Reddito di Inclusione, Ok dalle Commissioni. Al via dal 2018

Paolo Piva Giovedì, 03 Agosto 2017
Le Commissioni Lavoro di Camera e Senato hanno concluso l'esame dello schema di decreto legislativo contenente la misura unica di contrasto alla povertà. 
Via libera delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato allo schema di decreto legislativo relativo al cd. reddito di inclusione approvato in via preliminare dal Cdm lo scorso 9 Giugno. Le Commissioni hanno espresso parere favorevole con alcune osservazioni alla misura universale di contrasto alla povertà che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2018. Il testo torna, quindi, ora al Consiglio dei Ministri che dovrà adottare in via definitiva il decreto legislativo. 

Il reddito d'inclusione consisterà, similmente all'attuale Asdi e al sostegno per l'inclusione attiva, in un beneficio economico accompagnato da un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, in fase di prima attuazione potrà contare su circa 2 miliardi di euro e sarà rivolto ai nuclei familiari con figli minori o disabili, donne in stato di gravidanza o persone ultra cinquantacinquenni in condizione di disoccupazione, per arrivare gradualmente, con progressivo incremento delle risorse, a raggiungere tutte le persone in condizione di povertà assoluta. Sarà riconosciuto solo ai nuclei familiari che rispondano a determinati requisiti relativi alla situazione economica. In particolare, il nucleo familiare del richiedente dovrà avere un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. 

Fermo restando il possesso dei requisiti economici, il REI sarà compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ma non con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale contro la disoccupazione involontaria (es. indennità di mobilità o Dis-coll). Per quanto riguarda la durata il ReI sarà concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi fermo restando almeno 6 mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente. Al ReI si accederà attraverso una dichiarazione a fini ISEE "precompilata" semplificando così le modalità di conseguimento del beneficio. La misura prenderà il posto dell'Asdi, l'assegno residuale contro la disoccupazione, e del SIA, il sostegno per l'inclusione attiva recentemente modificato dalla legge di bilancio 2016.

Le richieste delle Commissioni

Nel parere approvato dalle Commissioni Parlamentari spicca soprattutto la richiesta di superare le limitazioni previste per i lavoratori disoccupati, prevedendo il riconoscimento del beneficio economico in presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni di età, in stato di disoccupazione, a prescindere dalla causa di tale stato e indipendentemente da una precedente occupazione. Secondo il testo del decreto, invece, il beneficio del REI sarebbe attribuito solo se la disoccupazione dell'ultra 55enne derivi da licenziamento o da dimissioni per giusta causa tagliando fuori dal beneficio i lavoratori che abbiano perso l'occupazione a seguito di scadenza del contratto a termine, per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto.  

L'articolazione del beneficio

Confermata l'articolazione in due componenti: 1) un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una persona sola, fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti (si veda la tavola sottostante); 2) una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l’altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell’educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà.

Tale progetto indicherà gli obiettivi generali e i risultati specifici da raggiungere nel percorso diretto all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, nonché i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI e, infine, gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare. 

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