Contratti a termine, Proroghe e Rinnovi Estesi grazie ai Ccnl

Nicola Colapinto Mercoledì, 15 Settembre 2021
I chiarimenti in una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le specifiche esigenze previste con accordi nazionali, territoriali o aziendali consentono non solo di stipulare il primo contratto a termine di durata superiore a 12 mesi (e fino a 24), ma anche di rinnovare e prorogare rapporti in scadenza.

Le specifiche esigenze previste nei contratti collettivi possono stabilire anche il rinnovo e la proroga dei contratti a termine anche oltre il 30 settembre 2022. Lo rende noto l'Inl nella nota n. 1363/2021, illustrando le modifiche introdotte dal Sostegni bis (dl n. 73/2021 convertito dalla legge n. 106/2021) sulla disciplina dei contratti a termine.

I rapporti a termine

Come noto il decreto Dignità (dl n. 87/2018) ha stabilito che il contratto a termine non può superare i 24 mesi ed è stipulabile senza causale soltanto se la durata è fino a 12 mesi. Serve la causale (esigenze temporanee e oggettive estranee all'ordinaria attività; sostituzione di lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria) invece per la stipula di rapporti a termine oltre 12 e fino a 24 mesi, per il rinnovo di precedenti contratti a termine e per la proroga del precedente contratto a termine, che comporti una durata al rapporto superiore a 12 mesi (la proroga è libera nei primi 12 mesi).

Nuovi Contratti

La legge n. 106/21, che converte il decreto Sostegni-bis (Dl n. 73/21), ha introdotto dal 25 luglio 2021 all'art. 41 -bis una ulteriore causale in forza della quale è possibile stipulare un contratto a tempo determinato, della durata superiore a dodici mesi, e sempre nel limite massimo dei ventiquattro mesi. Consiste nelle "specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51" ed è concessa provvisoriamente sino al 30 settembre 2022.

Secondo l'Inl, la novità non pone vincoli di contenuto, né caratteristiche sostanziali alle causali contrattuali. Richiede, però, che le esigenze siano «specifiche», che individuino, cioè, ipotesi concrete senza permettere l'utilizzo di formule generiche (esempio: ragioni «di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…») che richiedano ulteriori declinazioni all'interno del contratto individuale.

La novella consente quindi la stipula di nuovi contratti a tempo determinato, della durata superiore a dodici mesi e sempre nel rispetto del limite massimo di ventiquattro, secondo le causali che saranno individuate dalla contrattazione collettiva, di qualsiasi livello. Ogni singola ragione giustificatrice autorizzata dai Ccnl dovrà essere elencata in maniera analitica e costituire di per sé stessa una clausola autosufficiente a consentire di individuarla e verificarne l'effettività dell'apposizione.

Proroghe e rinnovi

La nota dell'Inl precisa, inoltre, che la novella ha effetti anche sulle proroghe e sui rinnovi perché l'introduzione delle nuove causali da parte della contrattazione collettiva, è inserita nel primo comma dell'art. 19, cui fa espresso rinvio il comma 1 dell'art. 21 dello stesso D.Lgs. n. 81/2015 per consentire il rinnovo o la proroga per effetto dei quali il contratto ha una durata ultraannuale.

Per cui la nuova causale delle "specifiche esigenze previste dalla contrattazione collettiva" può essere utilizzata anche per rinnovare o prorogare contratti a tempo determinato a suo tempo stipulati secondo le causali originariamente previste dall'art. 19, o anche a quelli di durata inferiore ai dodici mesi, qualora venga superata per effetto della proroga o del rinnovo. Questa facoltà, conclude l'Inl, a differenza della stipula di contratti di durata iniziale oltre i 12 mesi (che, come detto, vale sino al 30.9.2022)  ha carattere strutturale, cioè non ha scadenza.

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