Bonus Baby Sitting, Ok al cumulo parziale con il congedo straordinario

Nicola Colapinto Giovedì, 18 Giugno 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo l'entrata in vigore del DL "Rilancio". I genitori possono ottenere il bonus di 600 euro se rinunciano ai 15 giorni aggiuntivi di congedo straordinario.
Il bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting potrà essere cumulato parzialmente con il congedo straordinario COVID-19. Se i genitori che già hanno fruito del congedo sino ad un massimo di 15 giorni rinunciano o non possono fruire degli ulteriori 15 giorni concessi dal DL 34/2020 possono presentare domanda per l'erogazione del bonus baby sitting nella misura di 600 o 1.000 euro (a seconda dei casi). Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nella Circolare numero 73/2020 pubblicata ieri dall'ente di previdenza ad illustrazione dell'articolo 72 del DL "Rilancio" (Dl 34/2020) con cui il legislatore ha modificato gli articoli 23 e 25 del Dl 18/2020 (Dl "Cura Italia").

Le condizioni

Le disposizioni da ultimo richiamate hanno raddoppiato la misura del bonus per nucleo familiare da spendere per l'acquisto di servizi di baby-sitting in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole causata dalla crisi epidemiologica da COVID-19. Per la generalità dei lavoratori la cifra sale da 600 a 1.200 euro e può essere spesa per acquistare servizi di baby sitting da effettuarsi sino al 31 luglio 2020. E' stata, inoltre, introdotta la facoltà di erogazione diretta al genitore in caso di comprovata iscrizione del minore ai centri estivi.

Le platee beneficiarie sono rimaste le stesse del DL 18/2020: a) lavoratori dipendenti del settore privato; b) lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps (sia titolari di partiva iva che collaboratori); c) lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (es. commercianti, artigiani e coltivatori diretti); d) nonché ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (cioè ad esempio avvocati, ingegneri, architetti eccetera) subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari; e) comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico; f) lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari. Per queste ultime due categorie la cifra aumenta da 1.000 a 2.000 euro.

Il bonus resta unico per nucleo familiare (quindi in presenza di più figli la cifra non raddoppia) e spetta a condizione che nel nucleo familiare ci sia un minore di anni 12 anni alla data del 5 marzo 2020 (si prescinde dall'età solo in presenza di figli con disabilità grave).

Personale del SSN

Con riguardo al personale del servizio sanitario nazionale (ad esempio, medici di base, pediatri delle ASL) l'Inps spiega che il bonus spetta nella misura ridotta di 600/1.200 euro in quanto questi soggetti svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie delle quali non sono dipendenti; difettando il presupposto della subordinazione e configurandosi in tal caso un rapporto di lavoro autonomo libero-professionale, non opera l'assimilazione ai dipendenti pubblici nel settore sanitario (che avrebbero diritto alla misura maggiorata sino a 2.000 euro).

Cumulabilità parziale con il Congedo COVID-19

Nel documento l'Inps precisa che il genitore ha diritto al bonus nella misura rinnovata dal DL 34/2020 di 600/1.000 euro anche se ha già fruito del congedo straordinario purchè in misura non superiore ai 15 giorni previsti originariamente dal DL 18/2020. In tal caso - ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo sino al raggiungimento di un massimo di 15 giorni - il genitore deve rinunciare, ove spettante, agli ulteriori 15 giorni di congedo straordinario previsti dal DL 34/2020.

Occhio ai divieti

Il documento ribadisce, infine, che il bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting non può essere fruito se l’altro genitore è disoccupato o non lavoratore, o percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga (ma solo a zero ore). Può essere, invece, fruito sia se il richiedente che l'altro genitore prestano smart-working, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.

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Documenti: Circolare Inps 73/2020

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