Pensioni, Niente conguagli fiscali per le vittime del dovere

Vittorio Spinelli Sabato, 09 Settembre 2017
A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'Inps non potrà gestire le elaborazioni di conguaglio fiscale da 730 seppure riferite al periodo di imposta dell’anno 2016.
Niente rimborsi o trattenute derivanti da modello 730 per le vittime del dovere. Lo precisa l'Inps nel messaggio 3505/2017 in cui informa che a seguito dell’applicazione della disposizione normativa di cui all’art.1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di Bilancio 2017 – in materia di esenzione dall'imposta sui redditi derivanti da trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, l'Istituto da quest'anno non è più sostituto d'imposta nei confronti dei titolari di tali redditi.

In base a quanto previsto dalla legge di Bilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, è cessato il rapporto di sostituzione di imposta da parte di questo Istituto, che pertanto ricopre unicamente il ruolo di soggetto erogatore della prestazione. Ne consegue che, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Inps non potrà gestire le elaborazioni di conguaglio da 730 seppure riferite al periodo di imposta dell’anno 2016. Salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Finanziaria, quindi, con esclusivo riferimento ai soggetti titolari della tipologia di reddito in oggetto, l’INPS non effettuerà rimborsi o trattenute derivanti da modello 730 ancorché sia stato rilasciato il modello CU/2017. 

Come noto a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono stati esentati dall’imposta sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti: 1) alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, co. 563 della legge 266/2005; 2) alle categorie “equiparate” alle vittime del dovere come individuate dal comma 564 della predetta legge; 3) ai loro familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparata. L'Inps ha indicato che l'esenzione fiscale viene riconosciuta a prescindere dal grado di invalidità riportato a seguito dell’evento. L'esenzione fiscale, inoltre, può essere concessa solo ed esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato (cfr: messaggio inps 3274/2017)

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Documenti: Messaggio inps 368/2017 ; Messaggio inps 1412/2017; Messaggio inps 3274/2017; Messaggio inps 3505/2017

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