Pensioni, Anche i vigili del fuoco hanno i sei scatti

Giovedì, 04 Aprile 2024
I chiarimenti in un documento dell’ente di previdenza dopo l’estensione contenuta nella legge di bilancio 2022 in favore di tutto il personale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio dal 1° gennaio 2022. Riforma a regime dal 1° gennaio 2028.

Pensioni e buonuscite più generose per i vigili del fuoco. Chi è andato in pensione dal 1° gennaio 2022 in poi vedrà riconoscersi un aumento figurativo dello stipendio pari al 2,5, del 5% dal 1° gennaio 2023, del 7,5% dal 1° gennaio 2024, del 12,5% dal 1° gennaio 2027 e del 15% dal 1° gennaio 2028. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 54/2024 pubblicata di concerto con il Ministero del Lavoro in cui spiega che dal mese di aprile 2024 gli interessati troveranno una nuova ritenuta previdenziale sul cedolino stipendiale destinata al finanziamento dell’aumento.

Sei scatti

Si tratta di una maggiorazione della base pensionabile riconosciuta dall’articolo 4 del dlgs n. 165/1997 sia al personale delle forze armate (MM, AA e EI) che al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare. I vigili del fuoco erano esclusi. Ciascuno scatto corrisponde ad un aumento della base pensionabile del 2,5%, calcolato sullo sti­pendio cd. «parametrato» cioè sui valori stipendiali corre­lati ai livelli retributivi, indennità integrativa spe­ciale, sui cd. benefici di infermità previsti dall'articolo 3 della legge 539/1950, sull'importo relativo alla retribuzio­ne individuale di anzianità nonchè sull'indennità di vacanza contrattuale e sull'eventuale assegno ad personam. Non si applica sull'assegno funzionale. 

Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio comprensivo degli eventi scatti biennali e dei benefici di infermità, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/80 e delle altre indennità (es. indennità perequativa, di posizione, assegni di valorizzazione dirigenziale).  

Vigili del Fuoco

L’agevolazione, come detto, è stata estesa a tutto il personale dei vigili del fuoco dall’articolo 1, co. 98 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) a decorrere dalle cessazioni dal servizio intervenute dal 1° gennaio 2022 in poi. Gli aumenti sono graduati nelle seguenti misure: uno scatto (2,5%) dal 1° gennaio 2022; due scatti (5%) dal 1° gennaio 2023; tre scatti (7,5%) dal 1° gennaio 2024; cinque scatti (12,5%) dal 1° gennaio 2027; sei scatti (15%) dal 1° gennaio 2028.

L'aumento, spiega l’Inps, spetta all'atto della cessazione del servizio da calcolarsi sul cd. «trattamento economico fondamentale», cioè sullo stipendio tabellare (ivi compresi: l’indennità integrativa speciale, l’indennità di vacanza contrattuale, la retribuzione individuale di anzianità); le maggiorazioni per infermità dipendente da causa di servizio (cd. 539); i benefici combattentistici o equiparati (cd. 336); gli assegni personali in godimento (assorbibili e non riassorbibili).

Il beneficio si traduce in un aumento sia della quota retributiva della pensione, cioè corrispondente alle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995, sia della quota contributiva della pensione, cioè relativa alle anzianità acquisite dal 1° gennaio 1996 in poi. Ci saranno effetti positivi anche sulla buonuscita ma sul punto l’Istituto si riserva ulteriori indicazioni.

Ritenute

Per il finanziamento della prestazione gli interessati troveranno a partire dalla mensilità di aprile 2024 una nuova ritenuta sul cedolino dello stipendio destinata al finanziamento dell’aumento. La ritenuta, in particolare, sarà pari all’8,8% della maggiorazione (7,5% per l’anno 2024) a cui si aggiunge quella per il Fondo Credito pari allo 0,35% della stessa maggiorazione). Con la medesima mensilità le pubbliche amministrazioni provvederanno al recupero della contribuzione dovuta relativa al personale in servizio con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2024.

Documenti: Circolare Inps 54/2024

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