COVID-19, Il medico che torna in servizio rischia la sospensione della pensione

Valerio Damiani Sabato, 03 Aprile 2021
Un emendamento poco chiaro introdotto durante la conversione in legge del dl n. 2/2021 prevede la sospensione della pensione per il personale sanitario ripreso in servizio per il contrasto alla pandemia da COVID-19.
Il legislatore ha introdotto recentemente una norma che consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di retribuire gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e che i medesimi soggetti abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia.

La norma, introdotta con l'articolo 3-bis della legge n. 29/2021 in sede di conversione del dl n. 2/2021 replica, in sostanza, la possibilità di reclutare, dai ranghi del personale in quiescenza, risorse umane per il contrasto all'emergenza sanitaria. Tuttavia la medesima disposizione precisa che al conferimento dell'incarico a titolo oneroso consegue la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le corrispondenti mensilità. In sostanza, il personale in questione che accettasse perderebbe, per i mesi di incarico, la prestazione pensionistica a prescindere, peraltro, dall'ammontare del compenso ricevuto.

La disposizione è esattamente l'opposto di quanto previsto dall'articolo 2-bis co. 1 e 5 del dl n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020. La disposizione da ultimo richiamata consente, infatti, ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari a cui sia stato conferito un incarico di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa a partire dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge 27/2020) per fare fronte all’emergenza da COVID-19 la facoltà di cumulare (in deroga alla norma generale) la pensione quota 100 con il reddito da lavoro conseguito dai predetti incarichi. La facoltà è stata rinnovata sino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, co. 423 della legge n. 178/2020.

La nuova norma, pertanto, desta non poche perplessità: se l'incarico è stato conferito ai sensi del dl n. 18/2020 il personale può di regola cumulare il trattamento pensionistico (compresa quota 100) con il compenso erogato; se gli è stato conferito ai sensi della novella di cui alla legge n. 29/2021 la pensione (qualunque sia) verrebbe sospesa per la durata dell'incarico. Peraltro dato che in questa ipotesi si vincola il conferimento dell'incarico alla circostanza che l'interessato abbia raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia la sospensione potrebbe operare qui solo dal 67° anno di età. Insomma si tratta una norma irrazionale rispetto ai criteri sino ad oggi utilizzati.

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