Disabili, Assunzioni incentivate per chi ha una invalidità superiore al 66%

Bruno Franzoni Mercoledì, 20 Luglio 2016
L'Inps detta le istruzioni per accedere al beneficio per chi assume in modo stabile lavoratori invalidi. Bonus sino ad un massimo di 5 anni. 
Via libera agli incentivi per i datori di lavoro che assumono lavoratori con disabilità. Lo ricorda l'Inps con la Circolare 99/2016 pubblicata ieri con la quale l'istituto passa in rassegna le novità recate dall'articolo 13 della legge 68/1999 come modificate di recente dal decreto legislativo 151/2015 (Jobs Act). Dal 1 ° gennaio 2016 i datori che assumono lavoratori in condizione di disabilità possono fruire di un incentivo economico fino al 70% della retribuzione da conguagliare con i contributi dovuti all'Inps.

L'incentivo spetta a tutti i datori di lavoro, inclusi professionisti, anche se l'assunzione avviene per obbligo di legge ( dal prossimo anno tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti dovranno assumere un disabile) per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, anche a tempo parziale, dal 1 ° gennaio. La fruizione è possibile dallo scorso mese di giugno, mentre per l'eventuale recupero dei mesi precedenti (gennaio/maggio) c'è tempo fino al 16 settembre. 

Beneficiari. L’incentivo può essere fruito per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori: 1) lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; 2) lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; 3) lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento

Rapporti incentivati. L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto - per tutta la durata del contratto - anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi. L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001; per i rapporti di lavoro a domicilio; per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato. 

Misura e durata dell’incentivo. La misura del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato. In particolare per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, l’incentivo è pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, la misura dell’incentivo è, invece, pari al 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, l’incentivo è pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

La durata dell'incentivo, di regola, è fissata per 36 mesi ma può salire sino a 60 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. Per tale categoria di lavoratori nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, l’incentivo spetta per tutta la durata del rapporto, fermo restando che, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, questi deve avere una durata non inferiore a dodici mesi. In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo non può essere fruito durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore, né è commisurabile all’indennità di disponibilità; tali eventuali periodi non determinano, però, uno slittamento della scadenza del beneficio. 

Attenzione al vincolo di risorse. L’incentivo, infatti, può essere riconosciuto nei limiti di risorse specificamente stanziate, presenti nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e definite con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. 

Le condizioni. Gli incentivi sono subordinati a: a) osservanza degli obblighi contributivi, delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge (art. 1, commi 1175 e 1176, legge 296/2006); b) rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali; e) condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi (quelle introdotte dalla legge n. 92/2012 e confermate dal dlgs n. 150/2015); d) realizzazione dell'incremento netto dell'occupazione; e) condizioni generali di compatibilità con il mercato interno (cioè che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, aiuti individuali definiti illegali o incompatibili dall'Ue e non sia un'impresa in difficoltà).

La domanda. Ai fini dell'ammissione all'incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all'lnps una domanda di prenotazione con il modulo online «151- 2015» tramite procedura «DiResCo». Entro cinque giorni l'Inps comunica in modalità te­lematica la prenotazione (se c'è disponibilità di risorse). Entro i successivi sette giorni il datore di lavoro deve, se ancora non l'ha fatto, assumere il lavoratore disabile (trasformare il rapporto a termine già esistente) e comunicarlo all'Inps (entro 14 giorni).  

 

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Documenti: Circolare Inps numero 99/2016

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