Il buono asilo nido va erogato anche agli stranieri

Valerio Damiani Sabato, 19 Dicembre 2020
L'Inps si adegua alla Sentenza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2020 che ha ritenuto discriminatorio il riconoscimento del buono nido ai soli stranieri con permesso lungo di soggiorno.
  Via libera dell'Inps al riconoscimento del buono nido anche agli stranieri con permesso di soggiorno a scadenza. L'istituto si adegua così all'Ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2020 (R.g.n. 3219/2020), con cui ha dichiarato discriminatoria l'esclusione dal beneficio le madri straniere non in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 4768/2020 in cui spiega che la prestazione sarà riconoscibile anche a costoro salvo diritto di ripetizione nel caso in cui dovesse emergere un orientamento giurisprudenziale diverso.

La questione

Il buono nido consiste in un beneficio economico che dal 1° gennaio 2020 può arrivare ad un massimo di 3.000 euro annui, per i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro, e di 2.500 euro, per i nuclei familiari con ISEE da 25.001 a 40.000 euro; oltre tale soglia spetta un importo pari a 1.500 euro a prescindere dal valore ISEE e anche in assenza di ISEE. Ai sensi del D.P.C.M. 17 Febbraio 2017 e della Circolare Inps n. 20/2020 il beneficio è stato riconosciuto ai cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (oppure per i rifugiati politici e per coloro che godono di protezione sussidiaria). Sono rimasti esclusi, pertanto, tutti gli stranieri legalmente soggiornanti in Italia in base ad altro titolo (es. permesso di lavoro).

Il Tribunale di Milano con l'ordinanza del 9.11.2020 ha ritenuto tale disciplina discriminatoria, in contrasto con l'articolo 12 della direttiva 2011/98/UE del 13 dicembre 2011 che impone il diritto alla parità di trattamento nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente degli Stati membri rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo dell’ammissione. Secondo il Tribunale tale discriminazione deve essere rimossa, a prescindere da quale fattore l’abbia originata, in conformità peraltro alle precedenti sentenze della Corte di Cassazione n. 11165/2017 e n. 11166/2017 e pertanto ha affermato l’immediata applicabilità della direttiva stessa, senza alcuna specifica necessità di adeguamento normativo da parte dello Stato, e ha disposto la disapplicazione del D.P.C.M. e della circolare n. 27 del 2020 da parte dell’INPS (rigettando, peraltro, anche l'istanza di sospensione). Ciò ancorché la Corte di Giustizia Europea non sia ancora pronunciata su una questione analoga sollevata dalla Corte Costituzionale Italiana in merito alla legittimità dell'esclusione delle madri stranieri prive di permesso di soggiorno di lungo periodo con riferimento al c.d. bonus bebè e all'assegno di maternità erogato dai comuni.

Riesame delle domande

Ebbene l'Inps spiega che le domande presentate dagli stranieri regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte in applicazione della Circolare Inps n. 27/2020, saranno oggetto di riesame alla luce dell’Ordinanza del Tribunale meneghino. Il riesame delle domande sarà effettuato su istanza del richiedente da presentarsi alla Struttura territoriale competente con corresponsione degli arretrati dalla data della domanda (effetto retroattivo). Le nuove domande di bonus asilo nido presentate entro la fine dell’anno 2020 da stranieri residenti nel nostro Paese titolari di permesso di soggiorno saranno, invece, accolte automaticamente a prescindere dalla tipologia di permesso. L'Istituto avverte che le domande saranno accolte con riserva di ripetizione delle somme erogate in attesa dell’esito della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché dell’appello che l’Istituto ha promosso nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Milano.

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Documenti: Messaggio Inps 4768/2020

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