Sportivi Dilettantistici, Estese le tutele Inail

Lunedì, 06 Novembre 2023
I chiarimenti in un documento dell’Istituto Assicuratore. Dal 1° Luglio 2023 è scattato l’obbligo di iscrizione per i lavoratori sportivi dilettantistici con rapporto di lavoro subordinato e ai titolari di collaborazioni amministrativo-gestionali.

Estese dal 1° luglio 2023 le tutele assicurative (ed i relativi obblighi) nel lavoro sportivo. Da questa data l’obbligo deve essere assolto anche nel settore dilettantistico se sussiste un rapporto di lavoro dipendente. Lo rende noto l’Inail nella Circolare n. 46/2023 in cui detta la disciplina relativa alle nuove norme sul lavoro sportivo, entrate in vigore il 1° luglio di quest'anno (dlgs 36/2021, come modificato dal dlgs 120/2023). Gli adempimenti saranno considerati nei termini se eseguiti entro il 30 novembre 2023. Sempre entro il 30 novembre dovranno essere presentate le denunce di variazione.

Le categorie

Il documento illustra, in primo luogo, le figure dello sport che devono assolvere agli obblighi Inail. Si tratta in particolare dei:

  • lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico;
  • giovani atleti assunti con contratto di apprendistato;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale;
  • prestatori di lavoro occasionale.

Non rientrano nelle tutele, invece:

  • I lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Gli sportivi dilettanti che svolgono attività come volontari;
  • I lavoratori dipendenti della p.a. sia come volontari che sotto corrispettivo;
  • Il personale dei gruppi sportivi militari;
  • I lavoratori sportivi autonomi con contratto d'opera.

Nel professionismo il nuovo quadro normativo comprende nell'assicurazione Inail soltanto i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato; pertanto, dal 1° luglio 2023 viene meno la tutela assicurativa dell'Inail per i lavoratori autonomi «di cui ai punti n. 20 e n. 22 del dm 15 marzo 2005 del ministro del lavoro e delle politiche sociali», vale a dire gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive. Continuano a essere esclusi dalla tutela Inail anche i maestri di sci e le guide alpine, iscritti negli appositi albi professionali regionali e che esercitano l'attività come soci di società o associati in scuole, trattandosi anche in questo caso di lavoratori autonomi.

Co.co.co amministrative gestionali

L’Istituto conferma, come detto, che le collaborazioni coordinate e continuative nel dilettantismo non hanno obblighi Inail ad eccezione delle co.co.co amministrativo-gestionali (prima escluse). A questi lavoratori si applicherà il tasso medio del 5 per mille.

In particolare, spiega l’Inail, dal 1° luglio 2023, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale sono assicurati obbligatoriamente all’Inail in presenza dei seguenti requisiti:

  • oggetto della collaborazione è l’attività amministrativo-gestionale;
  • il rapporto di collaborazione si concreta in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa;
  • la collaborazione è resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP;
  • il collaboratore non è un professionista obbligatoriamente iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali che fornisce l’attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione.

I tempi

In definitiva la Riforma interessa i titolari di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, «in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all'Inail dal 16 marzo 2000». Coloro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 soggetti non titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, spiega l’Inail, devono presentare la denuncia di iscrizione all'Inail con l'apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024. Comunque, considerata «l'incertezza in merito all'obbligo assicurativo presso l'Inail, chiarito soltanto a seguito della pubblicazione del dlgs 120», le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023.

Entro il medesimo termine del 30 novembre 2023 devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.

I soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali dalla predetta data opera la copertura assicurativa Inail, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l’assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa

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