Lavoro, Ok al sostegno reddito nelle zone terremotate. Ecco i beneficiari

Vittorio Spinelli Martedì, 28 Marzo 2017
Al via convenzione tra Ministero del Lavoro e Regioni per erogare sino a 4 mesi di sussidio per i lavoratori coinvolti negli eventi sismici dello scorso anno. I lavoratori autonomi anche titolari di impresa nonchè i collaboratori coordinati e continuativi avranno diritto ad una indennità una tantum pari a 5mila euro. 
Disco verde alle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria lo scorso anno. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato ieri la Circolare 8/2017 con la quale chiarisce la portata della Convenzione con le citate regioni siglata lo scorso 23 Gennaio prevista dall'articolo 45 del decreto legge 189/2016 come successivamente modificato dalla legge 229/2016. La convenzione, come noto, dispone l'erogazione di una misura di sostegno al reddito per i lavoratori che sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 Agosto e del 26 Ottobre 2016 a partire dall'evento sismico sino e non oltre il 31 dicembre 2016. 

Lavoratori Dipendenti
Nello specifico ai lavoratori dipendenti del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attivita' lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni coinvolti nelle zone sismiche e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; oppure nei confronti dei medesimi lavoratori, impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perche' impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico viene riconosciuta una indennita' economica pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa (utile sia ai fini della misura che della maturazione del diritto a pensione) a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 del decreto legge 189/2016 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del citato decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. La durata massima di tale intervento è pari, pertanto, a 4 mesi. Il Ministero precisa, inoltre, che l'indennità spetta solo ogni qual volta non sia possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti nel regime ordinario (CIGO, CIGS e Fondi di solidarietà) a protezione di quelle fattispecie che altrimenti sarebbero prive di altro sostegno. Ove l'impossibilità a prestare l'attività lavorativa sia solo parziale l’indennità erogata dovrà essere proporzionalmente commisurata in relazione alla percentuale di riduzione dell’attività lavorativa. 

Con riferimento al settore agricolo l’indennità è riconosciuta limitatamente alle ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti. La fruizione dell'indennità non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'indennità può essere anche concessa per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.

Collaboratori e autonomi
Riceveranno invece una indennità una tantum di 5mila euro (senza il riconoscimento della contribuzione figurativa) i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici sopra indicati e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni colpiti dai due eventi sismici. Secondo il Ministero il criterio di esclusività o prevalenza è soddisfatto anche quando è dato dalla somma delle attività svolte in più Comuni coinvolti dal sisma.

Il Ministero precisa, inoltre, che l’indennità deve essere riconosciuta in favore del singolo titolare dell’attività di impresa, a prescindere dal numero di imprese di cui sia titolare (dunque non si possono cumulare i benefici più volte) e che può essere concessa non solo al titolare di impresa individuale, ma altresì ai soci lavoratori di società di persone e ai soci di società a responsabilità limitata, in quanto rientranti comunque nella categoria dei lavoratori autonomi, sempreché ricorra il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata ovvero alle Gestioni commercianti o artigiani (di converso è da escludere in favore dei soci lavoratori delle società di capitali) così come per i professionisti degli studi associati. L'indennità è attribuibile, da ultimo, anche ai collaboratori familiari dell'imprenditore ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile ma solo ove sia ravvisabile un rapporto di collaborazione che si concreti in una prestazione coordinata e continuativa e sia possibile dimostrare l’avvenuto versamento di contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, derivanti dall’iscrizione alla Gestione separata o alle Gestioni commercianti e artigiani.

Le istanze alla regione 
La convenzione siglata tra il Ministero e le Regioni indica che le indennità in questione saranno concesse con decreto della Regione, a seguito di istruttoria di competenza esclusivamente regionale. La Regione, insieme al decreto di concessione, dovrà inviare la lista dei beneficiari all'INPS, che provvederà all’erogazione dell’indennità. Pertanto, gli interessati dovranno presentare le domande dovranno essere presentate esclusivamente alla Regione, che provvede ad istruirle secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e non all'Inps. Per i predetti benefici il Governo ha messo a disposizione 124,5 milioni di euro per l'indennità di integrazione salariale e 134,8 milioni di euro per l'erogazione dell'una tantum in favore dei lavoratori autonomi. Entrambi i sostegni non concorreranno alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

 

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Documenti: La convenzione del 23 Gennaio 2017; Circolare 8/2017

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