Questo aveva portato alla definizione di una pensione inferiore alle aspettative. Nel 2006, i soggetti interessati, decisero di ricorrere alla giustizia, ma mentre i loro procedimenti erano ancora pendenti, entrò in vigore la legge 296/2006, che offriva un'interpretazione dell'art. 5, c. 2, del dpr 488/1968 tale da ribaltare completamente il sistema di calcolo delle pensioni, andando così ad avvalorare la tesi dell'Inps. Lamentando che il governo avesse promulgato la legge per interferire nelle cause, i pensionati fecero ricorso alla Corte europea dei diritto dell'uomo, invocando l'ad. 1 del Protocollo n. 1 (diritto di proprietà) e gli artt. 6 (diritto all'equo compenso) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea. Riuniti i ricorsi, con sentenza del 15 aprile 2014, la Corte, osservando che i ricorrenti subirono perdite di quasi il 67% delle pensioni, ha accolto le doglianze in merito all'art. 6 e 1 del primo protocollo.
Sotto il primo profilo, Strasburgo ha ritenuto contraria alla Convenzione l’applicazione retroattiva della legge a danno dei pensionati. Per quanto riguarda il diritto di proprietà, la Corte aveva respinto ogni giustificazione avanzata dal Governo ritenendo che l’equilibrio del sistema pensionistico, nel caso di specie, non potesse essere classificato come motivo imperativo di interesse generale anche perché il danno subito era stato del tutto sproporzionato. La Corte si era riservata solo di decidere sulla quantificazione dell’indennizzo. Lo ha fatto con la sentenza dell'altro giorno, con una determinazione degli importi che tiene conto della doppia violazione perpetrata dall’Italia e della legittima aspettativa delle cifre da ottenere da parte dei ricorrenti, prima dell’adozione di una legge applicata retroattivamente. Nel definire l'indennizzo dovuto ai ricorrenti, la Corte di Strasburgo ha deciso di non procedere a un calcolo automatico basato sulla pensione che i ricorrenti avrebbero dovuto percepire prima dell’entrata in vigore della legge e le somme effettivamente percepite, ma ha preso in considerazione il 55% dell’importo che sarebbe stato ottenuto senza le modifiche legislative.