Disabili, Deducibilità ampia per i contributi versati al Fondo sanitario integrativo

Valerio Damiani Mercoledì, 03 Agosto 2016
Lo precisa una Risoluzione dell'Amministrazione Fiscale. Sono deducibili dal reddito i contributi assistenziali versati dai pensionati ex dipendenti di Banca al Fondo Sanitario integrativo del gruppo  
Sono deducibili dal reddito i contributi versati dai pensionati, anche in favore dei familiari non a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti. La deducibilità è riconosciuta nel limite di 3.615,20 euro e nel rispetto delle stesse condizioni previste per i dipendenti in servizio, pur ché il Fondo persegua esclusivamente fini assistenziali nei confronti dei pensionati e dei familiari degli ex dipendenti. Lo chiarisce la risoluzione n. 65 /E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata ieri con la quale l'Amministrazione fiscale risponde ad una richiesta di chiarimento circa la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi che i lavoratori in quiescenza versano , in favore dei propri familiari non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 9 del Dlgs 502/1992 costituito in seno al gruppo bancario presso cui erano dipendenti. 

In base allo Statuto del Fondo, i dipendenti possono infatti rimanere iscritti al Fondo anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro; in tale ipotesi, gli accordi collettivi non pongono alcuna quota di contribuzione a carico dell’ex datore di lavoro. Ebbene secondo l'amministrazione finanziaria a questa considerazione si arriva in base all'articolo 51 del Tuir e della Circolare 50/E del 2002 che prevede che i contributi di assistenza sanitaria , versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale , dal datore di lavoro o dal lavoratore, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente purché di ammontare inferiore al limite di 3.615,20 euro. Ai fini della deducibilità è necessario che i contributi siano corrisposti  in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Questi contributi , come chiarito dalla circolare delle Entrate n. 50/E del 2002 , non concorrono a formare il reddito del lavoratore anche se versati in favore di familiari del dipendente, compresi quelli non fiscalmente a carico dello stesso purchè le somme siano versate ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

Tali disposizioni si applicano, invero, con riferimento ai lavoratori dipendenti ma considerata l’equiparazione normativa (art. 49 del Tuir ) delle pensioni di ogni genere a i redditi di lavoro dipendente, anche i lavoratori in quiescenza possono fruire dello stesso trattamento dell'articolo 51 del Tuir e della predetta Circolare. E pertanto possono ottenere la piena deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza ad accordi aziendali, nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti, possono dedurre dal propri o reddito complessivo i contributi versati in favore dei familiari, anche non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario, riconducibile alla tipologia di Ente o Cassa avente esclusivamente fini assistenziali.

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Documenti: Risoluzione delle Entrate 65/E/2016

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