Dunque in relazione alle aree professionali in cui è articolato il sistema di classificazione degli operai agricoli, le misure minime oraria e giornaliera del compenso relativo allo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo sono pari a 9,65 €, 8,80€ e 6,56€ rispettivamente per la 1^, la 2^ e la 3^ area professionale. Il compenso minimo giornaliero da erogare al prestatore occasionale deve essere quindi pari rispettivamente a 38,60€, 35,20€ e 26,24€ considerando che con i nuovi voucher il compenso minimo giornaliero è pari a quattro ore (anche se la durata della prestazione è inferiore a quattro ore). Le parti (utilizzatore e lavoratore) possono liberamente regolare lo svolgimento della prestazione sulla base di compensi di misura superiore a quelle minime sopra indicate.
Il computo dei lavoratori
L'Inps detta anche alcune ulteriori indicazioni circa la modalità di computo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati presso l'utilizzatore al fine di non superare il limite numerico di cinque. Tale valore, come noto, va verificato sul semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).
Nel calcolo della media occupazionale l'Inps precisa che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato (cfr. art. 47, comma 3, del d.lgs. 81/2015).
Ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario.
Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1, in forza dei limiti fissati dall’art. 54-bis, comma 14, lett. a), del d.l. n. 50/2017, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.
Documenti: Messaggio Inps 2887/2017