prestazione), non concorre alla formazione del reddito complessivo e spetta a condizione che il percettore abbia un reddito complessivo non superiore a 24mila euro. Se invece il reddito complessivo oscilla tra i 24mila e i 26mila euro il credito spetta in misura ridotta e riproporzionato dal rapporto tra l'importo di 26mila euro, diminuito del reddito complessivo e l'importo di 2mila euro.

Altro requisito per la concessione del credito è il possesso di una imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti in base al comma 1-bis dell'articolo 13 del Tuir al netto di tutte le detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente. Vale a dire che il credito spetta ove il reddito annuo prodotto sia superiore a circa 8mila euro ancorchè l'imposta netta risulti azzerata per l'applicazione, ad esempio, delle detrazioni per carichi di famiglia.

Ai fini della determinazione del credito l'Inps distingue tali prestazioni in due categorie a seconda se si deve utilizzare il reddito previsionale o meno. Nel primo caso si terrà conto della durata teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre la fine dell'anno o altra data precedente se la scadenza dell'ammortizzatore sociale è anteriore. Ciò si verifica, in particolare, nelle prestazioni di disoccupazione come Naspi, Mobilità, eccetera, ove cioè il reddito annuo erogabile all'interessato è facilmente verificabile a priori. Nella seconda ipotesi il reddito viene determinato solo in base ai dati disponibili e nel momento in cui si verifichi il requisito di accesso alla soglia minima del reddito complessivo per il quale l’imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente (cioè oltre gli 8mila euro).

Rientrano in questa categoria le prestazioni legate alle integrazioni salariali (cig, indennità di malattia,  indennità di congedo parentale, il congedo facoltativo del padre, le indennità antitubercolari TBC, i permessi ex lege 104/1992, le prestazioni di congedo straordinario ed i trattamenti di disoccupazione agricola) per le quali non si conosce in via previsionale la durata della prestazione ne’ l’effettiva fruizione da parte del singolo lavoratore. Infatti per tali prestazioni sono previsti  provvedimenti di autorizzazione concessi all’Azienda e non al singolo lavoratore. Preventivamente, non sarà possibile determinare, per il singolo lavoratore, i periodi di sospensione dell’attività lavorativa e quindi il relativo reddito previsionale. In tali ipotesi il riconoscimento del credito sarà effettuato in base ai singoli pagamenti mensilmente effettuati.

Questi due meccanismi di determinazione del reddito (e, quindi, del bonus) dovrebbero ridurre al minimo il rischio che il beneficiario debba restituire parte del bonus a fine anno. Ma ciò non toglie che qualora ci siano scostamenti tra reddito annuo previsionale e quello effettivamente percepito il beneficiario sia tenuto ad un conguaglio a suo sfavore. Ciò si può verificare, ad esempio, in una prestazione di disoccupazione che si interrompa prima della data prevista facendo scendere il reddito annuo al di sotto della soglia minima per il prelievo fiscale oppure quando siano attivati contemporaneamente alle prestazioni di disoccupazione ulteriori rapporti di lavoro facendo salire il reddito annuo oltre la soglia per avere diritto al credito. 

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati