Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esenti dall’imposta sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti: 1) alle vittime del dovere; 2) alle categorie “equiparate” alle vittime del dovere come individuate dai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 3) ai loro familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparata. Tra le categorie equiparate entrano, pertanto, i dipendenti pubblici deceduti o che hanno subito un'invalidità permanente in servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza d’eventi verificatesi, nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi d’ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità, a causa d’azioni in situazioni d’impiego internazionale, non necessariamente ostili, in occasione di missioni di qualunque natura, in Italia o all’estero, implicanti circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d’istituto.
L'Inps precisa che il regime di esenzione fiscale in argomento è applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato, a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall’articolo 1, comma 211 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato. Dunque non può essere esteso ai trattamenti che trovano giustificazione, ad esempio, nella generica causa di servizio. L'istituto ricorda, inoltre, che posto che la norma in argomento fa riferimento ai soli “trattamenti pensionistici”, la c.d. “doppia annualità” di cui all’articolo 5, commi 1 e 5 della legge n. 206 del 2004, estesa a decorrere dal 1 gennaio 2008 alle vittime del dovere e della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti dall’articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, resta soggetta a imposizione fiscale (v. Circ. n. 98 del 2008 e circolare ex Inpdap n. 18 del 5 dicembre 2011).
La domanda
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali l'Inps ha provveduto d'ufficio, per i soggetti per i quali le informazioni erano disponibili, all’esenzione delle ritenute a titolo di IRPEF e di acconto dell’addizionale comunale a decorrere dai ratei pensionistici in pagamento nel mese di aprile 2017. Sulla successiva rata di maggio l'Inps provvederà al rimborso delle ritenute ai fini IRPEF, già applicate sui ratei di pensione a far data dal mese di gennaio 2017, nonché dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuto nel mese di marzo. I soggetti non individuati d'ufficio possono presentare istanza istanza alla sede INPS territorialmente competente esclusivamente in modalità telematica, tramite gli intermediari abilitati oppure direttamente dall'interessato accedendo alla sezione servizi online del sito Inps. Il format di domanda, identico per i pensionati di tutte le gestioni, chiede tra l'altro di indicare la prestazione sulla quale effettuare l'esenzione e di compilare una dichiarazione di responsabilità con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dello status di vittima del dovere. L'esenzione verrà applicata dal primo rateo di pensione utile, fermo restando il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione a far data dal mese di gennaio 2017.
Documenti: Messaggio inps 368/2017 ; Messaggio inps 1412/2017