Lavoro

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Poletti apre alla sinistra Pd: possibile abbassare le proroghe da 8 a 6. Ma il governo vuole confermare i 36 mesi dei contratti a termine acausali, la sinistra punta a 24 mesi. Aperture pure sull'apprendistato.

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Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti è pronto a modificare, senza stravolgerlo, il decreto sui contratti a termine e l'apprendistato, all'esame della Camera per la conversione in legge. Per i contratti a termine il Ministro si è detto disponibile a far scendere da otto a sei il numero delle possibili proroghe, in pratica i rinnovi senza interruzione che posticipano la scadenza del contratto originario.

L'apertura viene per accontentare quella minoranza del Pd che sta presentando numerosi emendamenti.  Contrario invece il Ministro sulla riduzione da tre a due anni per la durata massima dei contratti.  La disponibilità potrebbe portare anche a rivedere la norma che rende facoltativa la formazione pubblica per l'apprendistato professionalizzante, contro il rischio di incorrere in sanzioni da parte della Ue, senza però compromettere l'obiettivo, che resta quello di semplificarne la disciplina per le imprese.

Dunque alcune delle modifiche che chiede l'ala sinistra del partito, che ha la maggioranza nella Commissione Lavoro della Camera, potrebbero vedere la luce. Poletti però avverte: "se introduci dei vincoli sul numero dei rinnovi, arrivati alla scadenza del contratto l'azienda sostituisce il lavoratore».

Altro punto fonte di attrito tra governo e maggioranza è l'eliminazione dell'obbligo di stabilizzare una quota di apprendisti prima di assumerne nuovi. Per Poletti va confermata la misura contenuta nel Dl, soprattutto a tutela delle piccole imprese, mentre nella discussione si è ipotizzato di differenziare a seconda della dimensione di impresa, distinguendo tra grandi e piccole.

Ieri inoltre, il presidente dell'Isfol Pietro Antonio Varesi, ha mostrato l'incremento dell'incidenza dei contratti a tempo determinato nelle imprese. Secondo Varesi i contratti a termine sono passati dal 62,3% (secondo trimestre 2012) al 67,3% (quarto trimestre 2012): questo incremento ha riguardato in larga parte assunzioni di breve o brevissima durata (oltre sei contratti a termine su dieci durano meno di tre mesi), comunque inferiori ai 12 mesi.

In contemporanea calano i contratti intermittenti (-4%) e di collaborazione (-1,6%), peraltro dotati di minori tutele. Molto negativo anche il trend dell'apprendistato con un calo "progressivo e quasi ininterrotto".

Gli addetti alle mansioni usuranti possono uscire quest'anno con il perfezionamento di quota 97,3 a condizione di avere 61 anni e 3 mesi di età, ed almeno 35 anni di contributi.

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I lavoratori usurati hanno, ai sensi del Dlgs 67/2011, la possibilità di accedere al trattamento pensionistico con requisiti piu' favorevoli rispetto a quelli introdotti dalla Riforma Fornero del 2011. Questi lavoratori infatti oltre a poter fruire del pensionamento anticipato indicato dalla Riforma Fornero, anche se piu' favorevole, mantengono una disiplina specifica basata sul sistema delle quote come accadeva per tutti i lavoratori sino al 31/12/2011.

Gli interessati quest'anno possono infatti uscire con il perfezionamento di quota 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi di età e con 35 anni di contributi.

Piu' alti i requisiti, per i notturni con un numero di notti lavorate all'anno comprese tra 64 e 71 che conseguono il trattamento di quiescienza con quota 99,3 con 63 anni e 3 mesi di eta'; e i notturni con un numero di notti lavorate all'anno ricomprese tra 72 e 77 che devono raggiungere quota 98,3 e 62 anni e 3 mesi di età. In tutti i casi i lavoratori scontano tuttavia il periodo di finestra mobile pari a 12 mensilità come stabiliva la vecchia disciplina.

Vediamo dunque chi sono i potenziali beneficiari della disciplina. In primo luogo trovano spazio i lavori particolarmente usuranti indicati nell'articolo 2 del Dm 1999 nell'ambito delle attività individuate dal Dlgs 374/1993: Lavori in galleria, cava o miniera: Mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; lavori nelle cave: Mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; lavori nelle gallerie: Mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; Lavori in cassoni ad aria compressa; lLavori svolti dai palombari; lavorazione del vetro cavo: Mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; lavori di asportazione dell'amianto; lavori ad alte temperature: Mansioni che espongano ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali a titolo esemplificativo, quelli degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale.

Per altre mansioni con esposizioni alle alte temperature, il decreto 17 aprile 2001 stabilisce che la documentazione presentata a corredo della domanda dovrà comprovare l'esistenza delle condizioni non inferiori a quelle previste dalla tabella, allegata al decreto stesso; 

Lavori notturni - Rientrano nel beneficio i lavoratori definiti e ripartiti nelle seguenti categorie: lavoratori a turni che svolgono la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore, per un numero minimo di giorni lavorativi all' anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti al pensionarnento anticipato tra il luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per quelli che raggiungono i requisiti per il predetto pensionamento anticipato dal 1° luglio 2009; lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Lavoratori dipendenti da imprese con voci di tariffa InailSi tratta di lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa Inail per specifiche attività impegnati all'interno di un processo produttivo in serie: prodotti dolciari, macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico, confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo etc.

In proposito va notato, inoltre, che trovano applicazione i criteri per l'organizzazione del lavoro stabiliti dall'articolo 2100 del Codice civile (obbligatorietà del cottimo). La norma del Codice civile prevede che il prestatore di lavoro vada retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo oppure quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Il Dlgs 374/1993 stabilisce infatti, che i lavoratori interessati devono essere impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, con svolgimento di attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale e con spostamento a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi, fissate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, che si spostano a flusso continuo.

Vengono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione o al controllo di qualità.

Conducenti di veicoli - Inclusi tra gli usurati inoltre anche i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. La domanda va corredata, in particolare, dalla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/2005 e del certificato di idoneità alla guida.

Sull'apprendistato si dovrà specificare se la facoltà della formazione pubblica riguardi datori di lavoro o solo le regioni.

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Sono diversi i nodi che dovranno essere sciolti sul decreto Poletti, il dl 34/2014, entrato in vigore lo scorso 21 marzo 2014 che ha iniziato il suo percorso di conversione in legge in Parlamento. Oltre le modifiche che alcuni partiti vogliono introdurre, sulle quali c'è stata la dura presa di posizione dell'esecutivo che ha indicato la sua contrarietà ad uno stravolgimento del decreto, ci sono anche altri aspetti più delicati e meno "politicizzabili". 

Si tratta in particolare di chiarire il regime applicabile ai contratti a termine in corso di validità affinché le imprese possano fruire della più ampia facoltà di prorogare fino ad otto volte, contenuta nel decreto. Anche sull'apprendistato si dovrà specificare se la facoltà della formazione pubblica debba riguardare i datori di lavori o le regioni. La differenza non è da poco perché solo nel primo caso si può ottenere una semplificazione importante per le imprese; questa del resto è l'idea contenuta nel Decreto Poletti che tuttavia si appresta ad interpretazioni diverse.

 Ma anche la specificazione che la deroga al tetto del 20 per cento dell' organico complessivo ai fini della stipulazione di un contratto a tempo determinato prevista in favore delle imprese che impiegano fino a 5 dipendenti, possa essere estesa anche agli studi professionali.

Sono queste le principali modifiche che i consulenti del lavoro hanno indicato ieri in audizione informale alla Commissione Lavoro della Camera. Il governo comunque ribadisce che non vuole stravolgimenti nel testo che allunga la causalità dei contratti a termine fino a 3 anni e concede fino ad 8 volte la possibilità di proroga.

L'Aran fornisce le linee guida sulla fruizione dei permessi retribuiti. I permessi non possono essere fruiti ad ore a meno che siano concessi per l'assistenza a persone portatrici di handicap gravi.

L'Aran ha diffuso il manuale contenente le linee guida per la fruizione dei permessi retribuiti. L'agenzia ricorda che sulla base dei contratti nazionali i permessi retribuiti sono classificabili in quattro categorie: il lutto, il matrimonio; la partecipazione a concorsi ed esami; e per particolari ragioni personali.

In linea generale il documento precisa che i permessi possono essere cumulati dal lavoratore senza che ciò riduca ferie e tredicesima prevista dai contratti nazionali collettivi. I permessi inoltre non possono essere fruiti ad ore a meno che siano concessi per l'assistenza a persone portatrici di handicap gravi.

In caso di matrimonio, sia civile che religioso, il lavoratore può fruire di un permesso di 15 giorni consecutivi che comprendono anche i festivi, permesso che può essere duplicato in caso di nuovo matrimonio di vedovi e divorziati. 

Per la partecipazione a concorsi ed esami i dipendenti possono fruire fino ad 8 giorni l'anno; questi permessi possono essere peraltro cumulati con quelli concessi per il diritto allo studio e vanno riconosciuti solo per il giorno di sostentamento dell'esame a prescindere dall'orario di servizio, senza comprendere quindi né gli eventuali viaggi e gli spostamenti, né i tempi per la preparazione all'esame. I permessi possono essere riconosciuti per qualsiasi tipologia di concorso e la richiesta deve essere presentata entro i 7 giorni antecedenti la data prevista per l'esame. 

Per quanto riguarda i permessi concessi per lutto l'ARAN precisa che il tetto massimo è fissato in tre giorni consecutivi per evento a condizione che questo riguardi il coniuge (compreso quello separato, ma non il divorziato) o il convivente, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado. I tre giorni devono essere fruiti in modo consecutivo comprendendo anche le eventuali festività.

L'ente pubblico non può opporsi alla frizione neppure nel caso in cui dipendente chiede di spostare l'avvio; l'ente inoltre non può diminuire il periodo di fruizione ai lavoratori part time.

I permessi per specifici motivi personali possono essere concessi entro il tetto massimo di tre giorni per anno di servizio e il datore di lavoro può motivatamente rifiutare la concessione degli stessi qualora sussistano comprovate esigenze di servizio. I dipendenti devono presentare con congruo anticipo la domanda allegando la documentazione necessaria a indicare le ragioni per la fruizione.

Secondo le linee guida non c'e' alcuno spazio per la contrattazione decentrata integrativa in questo ambito. Inoltre i dipendenti a tempo determinato non possono fruire dei permessi retribuiti disciplinati dai contratti nazionali salvo che in caso di matrimonio.

L'Inps fornisce le istruzioni per richiedere gli incentivi sostitutivi della piccola mobilità ai datori. 

L'Inps ha definito con la circolare 32/2014 le disposizioni operative per inviare le istanze per i datori di lavoro che intendono richiedere il bonus contributivo di 190 euro al mese introdotto nel 2013 con il DM 264 del 19 aprile 2013 per compensare la mancata proroga della possibilità di iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende fino a 15 dipendenti (cosiddetta piccola mobilità).

Nel documento l'Inps specifica che le domande dovranno essere inviate entro il 12 aprile. 

Il beneficio spetta ai datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti da aziede che occupano meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo legato a riduzione, trasformazione e cessazione di attività o di lavoro.

Ammessi anche i lavoratori che avevano cessato il rapporto con risoluzione consensuale in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 7 comma 7 della legge 604 1996.

L'incentivo economico spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato o a termine, a tempo pieno o parziale anche se a scopo di somministrazione ed è pari a 190 euro mensili. Il datore può ottenere il bonus anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro avviato nel 2013 e già agevolabile secondo il dm 264; e in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità.

La circolare 32/2014 ricorda che il datore di lavoro deve aver comunque garantito al lavoratore agevolato interventi di formazione professionali sul posto di lavoro, formazione che dovrà essere dimostrata in caso di avviamento della verifica da parte dell'organo ispettivo.

Per fruire del beneficio il datore inoltre deve essere in regola con il pagamento dei contributi, rispettare gli obblighi di sicurezza sul lavoro e quelli previsti dai contratti nazionali regionali ed aziendali, ove sottoscritti. Deve rispettare i criteri della riforma Fornero ed è soggetto alla regola de minimis. Infine l'agevolazione non spetta qualora il datore di lavoro sia un'impresa in difficoltà.

L'agevolazione ha una durata pari a 12 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato e di 6 mesi in caso di rapporto a termine. Qualora quest'ultimo sia di durata inferiore a 6 mesi, il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte e commisurate al contratto.

Se si proroga o si trasforma a tempo indeterminato un rapporto precedentemente agevolato, l'incentivo spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di 6 e 12 mesi.  Qualora invece contratto agevolato sia sottoscritto in forma part time il beneficio è proporzionalmente ridotto.

Il budget stanziato per il 2014 è pari a 1,7 miliardi contro i 2,7 messi a disposizione nel 2013.

Le risorse stanziate della Cassa Integrazione in Deroga per quest'anno si stanno rapidamente esaurendo, consumate dal periodo di crisi. È lo stesso titolare del dicastero di via Veneto, Poletti a denunciarlo. Per quest'anno le risorse sono pari a 1,7 miliardi, un miliardo in meno rispetto alla stessa spesa stanziata per l'anno scorso. Ed è proprio su questo miliardo che Giuliano Poletti chiede di provvedere al Ministero dell'Economia e a Palazzo Chigi. 

Nel frattempo i sindacati lanciano l'allarme: "per chiudere il 2013 mancano 600 milioni e poi bisognerà affrontare il 2014 che non si preannuncia un anno migliore. In quasi tutte le regioni i fondi sono esauriti ma continuano a pervenire domande da parte di aziende e lavoratori. Il governo deve rapidamente procedere allo sblocco dei fondi" ha affermato Simoncini coordinatore degli assessori regionali al lavoro.

L'ammortizzatore introdotto nel 2008 come misura anticrisi sta purtroppo diventando sempre più un salvagente universale per far fronte a quelle richieste da parte delle imprese escluse dai requisiti per l'accesso alla Cassa integrazione normale.

È un dato di fatto questo ben evidente al responsabile della Uil Angeletti che vuole vederci chiaro sulla preannunciata riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel disegno di legge delega presentato dal Matteo Renzi: "chiediamo di essere consultati in tempo utile dal governo per capire quali saranno le novità". Il nuovo ammortizzatore sociale dovrebbe, secondo le intenzioni di Renzi, vedere la luce nel 2016 e sostituire gli attuali sostegni in materia di Aspi e Mini-Aspi e soprattutto estendere la tutela anche nei confronti dei lavoratori non subordinati. 

I sindacati vogliono anche comprendere i dettagli del decreto che dovrebbe limitare l'utilizzo della Cassa integrazione guadagni in deroga fino alla sua scomparsa, prevista, per l'appunto, nel 2016. Il governo dovrebbe infatti approvare un decreto contenente una stretta sui requisiti e durate più brevi rispetto a quelle attuali.

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