Bonus Baby Sitter, Ammesse anche le lavoratrici autonome

Valerio Damiani Sabato, 29 Ottobre 2016
In Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro che attua, secondo quanto stabilito dalla scorsa legge di stabilità, la sperimentazione per il solo anno 2016 del bonus baby sitting anche alle lavoratrici autonome
Via libera al bonus baby sitting per le lavoratrici autonome. E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che attua la disposizione della legge di stabilita' per il 2016 (art. 1, comma della legge 208/2015) con la quale il legislatore ha recato l'estensione sperimentale per il solo anno 2016 del bonus per i servizi per l'infanzia in favore delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici, sino ad oggi escluse dal beneficio, con l'obiettivo di agevolare la conciliazione vita lavoro anche per le autonome. 

Il bonus per i servizi di baby sitting è stato introdotto dal governo Monti con la Riforma del Mercato del Lavoro (legge 92/2012) e consente alle lavoratrici dipendenti e delle iscritte alla gestione separata di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati). L’importo del voucher è di 600 euro al mese ma, a differenza delle lavoratrici dipendenti che hanno diritto fino ad un massimo di sei mesi, la durata per le autonome è stata dimezzata ad un massimo di tre mesi per un importo totale di 1.800 euro, lo stesso delle lavoratrici iscritte presso la gestione separata dell'Inps.

Il decreto indica che la facoltà di monetizzazione si rivolge, in particolare, alle coltivatrici dirette, mez­zadre e colone; alle artigiane ed esercenti attività com­merciali; alle imprenditrici agricole a titolo principale; alle pescatrici autonome di piccola pesca marittima e di acque interne. La facoltà è utilizzabile, per l'anno 2016, al termine del periodo di frui­zione dell'indennità di mater­nità e per i tre mesi successivi ovvero per un periodo massi­mo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. La monetizzazione consiste in questo: in luogo del congedo parentale, le madri possono ricevere un contributo utiliz­zabile alternativamente: a) per acquistare servizi di baby­-sitting; b) (oppure) per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. La prima via è praticata mediante i c.d. «buoni lavoro» («voucher»), attraverso cui è possibile acquistare presta­zioni di lavoro accessorio; la seconda via, invece, è attua­ta direttamente dai servizi accreditati che ottengono dall'lnps il pagamento diretto del bonus. Essendo alternativa al congedo parentale chi si avvale del bonus subirà la riduzione del relativo periodo di congedo parentale spettante.

Per accedere al beneficio la madre lavoratrice dovrà presentare domanda all'Inps tramite i canali telematici entro il 31 dicembre 2016 salvo esaurimento anticipato dei 2 milioni di euro stanziati per la misura, indicando a quale delle due predette opzioni intende accedere e per quante mensilita' intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso. La scelta del beneficio non puo' essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda entro il predetto limite temporale, che comporta la revoca della precedente. Il decreto specifica che, una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici dell'INPS, la lavoratrice deve procedere all'acquisizione del voucher entro i successivi 120 giorni tramite i medesimi canali telematici. La mancata acquisizione del voucher telematico entro il termine di 120 giorni si intenderà come rinuncia al beneficio.

Il decreto prevede che in relazione all'andamento delle domande ed alle disponibilita' residue, tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le domande presentate o presuntivamente presentabili per l'anno in corso, il Ministero possa ricorrere all'introduzione di un vincolo basato su un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di riferimento o alla rideterminazione della misura del beneficio spettante.  

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Documenti: Il decreto 1° settembre 2016 del Ministero del Lavoro; Circolare Inps 48/2013

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